Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43174 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Crotone DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 26/4/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilit del ricorso;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno illustrato i mot chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Roma, in riforma del provvedimento del Gip di Roma che, in data 6/3/2024, aveva disposto nei confronti di COGNOME NOME la misura degli arresti dorniciliari in quanto gravemente indiziato di partecipazio ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa ai danni de Stato e dell’Unione Europea nonché di concorso in più reati di truffa aggravata al fine
conseguire erogazioni pubbliche, commesse mediante la redazione e presentazione di bilanci societari falsi onde far apparire adempiuti i requisiti richiesti per l’accesso ai finanzi agevolati e in parte a fondo perduto concessi da RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del PNRR, annullava l’ordinanza impugnata in relazione al capo 11 e, confermata la gravità indiziaria per i resid addebiti, sostituiva la misura autodetentiva con il divieto di esercitare la professio commercialista per un anno.
2.Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori del COGNOME, AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazion relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. I difensori denunzian complessiva illogicità della motivazione rassegnata dal Tribunale cautelare poiché l’ordinanza impugnata ha ritenuto l’inconferenza dei riscontri documentali addotti a sostegno della tes difensiva, convalidando una lettura del compendio investigativo limitata alle originar acquisizioni e priva di un confronto critico con gli elementi di novità introdotti dal rico In particolare segnalano che l’ipotizzato coinvolgimento del COGNOME COGNOME trama associativa risulta smentito dalla documentazione acquisita in sede di perquisizione presso lo studio dell’indagato, dalla quale emerge l’affidamento in sub-appalto dal COGNOME COGNOME ricorrente dell pratiche commerciali relative alle società coinvolte nelle truffe, la riconducibilità operazioni ad un rapporto esclusivo tra i due e il versamento di corrispettivi determinat documentati. Siffatte evidenze trovano conforto anche nelle dichiarazioni rese dal coindagato COGNOMECOGNOME COGNOME quale ha escluso che il COGNOME abbia partecipato alla predisposizione dei bilanci che gli venivano trasmessi già confezionati. Il Tribunale cautelare, secondo il ricorrente, n ha considerato che l’apporto probatorio della difesa mutava radicalmente lo spessore indiziario degli elementi valorizzati dal Gip, stante l’acquisizione di evidenze circa il fatto che il Ro aveva curato esclusivamente la trasmissione dei bilanci a RAGIONE_SOCIALE senza partecipare alla loro falsificazione; che l’indagato aveva intrattenuto rapporti con il COGNOME di na esclusivamente professionale, come dimostrato dai numerosissimi incarichi conferiti al prevenuto dal COGNOME stesso e relativi anche a molte società del tutto estranee alle indagini I giudici della cautela a sostegno dell’ipotesi d’accusa relativa al coinvolgimento del COGNOME nelle truffe provvisoriamente ascrittegli hanno sottolineato che gli adempiment commissionati a COGNOME COGNOME potuto essere svolti agevolmente dal COGNOME sicché la scelta di delegarli si spiegava solo nell’ottica di procurare all’amico forti guadagni, argome che secondo i difensori è del tutto illogico giacché, da un lato, non risulta provato un rappo amicale tra i due, dall’altro, il COGNOME aveva interesse a che gli adempimenti relativ deposito dei bilanci non risultassero a suo nome. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha affermato che gli incarichi professionali del COGNOME in favore del COGNOME erano sprovvisti di support Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
documentale mentre nel compendio acquisito in sede di perquisizione si rinvengono due contratti di consulenza professionale tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME relativi anni 2019 e 2020 e ottanta lettere di incarico fra le medesime parti.
Con riguardo ai forti guadagni asseritamente ritratti dalla collaborazione con COGNOME difensori segnalano che il richiamo a 31 fatture emesse dal COGNOME COGNOME confronti della ditt individuale del coindagato per un importo complessivo superiore a 50mila euro è erroneo in quanto detti documenti non sono riferibili solo alle otto società in contestazione ma moltiss delle operazioni concernevano soggetti giuridici estranei all’indagine;
2.2 la falsa applicazione dell’art. 274 e la mancanza e manifesta illogicità de motivazione in ordine alle esigenze cautelari. I difensori sostengono che i giudici caute hanno reso una motivazione del tutto deficitaria in ordine alla sussistenza del rischi recidiva, trascurando la totale assenza in capo al ricorrente di indici attestanti la procl delinquere e di collegamenti attuali con il contesto in cui sono maturati gli illeciti, ome altresì di valutare la distanza temporale tra i fatti per cui si procede e l’epoca di adozion misura originaria, circostanze che dovevano condurre ad escludere la sussistenza del rischio di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo in punto di gravità indiziaria è generico e aspecifico e, comunque manifestamente infondato. I difensori, infatti, reiterano rilievi che il Tribunale cautel adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di una motivazione priva di aporie illogicità manifeste.
