Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5518 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5518 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 24/06/1956, avverso l’ordinanza in data 02/07/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 2 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l’appello presentato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 30 maggio 2024 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta volta alla revoca delle misure ai sensi dell’art. 281 e 282 cod. proc. pen. o in subordine alla revoca della misura del divieto di espatrio, con autorizzazione a eseguire a Buenos Aires la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Il ricorrente articola un solo motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 274 cod. proc. pen., 111 Cost., 2 CEDU. Lamenta
in particolare la limitazione della sua circolazione e del suo rientro in Argent solo per il precedente di oltre quarant’anni prima allorché si era sottr all’esecuzione della pena irrogata dal Tribunale di Catania, tornandosene i Argentina ove risiedeva stabilmente. Precisa che le misure cautelari in corso erano correlate a una condanna non definitiva che si poteva eseguire dopo l’esperimento della procedura di estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha ricostruito in fatto che in dat 18 novembre 2019 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato a NOME COGNOME, alias NOME COGNOME, la misura della custodia cautelare i carcere perché gravemente indiziato del reato di cui agli art. 74, commi 1, 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 61-bis e 416-bis.1 cod. pen. Il COGNOME, refere dell’organizzazione transnazionale del clan COGNOME di Rosarno, dedito al traffic di stupefacenti, e intermediario dei calabresi per i traffici con l’America COGNOME risiedeva da anni in Argentina e si era già sottratto all’esecuzione della conda definitiva alla pena di 30 anni di reclusione per sequestro a scopo di estorsi con morte del sequestrato. Arrestato il 21 luglio 2020, era stata dichiara ilinefficace la misura custodiale ai sensi dell’art. 307 cod. proc. pen. e gli er applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tale misu era stata eseguita il 28 settembre 2022 al momento dell’ingresso in Italia, ma e stata subito trasgredita, per cui era stata rafforzata con la misura aggiuntiva divieto di espatrio.
Il ricorrente, che ha riportato una condanna ad anni nove di reclusione, deduce l’assenza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, perché i f erano risalenti, era ritornato spontaneamente in Italia, e la pregressa violazi era stata lieve.
Il Tribunale, con adeguata valutazione, ha invece ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari perché il ricorrente era gravemente indiziato di esser referente in America Latina per l’acquisto di stupefacenti e perché era “in possesso di un rilevante bagaglio conoscitivo relativo a porti, navi, operazioni scarico della droga, prezzi’, a riprova del perdurante inserimento in contesti criminali dediti al narcotraffico, ma anche di rapporti di un certo tipo in Argentina, visto che ave consegnato a un sodale la documentazione relativa alla pendenza colà di un procedimento a suo carico. Pertanto, non illogicamente ha ritenuto recessivo i dato del decorso del tempo rispetto alla contestazione del reato associativo che protrae all’attualità e anzi al cospetto di un’organizzazione transnazionale opera tra la Calabria e l’America latina.
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Il Tribunale, inoltre, ha illustrato con chiarezza la sussistenza del concre e attuale pericolo di fuga, atteso che il prevenuto era già riparato in Argentina precedenza per sottrarsi all’esecuzione di una condanna definitiva e, nel corso de presente procedimento, aveva ribadito la volontà di far rientro in quel Paese. quadro cautelare è risultato vieppiù aggravato dalla trasgressione della precedent misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che il prevenuto prolungatamente ignorato.
A differenza quindi di quanto prospettato dalla difesa, le limitazioni d movimento non sono illegittime ma coerenti con la gravità dei fatti e la personali antisociale del ricorrente. Non si ravvisa alcuna violazione della Convenzione dei diritti umani o della Costituzione.
Il Tribunale ha, infine, anche spiegato per quale ragione non siano possibili soluzioni alternative, in particolare quella proposta in via subordinata di andar eseguire l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in Argentina, ipotesi contemplata dall’ordinamento giuridico.
L’ordinanza è, dunque, motivata in modo esaustivo e resiste alle censure sollevate.
Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell’a 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 17 ottobre 2024
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