Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22527 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Reggio Calabria il 21/12/1967
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME
ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzion Tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale dibattimentale di Reggio Calabria data 28 gennaio 2025, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoc
misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dis relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge (in relazione agli artt. 416 e 416-bis.1 cod e 125, 274 e 299 cod. proc. pen., 27, secondo comma Cost. e 6 CEDU.
In particolare, lamenta il ricorrente – evidenziando la necessità di la anche in altre città del territorio nazionale – che l’ordinanza impugnata a omesso di confrontarsi con le dichiarazioni del neo-collaboratore di giustizia NOME COGNOME non presenti al momento dell’emissione del titolo custodiale attestano l’assoluta mancanza di conoscenza della persona e delle fattez COGNOME da parte del dichiarante. Il Tribunale avrebbe, inoltre, tautologicam ritenuto tuttora attuali le necessità cautelari, riferite a condotte com ipotesi nel 2016, senza valorizzare il lungo lasso di tempo intercorso prima misura (non emergendo ulteriori comportamenti illeciti) e dopo la sua esecuzi (con pieno rispetto delle prescrizioni).
Il ricorso è inammissibile.
Il Giudice del riesame ha correttamente sottolineato, da un lato, quan fumus, l’irrilevanza dimostrativa delle emergenze istruttorie segnalate dalla (posto che al ricorrente è contestata – sulla base di quanto emerso sopra nell’attività di intercettazione telefonica – la partecipazione a un’asso semplice, finalizzata all’occupazione abusiva di alloggi e ad altri delitti pubblica amministrazione, di modo che il mancato riconoscimento da parte di esponente della criminalità di tipo mafioso è di per sé probatoriamente ne ferma restando la parzialità dell’istruzione ancora in corso) e, dall’altro, periculum, sottolineando come il cosiddetto tempo silente trascorso dal commissione del reato non costituisca oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispe quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazi dall’esecuzione della stessa, in presenza di ulteriori elementi di valutazi nel caso di specie non sono emersi (Sez. 4, n. 12719 del 25/02/2025, Milazzo, mass.; Sez. 1, n. 14355 dell’08/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 4712 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME Rv. 278999-01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268567-01).
In difetto di specifiche deduzioni, non emerge neppure un’effett incompatibilità della misura in atto rispetto allo svolgimento dell’attività lav espletata sinora regolarmente.
L’apparato argomentativo risulta privo di vizi logici ed è coerente con i pr di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice e risulta, p
intangibile nel giudizio di legittimità. Tutti i profili di censura, m reiterativi, risultano, dunque, generici e, comunque, manifestamente infondat
4. Dalla declaratoria di inammissibilità, consegue la condanna del ricorr per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecun
di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamen
(cfr. Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) nella misura indicata in dispositi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2025.