Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36892 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36892 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME NOME a Torchiara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
n
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è sottoposto a misura cautelare nell’ambito di un procedimento, originariamente iscritto presso la Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto reati di turbativa d’asta continuata, di corruzione propria aggravata e di false attestazioni in atto pubblico.
Le accuse riguardano l’attribuzione, sulla base di procedure di gara poste in essere in violazione di legge, dell’appalto (suddiviso in più .tranches) dei lavori di adeguamento, ampliamento ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale in favore della RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, in cambio di utilità da questi attribuite alla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME
(sorella di NOME, co-gestore di fatto della società), consistenti nell’affidamento di un subappalto, aggiudicato alla RAGIONE_SOCIALE dal Comune di Battipaglia, del valore di oltre 250.000 euro, e nell’acquisto a prezzi maggiorati dalla stessa RAGIONE_SOCIALE di materiale elettrico.
Con ordinanza del 30/09/2024 il Giudice per le indagini preliminari di RAGIONE_SOCIALE ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confron,ti, tra gli altri, di NOME COGNOMECOGNOME Sindaco pro-tempore del Comune RAGIONE_SOCIALE CapaccioRAGIONE_SOCIALE nonché Presidente pro-tempore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale per il riesame ha parzialmente modificato tale provvedimento, sostituendo la misura con quella degli arresti domiciliari; l’ordinanza è stata confermata da questa Corte con sentenza n. 15921 del 14/02/2025, con cui è stato respinto il ricorso del ricorrente.
Il procedimento è stato successivamente trasmesso, per competenza, a Vallo della Lucania e il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 12/05/2025, ha confermato il provvedimento genetico ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.
Tale ordinanza è stata, poi, confermata dal Tribunale per il riesame.
Avverso il provvedimento del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, deducendo i motivi di annullémento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata ripetizione dell’interrogatorio di garanzia e omessa motivazione sul punto. Nella prospettazione difensiva l’interrogatorio di garanzia avrebbe dovuto essere nuovamente esperito, al fine di valutare l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto che l’ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen. è stata emessa oltre sette mesi dopo la prima e in un contesto molto diverso, in quanto, nel frattempo, il- ricorrente aveva dato le dimissioni dalle cariche di Sindaco di Capaccio-RAGIONE_SOCIALE e di Presidente della RAGIONE_SOCIALE.
Sotto tale profilo si evidenzia che la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe meramente apparente, nella parte in cui rileva che il ricori l ente av ebbe dimostrato di poter agire anche aggirando i canali della pubblica amministrazione, tanto da rendere le dimissioni inidonee a incidere sul pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione.
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, la difesa rileva che la motivazione del provvedimento impugNOME riproduce esattamente quella dell’ordinanza genetica, senza considerare, in primo luogo, che il quadro probatorio è oramai cristallizzato con il passaggio alla fase dibattimentale e, in
secondo luogo, che le intervenute dimissioni dalle cariche pubbliche ricoperte hanno eliso la capacità di influire sull’apporto probatorio dei propri ex dipendenti.
In ogni caso, la motivazione sul punto sarebbe generica, in quanto non individuerebbe né le specifiche attività investigative da tutelare né gli elementi che rendono concreto il pericolo che l’indagato possa turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti.
Si rileva, poi, che il Tribunale ha ritenuto cessato il pericolo di , inquinamento probatorio con riferimento al coindagato NOME COGNOME con decisione che, pur nell’autonomia delle posizioni, appare incomprensibile in quanto COGNOME era l’uomo di fiducia e il portavoce del ricorrente.
Le intervenute dimissioni, infine, sarebbero idonee ad elidere anche il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tenuto conto che i reati oggetto del presente procedimento sono stati commessi, secondo l’impostazione accusatoria, proprio avvalendosi della qualifica di Sindaco, oramai non più posseduta.
Viene, infine, contestata l’adeguatezza della misura applicata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La relativa doglianza, infatti, non è stata dedotta in sede di riesame ma solo, per la prima, volta, in sede di legittimità, per cui essa è tardiva.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, Forte, Rv. 284052 – 01).
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto perdurante il pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto della personalità del ricorrente, che ha adottato particolari cautele nel corso delle indagini preliminari per evitare di essere intercettato, che ha fatto eseguire una bonifica nel proprio ufficio di Sindaco, che
ha eseguito una ispezione, insieme a NOME COGNOME, all’interno dell’ufficio di Presidente della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al fine di verificare l’eventuale presenza di microfoni o telecamere, che era solito comunicare tramite veri e propri “pizzini”.
Tali condotte sono state ritenute, con motivazione logica e immune da vizi, indicative della pervicace volontà dell’imputato di non fare emergere nel processo gli elementi di prova a proprio carico, rendendo così concreto e attuale il rischio di inquinamento probatorio.
Va poi aggiunto, in relazione alla disparità di trattamento, con NOME COGNOME lamentata dalla difesa, che, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen. si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo assicurato da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell’illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato.
2.2. Quanto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, va precisato che l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere confusa con l’attualità delle condotte criminose e che, ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa può essere desunto anche dal ha molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall’attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, COGNOME, Rv. 267785; Sez. 3, sentenza n. 3661 del 17/12/2013, COGNOME, Rv. 258053). Non si tratta, quindi, di fare esclusivo riferimento alla gravità del titolo di reato per cui si procede, ma di valutare tale contestazione alla luce del comportamento illecito tenuto e degli elementi negativi- di attualità acquisiti, specificatamente rivelatori di allarme sociale e del concreto rischio di recidiva.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che l’attualità e concretezza del pericolo di recidiva si colgono dalla pluralità dei reati oggetto di contestazione, dalle modalità della condotta, indic’ative di una allarmante personalità, dalla gestione personalistica della cosa pubblica, della circostanza che il ricorrente nel corso delle indagini si è dimostrato interessato a altre procedure pubbliche che esulano da quelle in contestazione.
Particolare rilievo è stato, poi, attribuito alla pendenza di un procedimento penale, nel quale è stata emessa una misura cautelare, per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., in cui il ricorrente è accusato di essersi accordato con soggetti condannati per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., al fine di vincere la
competizione elettorale che lo ha portato all’elezione di sindaco Comune di Capaccio-Paestu m.
In questo quadro le dimissioni dalle cariche politiche sono state ritenute inidonee a incidere sulla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati, in quanto non indicative dell’allontanamento del ricorrente dal contesto politico territoriale di riferimento.
Del tutto generica è, infine, la censura sulla adeguatezza della misura applicata e, in ogni caso manifestamente infondata, in quanto il Tribunale ha dato conto del fatto che le modalità della condotta, dettagliatamente descritte, rendono evidente l’inidoneità di qualsiasi misura cautelare diversa da quella detentiva a contenere le esigenze cautelari sopra descritte, avendo il ricorrente dato ampia prova, nel corso delle indagini, di una dimestichezza nel sottrarsi a possibili forme di controllo dell’autorità giudiziaria.
In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/10/2025.