Misure Cautelari e Proporzionalità: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle misure cautelari è una fase delicata del procedimento penale, in cui si bilanciano le esigenze di giustizia con la libertà personale dell’indagato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini del sindacato di legittimità in materia, chiarendo quando un ricorso che contesta le misure cautelari e la proporzionalità delle stesse debba essere dichiarato inammissibile. Analizziamo il caso per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il Tribunale del Riesame di una città del sud Italia aveva confermato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a carico di una persona indagata per i reati di associazione a delinquere e ricettazione. L’ordinanza si basava sulla valutazione della sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato.
Contro tale decisione, il difensore della persona indagata proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la misura applicata era sproporzionata e inidonea a contenere l’ipotetico pericolo, data l’indeterminatezza del presunto modus operandi dell’associazione criminale.
La Valutazione delle Misure Cautelari e della Proporzionalità
Il ricorso si concentrava su due punti principali:
1. Violazione di legge (art. 275 c.p.p.): La difesa sosteneva che il quadro indiziario non giustificasse una misura così afflittiva, data l’incertezza sui luoghi e modi di consumazione dei reati.
2. Vizio di motivazione: L’ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente spiegato perché gli arresti domiciliari fossero proporzionati ed idonei a fronteggiare il pericolo di reiterazione.
In sostanza, il ricorso chiedeva alla Corte di Cassazione una rivalutazione degli elementi di prova e della scelta operata dal Tribunale del Riesame, contestando nel merito l’adeguatezza della misura.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del proprio giudizio. I giudici hanno stabilito che il ricorso non superava la soglia di ammissibilità perché, di fatto, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, attività preclusa al giudice di legittimità.
La Corte ha osservato che il Tribunale del Riesame aveva fornito una motivazione esaustiva, logica e coerente sia sulla sussistenza del pericolo cautelare sia sulla proporzionalità della misura. In particolare, il pericolo era stato desunto non solo dalla biografia criminale della ricorrente, ma anche dalle modalità del fatto e dalla sua personalità. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto il pericolo attuale, poiché l’accordo criminoso era caratterizzato da legami familiari che rendevano probabile una sua ricomposizione.
Riguardo alla proporzionalità, la motivazione del Tribunale era stata ritenuta corretta: gli arresti domiciliari con controllo elettronico erano stati considerati l’unica misura adeguata a scongiurare il pericolo di ricadute delittuose, poiché limitavano efficacemente la libertà di movimento dell’indagata.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti. Il suo compito è verificare che la motivazione del provvedimento impugnato sia logica, non contraddittoria e rispettosa della legge.
Quando un ricorso, pur lamentando formalmente vizi di legge o di motivazione, si traduce in una critica alla valutazione della capacità probatoria degli elementi a carico, esso diventa inammissibile. In tema di misure cautelari e proporzionalità, il Tribunale del Riesame gode di ampia discrezionalità nella scelta della misura più idonea, purché fornisca una motivazione completa e coerente, come avvenuto nel caso di specie. La decisione conferma che solo vizi logici manifesti e decisivi possono aprire le porte a una censura in sede di legittimità.
Quando è inammissibile un ricorso per Cassazione contro una misura cautelare?
Un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare una reale violazione di legge o un vizio logico manifesto della motivazione, si limita a chiedere una diversa valutazione dei fatti e degli elementi di prova già esaminati dal giudice del riesame.
Come si valuta il pericolo di reiterazione del reato?
Il pericolo viene desunto da elementi concreti quali le modalità del fatto, la personalità dell’indagato, la sua biografia criminale e la sua condotta. Nel caso specifico, anche la presenza di legami familiari all’interno del presunto sodalizio criminale è stata considerata un fattore che rendeva attuale il pericolo.
Perché gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono stati ritenuti una misura proporzionata?
La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui tale misura era adeguata e proporzionata a scongiurare il pericolo di ricadute delittuose, poiché limita la libertà di movimento in modo sufficiente a impedire la commissione di altri reati, in assenza di alternative meno afflittive ma ugualmente efficaci.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3164 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3164 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il difensore AVV_NOTAIO, con conclusioni scritte, insisteva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Salerno respingeva l’impugnazione proposta contro l’ordinanza che aveva applicato alla ricorrente la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in relazione i reati di associazion delinquere e ricettazione.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in riconoscimento delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della misura: la ric era indagata per avere partecipato ad un’associazione criminosa secondo un modus operandi indeterminato quanto al luogo ed al modo di consumazione del reato sicché l misura imposta sarebbe sproporzionata ed inidonea a contenere l’ipotetico pericol reiterazione.
2.2. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a soste riconoscimento delle esigenze cautelari e della scelta della misura, senza indicare viz manifesti e decisivi del provvedimento impugnato.
Contrariamente a quanto dedotto»! Tribunale rilevava, con motivazione esaustiva, s la sussistenza del pericolo cautelare, che le ragioni poste a sostegno della proporz della misura.
Con riguardo alla sussistenza del pericolo cautelare veniva infatti rilevato c stesso fosse desumibile dalle modalità del fatto e dalla personalità del ricorrente, egs non solo dalla biografia criminale, ma anche dalla condotta contestata; ven altresì, ritenuto che tale pericolo fosse attuale poiché era emerso un accordo cri caratterizzato da legami familiari di prevedibile ricomposizione; con riferimento, i alla proporzionalità della misura veniva ritenuto che gli arresti domiciliari con c elettronico fossero adeguati a scongiurare il pericolo di ricadute delittuose, reit assenza di limitazioni alla libertà di movimento. Si tratta di un percorso motiva esaustivo che risponde alle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione e che si sot ogni censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2023
L’estensore
Il Presidente/
DEPOSITATO IN CANCELLAR/P’