Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24602 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/12/2023 del TRIB. RIESAME di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen, il Tribunale del Riesame di Napoli ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento GLYPH con cui era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura dell’obbligo di dimora in Benevento in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 GLYPH e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
1.1 COGNOME era stato trovato in possesso di circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di materiale per il confezionamento della droga.
Contro l’ordinanza, la difesa dell’indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il difensore osserva che, anche a prescindere dal rilievo per cui nella motivazione dell’ordinanza il Tribunale aveva fatto riferimento “alla biografia penale di Castellano”, ovvero di soggetto diverso dal COGNOME, i giudici, a fronte della censura per cui non era stato effettuato alcun accertamento sulla sostanza in sequestro al fine di verificare se avesse efficacia drogante e quale fosse il quantitativo di principio attivo in essa contenuto, nulla avevano replicato.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta adeguatezza della sola misura della custodia in carcere. Il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe in maniera impropria invocato a sostegno del giudizio di pericolosità i carichi pendenti e non avrebbe spiegato le ragioni per cui la misura degli arresti con il presidio del braccialetto fosse inidonea.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo, con cui si censura la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sotto il profilo della insufficienza del narcotest ai fini de emissione della misura cautelare, è manifestamente infondato. È principio consolidato quello secondo cui, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione degli indizi gravi di colpevolezza necessari per l’applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia (Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, Morabito Rv. 270486 – 01 Sez. 6 n. 44789 del 30/09/2003, Rv. 227732; Sez. 4 n- 3380 del 15/12/2009 Cc. (dep 26/01/2010), Rv. 246417).
Nel caso di specie, peraltro, il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta era tale per cui, sotto il profilo della gravità indiziaria, non pote ritenersi necessario neppure valutare il quantitativo di principio attivo in essa contenuto.
3. Il secondo motivo con chi si censura la scelta della misura, è manifestamente infondato. Il Tribunale, nell’accogliere l’appello del Pubblico Ministero in relazione alla mancata applicazione da parte del G.I.P. della misura della custodia in carcere, ha richiamato la gravità della condotta di reato consistita nella detenzione nella propria abitazione di 100 grammi di cocaina e di materiale per il confezionamento, e la pericolosità del soggetto agente, comprovata dai recenti arresti in ordine a reati inerenti gli stupefacenti, per quali era stata applicata nei suoi confronti al misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e dalla pendenza di altro procedimento penale presso il Tribunale di Trapani, nell’ambito del quale era stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Benevento. I giudici hanno, indi, osservato come la impermeabilità ai moniti derivanti da dette misure, la cui applicazione non aveva impedito al ricorrente di commettere il nuovo reato oggetto del procedimento in esame, valesse a dimostrare come unica misura idonea fosse quella richiesta dal Pubblico Ministero della custodia cautelare in carcere e come anche la misura domestica con il presidio del braccialetto elettronico non fosse adeguata alla salvaguardia delle esigenze cautelari.
Il percorso argomentativo adottato, in quanto esaustivo e coerente con i dati riportati, appare esente dalle censure formulate dal ricorrente, peraltro del tutto generiche e meramente avversative. Anche il richiamo alle pendenze è conforme al consolidato orientamento per cui in tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo d reiterazione della condotta criminosa di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal
certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell’indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari.. (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 13/02/2014, Rvv. 258786; Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Rv. 265069; Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, Rv. 271405 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. [sec. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’aert. 28 Reg. Esec. proc. pen.
Deciso il 14 maggio 2024