Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 617 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2022 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Esaminate le conclusioni del ricorrente COGNOME, difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Firenze che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Firenze in funzione di giudice del riesame cautelare confermava l’ordinanza del Tribunale di Firenze – giudice per le indagini preliminari- che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME COGNOME in relazione a ipotesi di reato di furto pluriaggravato di un’autovettura.
Con riferimento all’eccezione preliminare di nullità dell’ordinanza dispositiva e comunque di nullità dei successivi atti del procedimento, ai sensi dell’art.178 lett.c) cod.proc.pen. per mancata trasmissione al Tribunale del Riesame del video originale della telecamera di sorveglianza che aveva filmato l’azione furtiva da cui erano state enucleate le immagini che ritraevano il reo, il Tribunale del riesame rilevava che il video non faceva parte degli atti posti a disposizione del GIP chiamato a decidere sulla gravità indiziaria, il quale aveva tratto la valutazione indiziaria dal riconoscimento dell’autore del fatto reato proveniente dall’agente di PG che aveva visionato il filmato e che aveva avuto, già in precedenti occasioni, di procedere ad attività di indagine nei confronti dell’imputato, compresi atti di identificazione e denunce.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME che assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al rigetto della eccezione di nullità del procedimento di riesame per omessa trasmissione del filmato ripreso dalla telecamera, trattandosi di documentazione, essenziale ai fini del suddetto riconoscimento, costituendone il presupposto, che avrebbe dovuto essere posta a disposizione della difesa della parte ricorrente, onde consentire di saggiarne la idoneità rappresentativa e probatoria. Rileva ancora che la parte ricorrente aveva chiesto di potere visionare ed estrarre copia di tale video registrazione, ma che non era stato posto nella disponibilità della difesa nel termine necessario per potere contraddire in sede di giudizio di riesame, benchè il ricorrente avesse chiesto anche un differimento della udienza di riesame evidenziando la decisività, ai fini della valutazione cautelare, del documento rappresentativo sulla cui base era intervenuto in riconoscimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va disatteso. GLYPH A nulla rileva nella specie che l’ufficio del pubblico ministero abbia omesso, prima dello svolgimento del giudizio di riesame, di mettere a disposizione della difesa della persona sottoposta a misura cautelare, che ne aveva fatto richiesta dopo la adozione della cautela, la registrazione del video registrato dalla telecamera di sorveglianza, utilizzato ai fini del riconoscimento informale del ricorrente da parte del personale di P.G., su cui risultava fondato il titolo cautelare.
1.1 Invero nella specie non si pone una questione di utilizzabilità nel giudizio di riesame del supporto contenente il filmato che ritrae il presunto autore del furto, in quanto lo stesso non fa parte degli atti trasmessi dall’ufficio del pubblico ministero al tribunale del riesame, e quindi tale registrazione non ha formato oggetto di valutazione da parte del Tribunale del Riesame, il quale ha invece considerato, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del NOME, il verbale redatto dalla P.G. in cui l’agente è stato chiamato a operare il riconoscimento e, in particolare le modalità con cui tale riconoscimento era intervenuto (con assoluta sicurezza) e le ragioni che rendevano particolarmente attendibile la ricognizione operata dall’agente di P.G. (approfondita conoscenza del NOME da parte del Carabiniere, che più volte lo aveva identificato e denunciato a piede libero nel corso dell’ultimo biennio).
A fronte delle valutazioni espresse dal tribunale del riesame la difesa del NOME si limita a reiterare l’eccezione di nullità, già introdotta in sede di richiesta di riesame, concernente la mancata trasmissione del filmato ripreso dalla telecamera di sorveglianza filmato che, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, non faceva neppure degli atti posti a corredo della richiesta di emissione del titolo cautelare.
2.1 La deduzione è infondata in quanto, in tema di impugnazioni cautelari, “non costituiscono atti, la cui mancata trasmissione rileva ai sensi dell’art.309, commi 5 e 10 cod.proc.pen., i supporti informatici riportanti le immagini e i video…, dovendo invece essere trasmesse al tribunale del riesame le relazioni di servizio della polizia giudiziaria descrittive del contenuto di tali supporti” (sez.3, n.169 del 30/10/2019, Corbetta, Rv.278273).
Va infatti ribadito il principio che non ricorre un obbligo per il pubblico ministero di trasmettere, ai sensi dell’art.309 comma 5 cod.proc.pen. i supporti informatici contenenti le video riprese, utilizzate ai fini dell’applicazione della misura cautelare, quando gli esiti delle stesse siano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria, di talchè, in ipotesi del tutto analoga alla presente, è stata ritenuta immune da censure l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame, analogamente al giudice per le indagini preliminari, aveva basato la decisione sul contenuto delle video riprese come riprodotto negli atti di polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni delle persone informate sui fatti che ne avevano preso visione, oltre che sulle immagini fotografiche dell’azione delittuosa dalle stesse estrapolate (sez.2, n.19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv.276444), pure in assenza del supporto che contiene la riproduzione visiva della persona o dell’avvenimento che ha formato oggetto del riconoscimento o delle dichiarazioni delle persone informate.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Seguono da dispositivo i provvedimenti conseguenti.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 Ottobre 2022
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presi