Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 454 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 454 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2022 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 giugno 2022, il Tribunale di Roma, rigettava l’impugnazione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, qualificata quale appello ai sensi dell’art. 3 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso dalla Corte di Assise di appello di Roma de111.6.2022, con il quale era stata ripristinata nei confronti del suddetto imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione all’omicidio volontario aggra in danno di COGNOME NOME, ai connessi delitti di detenzione e porto illegali di ar clandestina e ricettazione della stessa, aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 1991.
Dava atto il Tribunale della complessa vicenda processuale in questione, evidenziando che: il COGNOME era stato attinto, in relazione alla vicenda di che trattasi, da ordi applicativa della custodia cautelare in carcere il 7.1.2014; successivamente, la Corte d Assise di Roma, con sentenza del 6.6.2016, l’aveva condannato alla pena dell’ergastolo, poi ridotta in appello in quella di anni venticinque di reclusione; la Corte di cassaz aveva, però, annullato, in data 19.9.2018, quest’ultima decisione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Roma, che. procedendo a nuovo giudizio, aveva, in data 14.5.2019, assolto il COGNOME dalle imputazioni a l ascritte; anche detta sentenza veniva annullata dalla Corte di cassazione, con pronuncia resa il 12.10.2020; in sede di rinvio, il COGNOME era stato condannato, con sentenza d 27.10.2021F alla pena di anni 24 di reclusione.
Quindi, il Tribunale – dopo avere rigettato l’eccezione di nullità del provvediment impugnato per la prospettata incompatibilità di uno dei componenti del Collegio che aveva disposto nei confronti del COGNOME la misura degli arresti domiciliari – evidenzia che, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva (come nel caso di specie), la valutazione degli elementi indiziari rilevanti ai fini del giudizio inc doveva mantenersi nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridic ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela.
In punto di esigenze cautelari osservava che continuava a operare la doppia presunzione di legge di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che non poteva ritenersi “vinta” dal semplice trascorrere del tempo, anche se consistente; che il fat per il quale il COGNOME era stato condannato, accuratamente progettato, era in sé gravissimo anche in considerazione del contesto di criminalità organizzato in cui esso si collocava e delle concrete modalità professionali e insidiose che ne avevano caratterizzato l’esecuzione, con la predisposizione di una astuta trappola; che ciò er dimostrativo di una attitudine delinquenziale ai più elevati livelli e, quindi, era sinto
della ricorrenza del pericolo di reiterazione di ulteriori reati, tenuto conto anche personalità criminale del COGNOME, già condannato per detenzione e porto di un revolver, a nulla rilevando che il ripristino della misura cautelare non era stato richi immediatamente all’esito della pronuncia della sentenza di condanna.
Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del COGNOME, avvocato NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: “nullità dell’ordinanza impugnata per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze; nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza dell’art. 178 lett. a) cod. proc. pen. relazione all’art. 34 cod. proc. pen., nella lettura costituzionalmente (art. III C convenzionalmente (art. 6 CEDU) orientata; nonché per difetto e illogicità dell motivazione in argomento”.
Secondo il ricorrente, la scelta del Tribunale di qualificare l’impugnazione come appell avrebbe “consentito di escludere la necessità per il Tribunale di operare una rivalutazione in punto di indizi”; neppure la Corte, che aveva adottato la misura cautelare, si sarebb interessata delle circostanze del fatto; sarebbe stato doveroso attribuire rilievo al che la richiesta di ripristino della misura cautelare non era stata effettuata subito dop sentenza di condanna; inoltre, sulla gravità indiziaria avrebbe dovuto “pesare” la portat demolitoria della prima sentenza di annullamento della condanna dell’imputato; ancora, difetterebbe qualsiasi motivazione in ordine alla concretezza e all’attualità del pericol reiterazione di reati rispetto a fatti risalenti al 2013 e tenuto conto che il COGNOME rimasto libero, dopo la sua scarcerazione a seguito dell’intervenuta assoluzione, per ben tre anni; il Tribunale avrebbe, altresì, eluso, con la motivazione resa sul punto questione dell’incompatibilità di uno dei consiglieri componente il Collegio che aveva ripristinato la misura cautelare; nel caso di specie, l’incompatibilità sarebbe s “certificata” per avere entrambi i giudici – persone fisiche apprezzato l’attendibilit collaboratore di giustizia nei collegati procedimenti in materia di traffico di sost stupefacenti, costituente, secondo la prospettazione accusatoria, il movente dell’azione omicidiaria.
Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai se dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibil con ogni conseguente statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente generico, oltre che meramente reiterativo di censure già rigettate con argomentare esente da vizi logico giuridici.
Nella prima parte della presente decisione sono state riportate le motivazioni con le quali il Tribunale ha rigettato l’appello proposto dalla difesa avverso l’ordinanza rispristino della misura cautelare (nella forma degli arresti domiciliari) nei confront COGNOME.
Ebbene, dalla semplice lettura delle evidenziate argomentazioni (che, per ragioni di economicità, non è il caso di ripetere) appare palese come le doglianze del ricorrente non si confrontino criticamente con esse.
Il Tribunale – come già posto in rilievo – ha affrontato puntualmente tutte le doglian difensive, svolgendo, al riguardo, compiuta e corretta motivazione, sia in relazione al questione relativa alla valutazione degli elementi indiziari in caso di intervenuta condann dell’imputato, sia in ordine alla ricorrenza del pericolo di reiterazione da parte del Piz di ulteriori reati, sia in odine alla irrilevanza della circostanza che il ripristino dell cautelare non era stato richiesto subito dopo la pronuncia di condanna.
Ha, altresì, dato compiuta risposta anche alla questione di nullità dell’ordinanza co cui è stata adottata la misura cautelare per la prospettata incompatibilità di uno d componenti il Collegio, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, no potendo integrare vizio comportante nullità del giudizio, neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione.
A fronte dell’indicato apparato argomentativo, il ricorso – come cennato – non è sorretto da concreta specificità censoria.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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