Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 56 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 56 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 19/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso. sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, ha parzialmente annullato l’ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 26 Aprile 2025, con cui era stata applicata ad NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di partecipazione all’associazione di tipo ‘ndranghetista denominata COGNOME, facente capo al fratello NOME e di concorso in due episodi estorsivi aggravati dal metodo mafioso; in particolare ha annullato il provvedimento limitatamente al delitto associativo confermando la gravità indiziaria in ordine al delitto estorsivo contestato al capo 7 della provvisoria incolpazione e ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Si contesta all’indagato di avere in concorso con COGNOME NOME, tramite minacce caratterizzate dal metodo mafioso, costretto NOME COGNOME a pagare una parte di un debito controverso da questi contratto con il fratello NOME, all’epoca dei fatti detenuto.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo quanto segue.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione poichØ il Tribunale ha fondato la gravità indiziaria per il delitto estorsivo sul tenore delle conversazioni intercettate tra la persona offesa, COGNOME NOME, e COGNOME NOME, intermediario dell’asserita estorsione, da cui emergerebbero le gravi minacce rivolte per interposta persona da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME; il ricorrente lamenta che la stesso collegio del riesame, in separata ordinanza emessa nei confronti del coindagato NOME COGNOME, ha operato una valutazione diametralmente opposta della rilevanza indiziaria delle intercettazioni, affermando che le dichiarazioni registrate dell’COGNOME, non ulteriormente circostanziate e nemmeno riscontrate quanto alla effettiva paternità, appaiono piuttosto frutto
di millanteria volta a compulsare i pagamenti richiesti. Nel caso in esame rileva che nessun elemento conferma il suo effettivo diretto coinvolgimento nella vicenda estorsiva coltivata da COGNOME.
Il ricorrente critica la motivazione del Tribunale, che fonda il giudizio di gravità su un’interpretazione errata del tenore delle conversazioni registrate, che hanno invece un contenuto ed un significato oggettivo diverso e, dopo avere riportato a sostegno di tale assunto, nel corpo del ricorso diversi passaggi delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, osserva che dalle stesse emergerebbe NOME attraverso NOME comunica a COGNOME una nuova scadenza temporale del pagamento,che verrà rinviata di mese in mese; COGNOME non dà nessuna direttiva, nŁ manifesta interesse.
In estrema sintesi il Tribunale avrebbe manifestamente travisato gli elementi probatori posti a fondamento della misura cautelare, attribuendo alle suindicate conversazioni un significato diverso da quello che oggettivamente restituiscono gli atti.
Osserva il ricorrente che le minacce e i potenziali interventi di COGNOME NOME sono solo paventati dall’COGNOME, per un interesse esclusivamente personale volto a soggiogare e manipolare il COGNOME.
Quanto alla contestata aggravante del metodo mafioso, il Collegio del riesame ne afferma la sussistenza, ritenendo efficace l’evocazione dell’intervento della famiglia COGNOME, nei cui confronti esistono precedenti giudicati per associazione mafiosa, ma arbitrariamente riconosce detta aggravante anche nei confronti del ricorrente che Ł invece incensurato, in assenza di prova circa l’utilizzo da parte di quest’ultimo dei metodi del fratello NOME COGNOME per il tramite di COGNOME, mentre ogni automatismo valutativo risulta illegittimo.
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del pericolo di reiterazione del reato fondato sulla gravità del reato e sul contenuto intimidatorio delle richieste veicolate per il tramite del coindagato COGNOME. Osserva il ricorrente che la motivazione resa dal Tribunale risulta generica e apodittica e priva di riferimenti a fatti oggettivi; la stessa ordinanza, infatti, ha riconosciuto che si tratta di un episodio isolato compiuto per interposta persona, tanto che ha escluso la partecipazione dell’indagato all’associazione mafiosa.
Ciò nonostante, il Tribunale non espone le ragioni per cui ha escluso la possibilità di applicare una misura meno afflittiva e così facendo si pone in contrasto con la maggioritaria giurisprudenza, secondo cui la custodia cautelare Ł l’ extrema ratio e può essere disposta solo quando nessun’altra misura meno afflittiva risulti idonea a tutelare le ravvisate esigenze cautelari. Nel caso in esame l’indagato non ha precedenti specifici e l’episodio risulta isolato, risalente a circa tre anni addietro e non reiterato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Occorre ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non Ł fondata su prove ma su indizie tende all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc.(dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 01).
Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare Ł stato esattamente compiuto dai giudici di Catanzaro che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine alle ipotesi delittuose attribuite all’indagato e poste a sostegno della misura cautelare e hanno escluso la sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo.
Il ricorso invece propone censure non consentite in quanto si appunta sulla interpretazione del contenuto delle intercettazioni, che riporta per ampi stralci, e propone una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quella motivatamente condivisa dal Tribunale; così facendo formula censure di merito che non deducono vizi della motivazione o violazioni di legge ma invocano un’interpretazione del compendio probatorio piø favorevole all’indagato.
Occorre precisare che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, COGNOME).
Neppure ricorrono gli estremi del travisamento della prova che, giova ricordare, sussiste quando la sentenza fonda il giudizio di colpevolezza sulla valorizzazione diuna prova inesistente che viene ritenuta esistente o sull’omessa considerazione diuna prova esistente. Va peraltro osservato che il provvedimento impugnato si sofferma adeguatamente ad esaminare in modo dettagliato il contenuto dei progressivi indicati dalla difesa a sostegno della prospettazione difensiva e ne verifica il portato in modo dettagliato e specifico, concludendo che questi passaggi non sono idonei ad inficiare la prospettazione accusatoria.
Ma nel caso in esame il ricorrente propone una diversa lettura dei dialoghi registrati a sostegno dell’assunto difensivo, secondo cui il coindagato COGNOME avrebbe agito nel suo esclusivo interesse, millantando minacce e condotte ritorsive da parte dell’odierno ricorrente, che non risulterebbero provate dal tenore delle conversazioni.
Si tratta di ricostruzioni alternative a quella adottata dal Tribunale, che con argomentazioni congrue al compendio probatorio e logicamente coerenti le ha respinte, sicchØ non ricorrono gli estremi dei vizi dedotti.
In modo analogo sono inammissibili le censure con cui si propone la asserita contraddittorietà esterna del provvedimento, rispetto al tenore di altri provvedimenti assunti dal medesimo tribunale nei confronti di coindagati della medesima vicenda processuale, trattandosi di posizioni fondate su compendi indiziari diversi.
Anche in merito al riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, che il tribunale riconosce soprattutto sotto il profilo del metodo mafioso, giova ricordare che versando in tema cautelare non Ł necessario fornire la prova piena al riguardo ma Ł sufficiente che emerga una elevata probabilità di accertamento della sua sussistenza e nel caso di specie iltenore delle minacce e il ricorso al potere intimidatorio della famiglia COGNOME, conosciuta sul territorio per la sua caratura mafiosa, ha certamente rafforzato l’intimidazione esercitata sulla persona offesa.
2. Il secondo motivo di ricorso Ł generico e manifestamente infondato poichØ il
ricorrente non considera che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso comporta una presunzione, sia pure relativa, dell’idoneità della custodia cautelare a contenere le esigenze ravvisate.
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. “tempo silente”, posto che Ł escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo. (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286698 – 01)
La presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei ” pericula libertatis “, si limiti a apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore “tempo trascorso dai fatti”, che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonchØ l’assenza di comportamenti criminali. (Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, dep. 2024, S., Rv. 285879 – 01)
In sostanza Ł onere della difesa evidenziare elementi concreti e specifici che possano dimostrare la non necessità della piø grave misura cautelare e, nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato la mancata allegazione da parte della difesa di elementi di segno contrario, che possano giustificare il superamento della presunzione. Ciò nonostante, ha ritenuto adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva la piø blanda misura degli arresti domiciliari, proprio valorizzando la natura di extrema ratio della custodia cautelare in carcere e il contegno concretamente tenuto dall’indagato nella vicenda estorsiva.
Si tratta di motivazione corretta e conforme ai principi elaborati in tema dalla giurisprudenza.
Per le ragioni sin qui esaminate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo di guidare in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione nella somma di 3.000 €.i ricorsi vanno.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME