Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6095 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6095 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SCORRANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del TRIBUNALE di LECCE dato atto che l’udienza si è svolta nell’assenza della difesa dell’imputato, poiché alle 12:38 nessuno era presente malgrado la richiesta di trattazione orale da parte dell’AVV_NOTAIO del Foro di Lecce in difesa di COGNOME; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La difesa dell’indagato ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale salentino, che ha confermato in sede di appello il diniego opposto dal giudice per le indagini preliminari alla richiesta di sostituzione della misura custodiale in atto con altra meno afflittiva in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.
I l motivo unico di ricorso è incentrato sulla violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c (per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità) ed e, cod. proc. pen. (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). In sintesi, si sostiene che il tribunale avrebbe indebitamente attinto gli elementi di
valutazione da altro procedimento ed avrebbe omesso di considerare il parametro della attualità del pericolo di reiterazione dei fatti, in ragione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è basato su un motivo manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Quanto all’utilizza bilità di elementi probatori ex aliunde , provenienti, cioè, da procedimenti pendenti nei confronti dello stesso indagato presso altra o presso la stessa autorità giudiziaria, la stessa ha ottenuto l’avallo della giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto come, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell’indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo Rv. 258786 – 01).
In tal senso, si è affermato che, ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come “precedenti penali” in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a “comportamenti o atti concreti” che si assumono posti in essere dall’imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la “colpevolezza” a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell’accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, COGNOME, Rv. 265069 – 01).
L’ulteriore profilo sollevato in ricorso, relativo alla attualità del pericolo di reiterazione, a fronte di una contestazione per fatti risalenti al 2020 (in realtà, come precisato dal provvedimento impugnato, dal settembre 2021), trova adeguata risposta nel provvedimento impugnato ove si evidenzia (pg. 5) come, a fronte di una analisi complessiva dei dati risultanti dai vari procedimenti, che colloca l’imputato in un quadro di sistematica intraneità ad un consesso criminale, non risulta alcun elemento da cui
emerga che l’indagato si sia mai allontanato o comunque dissociato dall’ambiente malavitoso.
Per logicità e congruenza, tale conclusione è sufficiente a giustificare la permanenza della pericolosità dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella personale del detenu to ex art. 94 comma 1ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 gennaio 2026
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME NOME COGNOME