Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46919 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46919 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 04/08/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inannmissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che nella memoria datata 19 ottobre 2023 ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato l’ordinanza del 20 luglio 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere ad NOME COGNOME, in quanto gravemente indiziato del delitto di concorso in furto aggravato.
In particolare, secondo l’imputazione provvisoria, nel mese di luglio del 2021 NOME COGNOME, unitamente ad altri soggetti, avrebbe commesso un furto
all’interno del caveau di una banca, previo ingresso al suo interno passando dapprima attraverso la rete fognaria e poi attraverso un foro largo circa cm. 50 praticato sul muro perimetrale di cemento armato che delimita il caveau.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’esigenza di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen.
Segnala il ricorrente che la motivazione sarebbe illogica, poiché il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di reiterazione del reato dal ruolo da lui assunto nella commissione del delitto e dal quale dovrebbe desumersi che egli sarebbe un ladro professionista, mentre dalle indagini, che hanno condotto solo al reperimento sul luogo del delitto di una bottiglia di plastica recante tracce biologiche con un profilo genetico compatibile al suo, anche laddove si ritenesse provata la sua partecipazione al furto, non emergerebbe in alcun modo il ruolo da lui assunto nella commissione del reato.
Non sarebbe, quindi, possibile apprezzare la concretezza ed attualità di detto pericolo, specie ove si consideri che il furto risale a due anni fa. La distanza tra la commissione del furto e l’applicazione della misura cautelare imponeva un maggior onere probatorio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 275, commi 2, 2-bis e 3-bis cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura.
Il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha affermato una sua incapacità di auto contenimento, senza indicare le ragioni per le quali egli non sarebbe in grado di rispettare le prescrizioni inerenti alla misura meno grave degli arresti domiciliari, non avendo egli mai riportato condanna per evasione.
Il Tribunale ha anche affermato che per il reato per il quale si procede egli sarà condannato ad una pena superiore ad anni tre di reclusione; egli sostiene che, invece, laddove egli optasse per il rito abbreviato la pena sarebbe inferiore; anche su tale punto il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare.
Neppure si esplicitano le ragioni per le quali sarebbe inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. e della contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Il ricorrente evidenzia che il Tribunale, al fine di giustificare l’applicazione dell più grave tra le misure cautelari personali, ha affermato la sussistenza del pericolo
di inquinamento probatorio, senza indicare gli elementi dai quali detto pericolo dovrebbe desumersi.
Con memoria datata 19 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. in data 3 ottobre 2023 una istanza volta a ribadire una istanza di trattazione orale che egli avrebbe già avanzato inserendola nel ricorso introduttivo.
L’unica proposizione reperibile nell’atto introduttivo in cui si fa riferimento all «discussione» è la seguente: «Con espressa riserva di ampliare il tutto in sede di discussione, si chiede l’annullamento dell’impugnato provvedimento».
Il comma 8 dell’art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 subordina la partecipazione del difensore e del procuratore AVV_NOTAIO all’udienza fissata per la trattazione del processo ad una istanza di «discussione orale» che i predetti possono presentare in cancelleria nel termine, a pena di decadenza, di almeno venticinque giorni liberi prima dell’udienza.
Deve, allora, osservarsi in primo luogo che la frase sopra riportata non esprime una esplicita richiesta di discussione orale, ma solo una riserva di aggiungere nuovi argomenti a sostegno di quelli già sviluppati nel ricorso.
In ogni caso, in essa si fa riferimento solo alla «discussione», senza alcuna ulteriore precisazione, potendo quindi essa riferirsi sia alla discussione orale, sia a quella scritta. Si consideri che anche nell’ipotesi in cui nessuna delle parti avanzi istanza di discussione orale le parti procedono alla discussione in forma scritta, ossia attraverso il deposito della requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e delle memorie delle altre parti.
Concludendo, la proposizione sopra riportata non è idonea ad integrare una istanza di discussione orale ed ad attivare il dovere del Presidente di pronunciarsi su di essa.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il Tribunale del riesame, richiamando e condividendo quanto sul punto già affermato dal Giudice per le indagini preliminari, ha desunto il pericolo di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen. non solo dalle modalità di esecuzione del delitto di furto per il quale si procede in questa sede, che denotano la partecipazione di diverse persone e l’apprestamento mezzi adeguati allo scopo ed
evidenziano che l’attività criminale è stata studiata ed organizzata in modo meticoloso e sofisticato ed eseguita da soggetti dediti alla commissione di reati di furto ai danni di aziende di credito, ma ha fatto riferimento anche ai carichi pendenti gravanti sul COGNOME ed all’essere egli stato colpito da misure cautelari personali nell’ambito di procedimenti di criminalità organizzata, elementi che rilevano ai fini della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva. In tal modo il Tribunale del riesame ha anche motivato sulla persistenza delle esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso dalla commissione del reato per il quale si procede in questa sede.
Il ricorrente mostra, invece, di non volersi confrontare con tali argomenti, cosicché il motivo di impugnazione risulta generico.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, quanto alla violazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione alla entità della pena che prevedibilmente sarà irrogata.
Deve infatti osservarsi che, trattandosi di furto pluriaggravato commesso nel 2021, ai sensi dell’art. 625, ultimo comma, cod. pen., la pena massima è pari ad anni dieci di reclusione, oltre alla multa, e la pena minima è pari a tre anni di reclusione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente. Né può tenersi conto dell’eventuale riduzione di un terzo della pena per l’ipotesi in cui l’indagato optasse per un rito alternativo, eventualità, questa, che sinora nemmeno si è concretizzata.
Il terzo motivo di ricorso e il secondo motivo, nella parte in cui il NOME si duole dell’omessa indicazione delle ragioni per le quali egli non sarebbe capace di rispettare le prescrizioni inerenti ad una misura cautelare meno grave di quella applicatagli, sono fondati.
Il Tribunale del riesame, diversamente rispetto a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, per giustificare l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ha affermato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, senza, tuttavia, indicare le ragioni di siffatta conclusione. Non vengono indicate le circostanze fattuali dalle quali detto pericolo è stato desunto e che, pertanto, appare meramente ipotetico e privo di attualità e concretezza.
Anche laddove afferma che egli non è in grado di autocontenersi, il Tribunale del riesame non aggancia tale conclusione a circostanze di fatto idonee a supportarla, cosicché l’affermazione appare apodittica.
In tema di misure cautelari personali, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile in rerum natura, ma non probabile secondo regole di
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comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615).
In tema di misure cautelari personali, l’inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell’indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all’osservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, Sentenza n. 53026 del 06/11/2017, COGNOME, Rv. 271686), mentre nel caso di specie il Tribunale del riesame non ha chiarito perché dovrebbe ritenersi che il COGNOME non rispetterebbe le prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari.
Concludendo, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Salerno in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 27/10/2023.