Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36448 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36448 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
&vverso l’ordinanza del 15/04/2024 del Tribunale del riesame di Roma
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello del Pubblico ministero avverso il rigetto della misura cautelare, richiesta per NOME COGNOME, da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, per il reato di direzione ed organizzazione di un’associazione dedita alla cessione di stupefacenti in una piazza di spaccio romana, ma non anche per i 27 reati-fine di detenzione e cessione di stupefacenti in assenza di appello del Pubblico ministero.
2 Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando un unico, articolato motivo di annullamento, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Viene dedotto in primo luogo il vizio di difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il difensore rileva che Tribunale per il riesame si è limitato, in larga parte, a riprodurre, nell’ordinanza impugnata, la richiesta del pubblico ministero, cui ha aderito in modo apodittico. La motivazione è, inoltre, contraddittoria in riferimento alla riconducibilità della fattispecie a delitto di cui all’art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990 e non a quella di cui al successivo comma 6, considerato che agli atti non vi è la prova della capacità del gruppo di immettere nel mercato rilevanti quantitativi di stupefacente.
Viene dedotto in secondo luogo il vizio di difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. L’ordinanza impugnata affronta solo il tema della inidoneità della diversa misura degli arresti domiciliari, ma non quello, ad esso presupposto, della sussistenza delle esigenze cautelari, insussistenti anche in ragione della risalenza dei fatti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. E’ opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
(Sez. U. 34475 del 23/6/2011, Rv. 250352; Sez. 1, n. 13062 del 19/03/2015, Rv. 263106) e la sua specificità sta nell’essere stata “costituita per” commettere reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. In altri termini, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e in questa prospettiva, sono rilevanti sia la genesi della associazione, sia la sua effettiva operatività (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287).
Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di questi principi sottolineando che l’associazione non era stata costituita solo per commettere cessioni di lieve entità, che aveva una posizione di controllo sul mercato (tanto che il ricorrente si preoccupa di non lasciare troppo a lungo la piazza scoperta e organizza dei turni), che, ancora, a prescindere dal quantitativo della singola cessione (peraltro non sempre ridotto, tale non essendo neppure la cessione di gr. 500 di hashish che ha portato all’arresto di un minore) era in grado di assicurare un ampio rifornimento di droga, tenuto conto del numero complessivo di cessioni (viene riportato, a titolo esemplificativo, l’episodio della cessione di stupefacente ai partecipanti alla manifestazione RAGIONE_SOCIALE March, in cui, in soli due giorni, sono state poste in essere cessioni di stupefacente per 3000,00 euro).
A tali argomentazioni, logiche e coerenti, la difesa oppone un preteso vizio di motivazione che in realtà presuppone una alternativa lettura del contenuto inequivoco e convergente delle attività investigative compiute, non consentita nel giudizio di legittimità.
Manifestamente infondata è censura di difetto di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari tali da imporre l’adozione della massima misura coercitiva desumendo il pericolo di reiterazione del reato dalla particolare capacità a delinquere, dimostrata dal fatto che il ricorrente ha commesso il reato oggetto del presente procedimento nonostante fosse agli arresti domiciliari; è stato, poi, arrestato il 7 giugno 2019 per detenzione di 16 gr. di hashish presso l’abitazione ove stava scontando gli arresti domiciliari; è stato nuovamente arrestato il 21 ottobre 2019 per detenzione di 250 gr. di hashish e 35 gr. di marijuana (fatto per cui è stato condannato il 29 settembre 2020 alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione). A suo carico risulta un procedimento pendente
3. L’ordinanza impugnata, lungi dal limitarsi a riprodurre la richiesta del pubblico ministero, dà conto della complessa attività investigativa sviluppatasi attraverso intercettazioni telefoniche dal contenuto inequivoco – in cui si parla della commercializzazione di chili di sostanza-, monitoraggi delle auto degli indagati e servizi di osservazione, sequestri e arresti in flagranza nei confronti di diversi appartenenti all’associazione contestata, che ha permesso di acquisire gravi indizi dell’esistenza di una associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, attiva nel quartiere romano di Montespaccato-Primavalle, facente capo al ricorrente, al padre NOME e a NOME COGNOME, capace di resistere nel tempo nonostante le azioni delle forze dell’ordine e agli gli arresti dei suoi componenti. Dal tenore delle conversazioni emerge che l’attività di spaccio nei pressi della RAGIONE_SOCIALE è continuativa, tanto che il ricorrente e il padre si preoccupano di non lasciare la piazza troppo a lungo scoperta, per garantire il controllo del territorio.
In tale associazione NOME COGNOME, in quel momento agli arresti domiciliari, svolgeva un ruolo apicale: unitamente al padre organizzava e gestiva il reperimento dello stupefacente, mediante continui contatti con i sodali, che, dopo aver materialmente curato l’approvvigionamento, avevano anche il compito di smistarlo tanto sulla piazza di spaccio di INDIRIZZO tanto nelle adiacenze dell’esercizio commerciale INDIRIZZO. Sono a lui contestati reati-fine di detenzione a fini di cessione o di cessione in concorso di chili di stupefacente (tra gli altri, l’ordinanza richiama la cessione di due chili di droga leggera il 4 maggio 2019; di cinque chili di hashish il 6 maggio 2019 – capo 17 lettera a) e capo 26); di cinque chili di hashish il 6 giugno 2019).
Sulla base di tali elementi è stata ritenuta sussistente una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, facendo corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di “facta concludentia”, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021 Rv. 282610 – 01).
Manifestamente infondata è la censura relativa al difetto di motivazione in ordine alla riconducibilità della fattispecie concreta all’art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 309/1990 e non al successivo comma 6.
L’associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 costituisce una fattispecie autonoma di reato, non una mera attenuante della fattispecie maggiore
per lo stesso tipo di reato commesso il 12 gennaio 2024, per cui è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione.
Per questo, secondo il Tribunale del riesame, egli non ha mai smesso di delinquere «e operare nel mondo degli stupefacenti, in epoca antecedente, coeva e successiva ai fatti di interesse» né l’applicazione del regime degli arresti domiciliari lo ha dissuaso dal delinquere.
In questo contesto non ha rilevanza il decorso di un apprezzabile periodo di tempo tra i fatti contestati e l’emissione della misura cautelare, che non costituisce elemento distonico rispetto alla presunzione di perdurante pericolosità dell’indagato prevista dall’ art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tale da vincerla, in quanto in tale arco temporale il ricorrente ha posto in essere ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, per le quali è stato arrestato e condannato.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/09/2024