Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18444 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18444 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. ad Acerra il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 11/1/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’a comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. nnodif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il riget ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, giudicando in sede di rinvio a segu di annullamento disposto dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte con sentenza n. 51232/23 del 22/11/2023, annullava l’ordinanza genetica emessa dal Gip di Napoli il
1 GLYPH
26/5/2023 in relazione ai capi B),B2),C17),C18), per i quali disponeva la forma scarcerazione del COGNOME, e confermava il provvedimento in relazione al capo A) ( art. 416 bis cod.pen.)
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 l’assenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, avendo il Tribunale caut ritenuto di non pronunziare al riguardo, essendo intervenuta sentenza di condanna del ricorrente per il delitto associativo a seguito di giudizio abbreviato. Il difensore, preme la sentenza è stata emessa sulla scorta del medesimo compendio nella disponibilità del Tribunale del Riesame, sostiene che il GUP ha modulato il proprio giudizio sulla base del statuizioni di quest’ultimo in tema di gravità indiziaria ed ha pronunziato condanna anche il capo B), titolo oggetto di annullamento in sede di giudizio di rinvio. Aggiunge giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’interesse al riesame di una misura caute personale sussiste anche se nel frattempo è intervenuta sentenza di condanna per i possibi riflessi in ordine al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nel caso di accer dell’originaria insussistenza della gravità indiziaria;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussisten esigenze cautelari e alla scelta della misura nonostante la caducazione dei reati fine asc al prevenuto e l’assenza di prova in ordine alla protrazione delle condotte oltre il maggio 2
Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha disatteso le richieste difensive in di trattamento cautelare con motivazione contraddittoria, valorizzando a tal fine l’opera del sodalizio anche oltre il termine indicato in contestazione sulla base di elementi rife soggetti diversi dal prevenuto e non ha tenuto conto del ruolo rivestito dal COGNOME COGNOME vicenda processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione de principio affermato in tema di provvedimenti de libertate secondo cui la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumen esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenien una sentenza di condanna fa venir meno l’interesse dell’indagato alla procedura di riesame anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione riferimento al profilo concernente la verifica dell’originaria sussistenza dei gravi colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare in
ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della misura cautela (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398 – 01; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv 258209 – 01; Sez. 2, n. 39473 del 22/09/2015, Rv. 264813 – 01, anche sez. 2 n. 35638 del 27/6/2023, n.nn.).
1.1 L’esattezza di simile esito trova autorevole avallo nella sentenza n. 71/1996 de Corte Costituzionale nella quale si è evidenziato che la rivalutazione dei gravi ind colpevolezza dopo l’intervento di una sentenza di condanna si pone “in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due pronunce giurisdizion sul tema della “colpevolezza”, l’una incidentale e di tipo prognostico e l’altra fondata su merito e come tale suscettibile di passaggio in giudicato. Il punto di equilibrio deve d rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisivit assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolme precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate”.
1.2 Deve aggiungersi con riguardo alla deduzione difensiva circa la sussistenza di u interesse connesso all’eventuale procedura di riparazione per ingiusta detenzione che dett interesse, in presenza di una pronunzia di condanna seppur non definitiva, postula l’origina insussistenza della gravità indiziaria, evidentemente superata in corso di giudizio (Sez. 40750 del 16/04/2002, Rv. 223299 – 01), evenienza nella specie non prospettata né ravvisabile. D’altronde questa Corte ha da tempo chiarito che una volta intervenuta sentenza di condanna, anche non definitiva, la possibilità di valutare in sede cautelare i indizi di colpevolezza nei confronti dell’imputato è limitata soltanto alla prospettazione d e diversi elementi probatori, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettur indizi al momento dell’adozione della misura cautelare ( unica situazione rilevante ex art. comma 2, cod.proc.pen.), restando esclusa la rivalutabilità del quadro di risultanze ch stato già apprezzato ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato (Sez. 1, n. del 13/07/2004, Rv. 230049 – 01; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Rv. 241483 – 01).
2.11 secondo motivo in tema di trattamento cautelare è inammissibile per genericità avendo il collegio cautelare evidenziato con motivazione congrua l’insussistenza di elemen atti a vincere la doppia presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen., escludendo particolare la rescissione del vincolo partecipativo e rimarcando l’accertata, perdur operatività della compagine sul territorio.
3.La complessiva infondatezza dell’impugnazione ne impone il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda a Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente
NOME COGNOME GLYPH o g..
NOME