Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17520 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Salerno il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 30 ottobre 2023 dal Tribunale di Salerno lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, accogliendo parzialmente l’appello del Pubblico ministero, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen. di cui al 1 dell’imputazione provvisoria.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Violazione di legge, difetto e contraddittorietà della motivazione relativa al giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza. Sostiene il ricorrente che gli elemen indiziari sono equivoci, rivelando, da un lato, un rapporto interpersonale, giustificato da vincoli di parentela tra lo stesso e COGNOME, e, dall’altro, un rapport sinallagmatico tra il COGNOME e COGNOME, inidoneo a delineare il pactum sceleris né una forma di partecipazione del ricorrente a cui carico, tra l’altro, non risultano alt elementi indiziari della commissione di reati-fine, tenuto conto che per la fattispecie corruttiva di cui al capo 22 il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richi cautelare e il Pubblico ministero non ha proposto appello.
2.2 Violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari. Rileva il ricorrente che Tribunale, utilizzando impropriamente per tutti gli indagati la tecnica del copia-incolla della motivazione, ha fondato il proprio giudizio su condotte mai contestate al ricorrente quali la reiterazione di episodi di corruzione di pubblici funzionari ad opera di COGNOME o la persistenza del vincolo associativo alla data di arresto dell’indagato. segnala, inoltre, quanto al giudizio di attualità, la mancanza di elementi indiziar successivi al dicembre 2021.
2.3 Violazione di legge in relazione alla omessa valutazione della prognosi relativa alla possibilità per l’indagato di usufruire del beneficio della sospension condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del
22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti.
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso da perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investend formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
3. Alla luce di tale perimetro del giudizio di legittimità sui gravi indiz colpevolezza, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso non supera il vaglio d ammissibilità in quanto generico, versato in fatto e volto a sollecitare una non consentita diversa lettura degli elementi indiziari a carico del ricorrente. Il Tribunal infatti, con motivazione persuasiva, fondata su una non illogica valutazione del compendio indiziario, ha desunto la partecipazione ed il ruolo del ricorrente all’interno del sodalizio con COGNOME e COGNOME dai suoi frequenti contatti con i du sodali, dalle conversazioni intercettate tra COGNOME e COGNOME (in cui i due, a esempio, discorrevano dei prezzi degli alloggi popolari che dovevano essere corrisposti per la loro occupazione, degli interventi che potevano essere eseguiti o delle giustificazioni che gli occupanti dovevano fornire in caso di controllo dei vigili dalla sua presenza alle discussioni tra i due sodali relative alla “pratiche” da sistemare e dalla divisione dei proventi (anche questa desunta dalle conversazioni intercettate e in particolare da quella in cui COGNOME indicava il prezzo di “vendita” degli allo popolari, oscillante tra i ventimila e i quarantamila euro di cui il 50% andava a lui il restante andava diviso con COGNOME). Sulla base di tali elementi indiziari Tribunale, con motivazione adeguata e non illogica, cui il ricorrente oppone una sua alternativa ricostruzione fattuale fondata su una diversa lettura dei rapporti intercorrenti con i due coindagati, ha individuato il ruolo svolto dal ricorrente che unitamente a COGNOME, avendo le chiavi degli alloggi, individuava i privati interessati, richiedeva loro la documentazione necessaria all’RAGIONE_SOCIALE e stabiliva il “costo” dell’occupazione.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, previsto dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., non inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l’oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato Rv. 274403 – 02).
L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tale principio di diritto in quanto, a fronte della sistematica regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia popolare, attuata secondo lo schema operativo predisposto dal gruppo e con la “disponibilità” del funzionario pubblico, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussistente ed attuale il pericolo di recidi considerazione della permanenza del sodalizio, della notorietà del gruppo sul territorio, della disponibilità delle chiavi degli alloggi da parte del ricorrente e d rarità delle procedure di sgombero da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Va, infatti, ribadito che la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione d reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano Rv. 248866). Si è infatti, condivisibilmente affermato che il giudizio prognostico in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sen dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., implica l’esclusione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010, Cerretti, Rv. 247219).
6. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 27 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO