Misure Cautelari Droga: Perché la Cassazione Dichiara Inammissibile un Ricorso Generico
La gestione delle misure cautelari droga rappresenta un punto cruciale nel diritto processuale penale, bilanciando le esigenze di sicurezza pubblica con la libertà personale dell’indagato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 39010/2025, offre importanti spunti sulla valutazione della gravità dei reati di spaccio e sui limiti del ricorso contro le ordinanze cautelari. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due indagati, sottolineando come le censure non possano limitarsi a una mera rilettura dei fatti già vagliati dai giudici di merito.
I Fatti del Caso: Custodia Cautelare per Spaccio Continuato
Il caso nasce da un’ordinanza del Tribunale di Torino che confermava le misure cautelari disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di due soggetti. Al primo indagato era stata applicata la custodia in carcere, mentre al secondo era stato imposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
L’attività investigativa aveva portato alla luce un’intensa attività di spaccio, con un numero elevatissimo di cessioni di stupefacenti (90 per un indagato e 106 per l’altro) concentrate in un arco temporale di pochi mesi. Le indagini avevano inoltre rivelato un contesto criminale più ampio, in cui lo spaccio si svolgeva in un appartamento utilizzato anche per offrire prestazioni sessuali ai clienti, creando un connubio tra le due attività illecite.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa degli indagati ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale. In particolare, si sosteneva che:
1. Errata qualificazione del reato: Le condotte avrebbero dovuto essere ricondotte all’ipotesi di “fatto di lieve entità” (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), considerata la modesta quantità di ogni singola cessione.
2. Sproporzione della misura: Per l’indagato in carcere, si evidenziava che i fatti contestati si sarebbero potuti porre in continuazione con una precedente condanna per un reato lieve, portando a una pena finale inferiore ai tre anni. Si riteneva, inoltre, che una misura meno afflittiva come il divieto di dimora sarebbe stata sufficiente a tutelare le esigenze cautelari.
3. Occasionalità della partecipazione: Per il secondo indagato, si sottolineava l’occasionalità della sua partecipazione e il lungo tempo trascorso dai fatti, elementi che avrebbero reso sproporzionata la misura dell’obbligo di firma.
Le Motivazioni: la Decisione della Suprema Corte sulle Misure Cautelari Droga
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni difensive, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta genericità. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di impugnazioni cautelari.
Per quanto riguarda la posizione del primo indagato, la Corte ha affermato che la valutazione del Tribunale era incensurabile. L’esclusione dell’ipotesi lieve non era basata solo sul numero di cessioni, ma su una valutazione complessiva delle circostanze. Il Tribunale aveva correttamente valorizzato la “notevole ed incessante attività criminosa”, svolta utilizzando un appartamento specifico e abbinando il consumo di stupefacenti alla prostituzione. Questo quadro, secondo la Cassazione, giustificava pienamente la qualificazione del reato come grave.
Anche la censura sulla proporzionalità della misura carceraria è stata ritenuta infondata. I giudici hanno sottolineato come la decisione del Tribunale fosse ben motivata, facendo leva sui plurimi precedenti specifici e recenti dell’indagato e sulla necessità di interrompere i suoi contatti con l’ambiente criminale, obiettivo non raggiungibile con misure meno restrittive.
Per il secondo indagato, il ricorso è stato giudicato altrettanto generico. La Corte ha evidenziato che il Tribunale aveva correttamente considerato il rapporto fiduciario con il principale attore, l’elevato numero di cessioni attribuitegli (106) e i suoi precedenti penali, elementi sufficienti a giustificare la misura applicata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito. Le contestazioni contro le misure cautelari droga non possono limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti, ma devono individuare vizi di legittimità specifici, come una palese violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica.
Inoltre, la decisione conferma che la qualificazione di un fatto di spaccio come “lieve” richiede un’analisi globale che tenga conto non solo della quantità di droga, ma di tutti gli indicatori della condotta: la continuità, l’organizzazione, il contesto e le finalità dell’azione criminale. Infine, la valutazione della pericolosità sociale dell’indagato e dell’adeguatezza della misura si basa su elementi concreti, come i precedenti penali, la cui valutazione spetta primariamente al giudice di merito.
Quando un ricorso per cassazione contro una misura cautelare rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione rischia l’inammissibilità quando si limita a contestare la valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito (come la gravità dei reati o la pericolosità del soggetto), senza denunciare una specifica violazione di legge o un vizio logico e manifesto della motivazione. In questo caso, è stato ritenuto generico.
Quali elementi escludono la qualificazione di ‘fatto di lieve entità’ nello spaccio di stupefacenti?
Secondo la sentenza, elementi come la notevole e incessante attività criminosa, l’utilizzo di una struttura dedicata (un appartamento), e il collegamento dello spaccio con altre attività illecite (come la prostituzione) costituiscono, in una valutazione complessiva, fattori che escludono la configurabilità del fatto di lieve entità.
Come viene valutata l’adeguatezza della custodia in carcere?
L’adeguatezza della custodia in carcere è stata valutata sulla base dello spessore del pericolo cautelare, desunto dai plurimi precedenti penali specifici e recenti dell’indagato, e dalla necessità cogente di garantire l’interruzione dei suoi contatti con l’ambiente criminale, ritenendo ogni altra misura inadeguata a tale scopo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39010 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39010 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME (detto NOME)(CODICE_FISCALE), nato in Senegal il DATA_NASCITA
NOME (detto NOME o NOME)(CODICE_FISCALE 05JASID), nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 18/06/2025 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha confermato – per quanto in questa sede di interesse – l’ordinanza cautelare emessa il 30 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale è stata applicata la custodia in carcere a NOME e ha parzialmente riformato la predetta decisione nei confronti di NOME, sostituendo la custodia in carcere con l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti indagati con unico atto di ricorso, deducendo unico cumulativo motivo di errata applicazione dell’art. 73, comma 1 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 con riferimento alla ipotesi di cui al comma 5 della stessa disposizione; in relazione alla posizione del Suomare, errata applicazione dell’art. 80, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 309/90. Inoltre, si deduce errata applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. La ordinanza impugnata ha omesso di considerare – in relazione alla posizione di NOME COGNOME – che i fatti si collocano in un arco temporale che va dal 15/6/2023 al 5/8/2023 per un totale di 90 cessioni che, alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze e modalità e del presunto dato ponderale di ogni singola cessione, devono essere pacificamente ricondotte alla ipotesi lieve. Inoltre, il ricorrente risulta essere stato già condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, condanne rispetto alle quali i fatti per cui si procede andranno posti in continuazione, non potendosi prevedere l’irrogazione di una pena superiore ai tre anni di reclusione. Inoltre, deve tenersi conto dell’assenza di ulteriori episodi criminosi in pendenza della istanza dell’indagato di istanza di misura alternativa alla detenzione. In ogni caso, il pericolo criminoso sarebbe adeguatamente tutelato da misura meno afflittiva – quale il divieto di dimora nella provincia di Torino – essendo gli acquirenti della sostanza radicati in tale territorio. Quanto alla posizione di NOME, la misura cautelare risulta sproporzionata rispetto alla rilevata occasionalità della sua partecipazione e al lungo intervallo di tempo trascorso dai fatti. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Quanto alle censure mosse in relazione alla posizione del NOME, esse sono genericamente proposte per ragioni in fatto con riguardo alla esclusione della ipotesi lieve, rispetto alla valutazione espressa dalla ordinanza in ordine alla notevole ed incessante attività criminosa svolta utilizzando l’appartamento in cui, contestualmente, si svolgeva la prostituzione offerta ai medesimi clienti abbinando il consumo di stupefacente, in conformità all’autorevole orientamento di legittimità espresso da RAGIONE_SOCIALE Murolo che richiede una valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE circostanze. Manca, infine, qualsiasi argomento alla censura sull’aggravante, in relazione alla quale – peraltro – la ordinanza ha rilevato l’inammissibilità del relativo motivo (v. pg. 8).
3.Quanto alle censure mosse in ordine alle esigenze GLYPH cautelari e alla adeguatezza della misura carceraria, la deduzione è genericamente proposta in fatto, rispetto alla incensurabile valutazione sullo spessore del pericolo cautelare secondo la quale, in ragione dei plurimi precedenti specifici e recenti, rispetto ai quali inincidente era la mancanza di segnalazioni dal 18.5.2024, e sulla esclusiva adeguatezza della misura carceraria rispetto alla cogente necessità di garantire la cesura di contatti e la mancanza di disponibilità di altro luogo idoneo.
Quanto alla posizione di COGNOME, la censura è manifestamente generica rispetto al rilevato rapporto fiduciario con il principale attore dei fatti criminosi l’elevato numero di cessioni attribuitegli (106) e i precedenti a carico, di cui uno analogo.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 06/11/2025.