Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 924 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 924 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMENOME nato in Salerno il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza delf06/09/2022 del Tribunale di Rompi 201-e-4 2–2-PeeTsr n GLYPH keR-4-5 0 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l’appello cautelare, proposto da COGNOME NOME, avverso l’ordinanza del Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Salerno di rigetto della richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari, in atto applicata, in ordine ai reat di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’ordinanza summenzionata ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, tramite il proprio difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell’art. 3 Cost., violazione del principio di parità di trattamento. Assume il ricorrente che il tribunale avrebbe violato l’obbligo di adottare una regola di giudizio uniforme per tutti gli indagati, obbligo che discenderebbe dall’art. 3 Cost. A fronte della richiesta di adottare il medesimo trattamento cautelare tra le omogenee posizioni del ricorrente e di COGNOME NOME, alla quale la misura degli arresti domiciliari era stata sostituta con la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g., in ragione del tempo trascorso e del rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni, il tribunale avrebbe argomentato la permanenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari in violazione del principio di parità di trattamento di situazione omogenee.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione e il ricorso è affetto da genericità estrinseca.
Il Tribunale ha rigettato l’appello cautelare ritenendo sussistenti le esigenze cautelari poste a base della misura degli arresti domiciliari sulla base: 1) della valutazione della posizione soggettiva del COGNOME, imputato di plurime cessioni di cocaina, eroina e hashish, 2) del breve lasso tempo trascorso dai fatti e dall’applicazione della misura cautelare, 3) ed ha ritenuto che la diversa sorte cautelare riservata a COGNOME NOME fosse elemento indifferente in quanto erano diverse le imputazioni contestate, di violazione dell’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e non vi era neppure coincidenza di capi di imputazione.
Come condivisibilmente affermato dal tribunale, ogni indagato/imputato ha una storia processuale personale che è alla base della valutazione dei presupposti, nel caso in esame, RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, per l’adozione e il mantenimento della misura a ciascuno applicata, sicchè il diverso trattamento riservato nel medesimo procedimento non implica di per sé né il vizio di violazione di legge, né di motivazione a meno che il diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali.
L’ordinanza impugnata ha rilevato come diverse erano le posizioni processuali: COGNOME NOME imputato di cessione di sostanze stupefacente di diversa tipologia contestate nei capi 3 e 4, commesse in un breve arco temporale, da cui ha tratto il convincimento del suo inserimento nel contesto dello spaccio anche dopo l’arresto del coimputato COGNOME presso l’abitazione del quale, sottoposto agli arresti domiciliari, si recava a prelevare la dose di stupefacente che poi cedeva agli acquirenti.
Con particolare riguardo al profilo qui in discussione, l’ordinanza impugnata ha rilevato la diversa posizione processuale dalla COGNOME, essendo diversi i capi
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di imputazione a ciascuno contestati (la COGNOME risulta imputata nel capo 2, p sole tre cessioni di sostanza stupefacente, a fronte di otto cessioni contestata nei 3 e 4 al COGNOME).
L’ordinanza impugnata, diversamente dalla prospettazione difensiva, non ha trattato in modo irragionevole e/o arbitrario la posizione del COGNOME ed è sorr da congrua e non manifestamente illogica motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia sta presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità”.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 20/12/2022
Il Presidente