1.1 L’ordinanza impugnata, dopo aver ampiamente ricostruito alla stregua delle emergenze investigative i meccanismi delle truffe e delineato modalità operative e ruoli d contestato sodalizio criminoso, analizza la posizione del ricorrente alle pagg. 24 e seg esponendo in dettaglio le censure difensive e disattendendole con chiaro e coerente percorso argomentativo che ha tenuto ben conto delle allegazioni difensive. In particolare, dopo ave evidenziato la parzialità delle dichiarazioni di COGNOME NOMENOME il quale -come denotato da esiti delle richiamate intercettazioni ambientali- si era limitato a riferire agli inquirenti alla falsità dei bilanci delle società interessate, già documentalmente acclarata, ha segnala la singolarità del ruolo del COGNOME, che si sarebbe occupato esclusivamente del deposito dei bilanci redatti dallo stesso COGNOME e inoltrati al ricorrente in formato word sebben trattasse di adempimenti che in relazione ad altre compagini coinvolte nel sistema truffaldi egli aveva curato direttamente attraverso la compagna COGNOME NOME. Ha puntualmente confutato i rilievi relativi alle fatture emesse dall’indagato in favore del COGNOME evidenzi altresì, che dalla documentazione acquisita risulta l’emissione di fatture in numero di nove favore della RAGIONE_SOCIALE nonché dì RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, società in alcun modo riferibili
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al COGNOME che tuttavia le gestiva, circostanza che rendeva palese la fittizietà degli as societari; ha analizzato (pag. 29) í contenuti della consulenza a firma del Dott. COGNOME concludendo che dalla stessa non risultano smentite al costrutto accusatorio, restando confermato che le fatture, tra cui quelle stornate, erano relative a prestazioni professio concernenti, tra l’altro, la gestione del personale di società utilizzate per le frodi, i venivano definitivamente addebitati al RAGIONE_SOCIALE, società anch’essa solo di fatt gestita dal COGNOME.
La difesa non si rapporta in termini puntuali con il complesso delle emergenze scrutinate e pretermette ogni riferimento al corposo capitolo (pagg. 30 e segg) relativo molteplici contratti di cessione di quote, formalmente redatti negli anni 2020/21 presso studio professionale dell’indagato e relativi a società coinvolte nel sistema delle truffe dal sodalizio, come pure al rilascio in data 3/3/21 in favore del prevenuto di una procu speciale con la quale NOME, esponente apicale del gruppo e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, lo delegava per l’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrati previsti per l’iscrizione nel registro delle imprese. A tale riguardo l’ordinanza impugnat confutato in maniera certosina le obiezioni difensive che sostenevano trattarsi di atti con fi digitali raccolte dal COGNOME, evidenziando come i contratti di cessione acquisiti attesti presenza fisica nello studio del COGNOME dei soggetti interessati, alcuni dei quali, tra COGNOME NOMENOME hanno totalmente disconosciuto le operazioni effettuate a loro nome ovvero sono risultati meri prestanomi che mai hanno frequentato lo studio professionale dell’indagato ovvero rilasciato firme digitali.
A fronte dell’articolata analisi delle emergenze acquisite dalle quali il Tribunale caute ha tratto il ben argomentato convincimento che il COGNOME aveva avuto contatti con altri membri del sodalizio ed era consapevolmente inserito nel meccanismo delittuoso, fornendo un qualificato apporto alla consumazione dei reati provvisoriamente contestatigli, si pongon censure difensive che fanno leva su una parcellizzazione delle risultanze investigative trascurando del tutto la necessaria lettura coordinata e sincretica degli elementi indiz raccolti.
3.Anche il secondo motivo in tema di esigenze cautelari è destituito di giuridi fondamento, avendo i giudici del riesame richiamato a sostegno della sussistenza di un rischio concreto di recidiva la diffusività degli illeciti, la pluralità di società coinvolte, lo rilevante ruolo ricoperto dall’indagato nelle dinamiche truffaldine, evidenze che, apprezzat unitamente ad un profilo personologico spregiudicato e caratterizzato da sostanziale anonnia, rendono attuale il pericolo di reiterazione, ritenuto -tuttavia- neutralizzabile con l’applic della misura interdittiva del divieto d’esercitare la professione di dottore commercialista
un anno. Si tratta di valutazione che sfugge a censura in questa sede in quanto congruamente giustificata alla luce del compendio investigativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente