Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8651 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8651 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA, difesa di fiducia da AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, difeso di fiducia da AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, difeso di fiducia da AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, nata a Bordighera il DATA_NASCITA, difesa di fiducia da AVV_NOTAIO
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, nata a Rep. Dominicana il DATA_NASCITA, difesa di fiducia da AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, difeso di fiducia da AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, difeso di fiducia da AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA, difeso di fiducia da AVV_NOTAIO
NOME NOME COGNOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, difeso di fiducia da AVV_NOTAIO
NOME NOME, nata a Genova il DATA_NASCITA, difesa di fiducia da AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, difeso di fiducia da AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, difeso di fiducia da AVV_NOTAIO ieri
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, difeso di fiducia da AVV_NOTAIO;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova in data 19/11/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto delle rituali richieste di trattazione orale avanzate ai sensi dell’ar 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le discussione e le conclusioni rassegnate dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultimo comparso in udienza anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO) che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono distinti ricorsi per cassazione avverso l’ordinanza del 19/11/2025 con cui il Tribunale di Genova, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica del Tribunale di Genova, ha disposto nei loro confronti le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di Genova con permanenza in casa dalle ore 20.00 alle ore 06.00 nonchè dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato, diversamente qualificato rispetto all’originaria incolpazione, di cui agli artt. 110, 635, terzo comma, cod. pen.
2. Le indagate COGNOME e Cavallotti deducono:
-violazione di legge e vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato che aveva omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico Ministero, con conseguente mancata valida instaurazione del contraddittorio (primo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato in assenza di una motivazione rafforzata (secondo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai criteri di scelta delle misure e alla valutazione di idoneità delle stesse rispetto al contenimento delle esigenze cautelari (terzo motivo).
3. Gli indagati RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME deducono:
-violazione di legge e vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato che aveva omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico Ministero, con conseguente mancata valida instaurazione del contraddittorio (primo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato in assenza di una motivazione rafforzata (secondo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della cautela di cui all’art. 283, comma 2, cod. proc. pen. nonché della prescrizione accessoria di cui all’art. 283, comma 4, cod. proc. pen. (terzo motivo).
Gli indagati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME deducono:
-violazione di legge e vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato che aveva omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico Ministero (primo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato in assenza dei presupposti di concretezza ed attualità (secondo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della misura cautelare cumulativa di cui agli artt. 282 e 283, commi 2 e 4, cod. proc. pen. (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo dedotto (comune ai tre ricorsi) è manifestamente infondato.
1.1. Si censura come il pubblico ministero appellante, a fronte delle puntuali argomentazioni con cui era stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione di misura cautelare in considerazione della riqualificazione del reato di devastazione (artt. 110, 112, 81, primo comma, 419, primo e secondo comma, 61 n. 7 cod. pen. e 5 I. 152/1975) originariamente contestato agli indagati nel reato di danneggiamento e della ritenuta carenza di esigenze cautelari, si sarebbe limitato ad una contestazione del tutto generica dell’ordinanza di rigetto, facendo leva in via esclusiva sulla gravità edittale del reato ipotizzato in sede di imputazione provvisoria al fine di affermare la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa.
La critica contenuta nell’atto di gravame si sarebbe pertanto risolta nella reiterazione delle considerazioni in tema di qualificazione giuridica dei fatti e gravità delle fattispecie di reato che la parte pubblica ha ritenuto di poter individuare.
Tale motivazione, pertanto, si rivelerebbe del tutto inesistente sotto il profilo sostanziale e risulterebbe anche del tutto apparente avendo omesso di confrontarsi con le considerazioni svolte dal giudice delle indagini preliminari (ed in particolare con l’ampia disamina svolta in ordine alle condizioni personali e socio ambientali degli indagati -studenti per lo più incensurati- al tempo silente successivo ai fatti ed alla condotta meramente agevolativa posta in essere dai ricorrenti), ricorrendo a prospettazioni generiche ed assertive prive di alcun riferimento alla concreta attuale sussistenza delle esigenze cautelari con conseguente aspecificità dell’atto di appello.
Secondo la comune ricostruzione dei ricorrenti tale carenza motivazionale avrebbe dovuto indurre i giudici del riesame a dichiarare inammissibile il gravame proposto dall’organo inquirente in assenza di specifiche deduzioni idonee a dimostrare l’interesse e la legittimazione della pubblica accusa all’impugnazione dell’ordinanza di rigetto emessa dal giudice per le indagini preliminari.
1.2. Detti rilievi non colgono nel segno. Ferma la corretta riqualificazione giuridica dei fatti, ritiene il Collegio come da un lato l’appello del pubblic ministero fosse del tutto ammissibile (in presenza di interesse e legittimazione a proporlo) e, dall’altro, sia pienamente condivisibile il rilievo del Tribunale dell’appello cautelare laddove lo stesso ha evidenziato (pag. 16 dell’ordinanza impugnata) come l’accusa avesse “… prospettato con analitiche argomentazioni un quadro di eventi produttivi … di devastazione rilevante … cui gli indagati con le rispettive condotte, così come descritte nel capo d’incolpazione, avrebbero concorso talora in maniera attiva rendendosi autori di atti materiali produttivi di
danno e nella maggior parte dei casi occultando l’altrui azione devastatrice con l’uso strumentale di ombrelli e di striscioni” e, con specifico riferimento all esigenze cautelari, avesse non solo “… richiamato titolo del reato contestato, in sé grave …, bensì le modalità delle molteplici azioni di imbrattamento e di danneggiamento rispondenti ad un modus operandi frutto di preventiva concertazione e dunque ad alto tasso di replicabilità in occasione di future manifestazioni”.
I ricorrenti, con il secondo comune motivo di ricorso, lamentano violazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
2.1. A detta degli stessi, il Tribunale, con argomentazioni artificiose e non corrispondenti alle risultanze indiziarie, avrebbe erroneamente affermato la natura non estemporanea delle condotte oggetto di contestazione, affermando in modo del tutto apodittico che le stesse si inserirebbero in una più ampia e concertata strategia finalizzata a garantire preventiva copertura agli autori dei danneggiamenti, rafforzandone così il proposito criminoso.
Il Tribunale, dopo aver sottolineato la gravità del pregiudizio derivata dalla collettività a causa dei fatti di cui al procedimento si è limitato considerare tali danni nella loro portata complessiva, senza tenere conto che quelli rispettivamente attribuiti ai singoli ricorrenti sarebbero assai più limita nel numero e nelle conseguenze rispetto alla totalità degli stessi. Tale ricostruzione non si confronterebbe con la mininnale gravità della condotta attribuita agli indagati (consistente nel sorreggere uno striscione a copertura degli autori di imbrattamenti e danneggiamenti) per il cui compimento non è richiesta una particolare organizzazione e le cui modalità non denotano né una maggiore gravità del fatto né una peculiare capacità delinquere.
I giudici dell’appello, omettendo qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza di un effettivo pericolo di recidiva, si sarebbero limitati ad enumerare i precedenti penali di alcuni indagati, senza tener conto dell’incensuratezza della gran parte dei ricorrenti e senza svolgere alcuna valutazione effettiva sulla rilevanza dei precedenti fai fini cautelari.
L’ordinanza sarebbe, inoltre, priva della necessaria confutazione degli elementi posti a fondamento dell’ordinanza di rigetto adottata dal giudice per le indagini per le indagini preliminari (estemporaneità della vicenda legata all’arresto di otto giovanissimi amici degli indagati; considerevole distanza temporale intercorsa rispetto ai fatti contestati pari ad un anno e mezzo, periodo nel quale non è stato registrato alcun episodio delittuoso analogo o
indicativo di una persistente inclinazione criminosa; condizioni sociali e familiari degli indagati -giovani studenti ancora coabitanti con i familiari, sostanzialmente privi di pregiudizi penali e di segnalazioni successive ai fatti di cui al procedimento-): elementi che la difesa ritiene sicuramente idonei ad escludere la sussistenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
La motivazione sarebbe pertanto priva di un’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari sussistenti in capo ai singoli e della necessaria disamina della loro personalità e del contesto socio ambientale di appartenenza, limitandosi a valorizzare l’esistenza di segnalazioni per reati della medesima natura in capo a molti degli indagati, senza specificare adeguatamente tale generica ed assertiva affermazione.
2.2. Il motivo è inammissibile per aspecificità.
2.2.1. Il Tribunale, nel ritenere parzialmente fondato il gravame proposto dall’accusa con il quale ci si doleva dell’obliterazione da parte del giudice per le indagini preliminari di svariati indici oggettivi di un concret pericolo di recidiva che, del tutto inopinatamente, era stato escluso, evidenziava (pag. 32 dell’ordinanza impugnata) che “… il rischio di reiterazione criminosa appare, invero, palpabile ed attuale se si considera che tutti costoro si sono mossi nell’ambito di una manifestazione divenuta, in modo non casuale ma previamente concertato, l’occasione di compiere reati in sé non liquidabili come fatti bagatellari non meritevoli di alcuna risposta cautelare, ove solo si abbia riguardo al pregiudizio che ne è derivato a carico della collettività visto che molte strutture danneggiate sono pubbliche o comunque private ma ad uso pubblico … Invero, le modalità di realizzazione degli illeciti appaiono il frutto una preventiva organizzazione della quale vi è riscontro in atti grazie all’attività condotta dalla polizia giudiziaria con riferimento alle ore pomeridiane precedenti l’inizio del corteo. Ebbene, taluni degli indagati sono stati ripresi dall telecamere giungere alla sede del circolo, cambiarsi di abito e munirsi di ombrelli nonostante le condizioni meteo non lo richiedessero … Del resto gli episodi documentati dalle telecamere, così come descritti nella parte relativa alla disamina delle singole posizioni, rivelano uno schema ripetitivo per cui, all’approssimarsi dell’obiettivo da colpire (palazzi sede di istituzioni, banche, esercizi commerciali e limitrofe telecamere di sorveglianza da imbrattare o da danneggiare), si osservano staccarsi dal corteo uno o più soggetti travisati che si accingono all’azione vandalica e accorrere simultaneamente in loro supporto altri manifestanti che con ombrelli e/o striscioni si parano alle loro spalle. Trattasi all’evidenza di autentici automatismi attivati senza bisogno di alcuna comunicazione tra loro, al punto da potere affermare che gli autori materiali
degli illeciti già sapevano di poter contare sulla collaborazione dei secondi … Le risultanze investigative dimostrano che di iniziativa estemporanea non si è trattato, bensì del frutto di una strategia pianificata e dunque suscettibile d essere replicata in futuro da parte di soggetti che, quantunque per la maggior parte giovani ed incensurati, hanno ampiamente dimostrato di non aver compreso il confine tra libertà di manifestare le proprie idee e trasgressione delle norme penali, sicchè future manifestazioni ben potrebbero trasformarsi in nuove occasioni … E dunque tale condizione soggettiva – avvalorata dal fatto che molti di loro sono già stati segnalati per reati della stessa natura … – a dare corpo all’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen giustificando, così, l’applicazione di una misura cautelare coercitiva …”.
2.2.3. Sotto altro profilo, non pare inopportuno ribadire che la motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze indicate nell’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., qualora queste siano tratte dalle particolari modalità di commissione del reato, caratterizzate dal coinvolgimento in pari grado di tutti i correi, o comunque da residui elementi riferibili a tutti indagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni dei predetti indagati, non essendo necessario ripetere per ciascuno di essi, in modo puramente formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, COGNOME, Rv. 282978-02; Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015, dep. 2016, Magnifico, Rv. 266355-01).
2.2.2. Tutto ciò considerato, va premesso che questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679-01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01; Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, COGNOME, non mass. sul punto) è tradizionalmente orientata nel senso che il giudice dell’impugnazione (anche in sede cautelare) che riformi la decisione impugnata ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti posti a fondamento della motivazione della prima decisione, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato; pertanto, in caso di ribaltamento della prima decisione, sussiste in generale (anche per il giudice della cautela) un obbligo di motivazione per così dire “rafforzata”, la cui necessità s’impone, peraltro, solo nei casi in cui la riforma decisoria si fondi su una mutata valutazione degli elementi acquisiti, ma non anche – come avvenuto nella fattispecie – quando questa sia legittimata da una diversa e corretta valutazione in diritto, operata sul presupposto dell’erroneità della contraria valutazione del primo giudice. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò vale, naturalmente, in una fattispecie quale la presente nella quale le difese non hanno fornito l’indicazione di elementi individualizzanti ai fini di una precisa personalizzazione del giudizio cautelare, poiché in tal caso di tali elementi (si ribadisce, nella specie, inesistenti) il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto.
Nella fattispecie, la prognosi collettiva di pericolosità è stata tratta dall comune particolare modalità di commissione dei fatti di reato (caratterizzati da tratti di particolare spregiudicatezza e violenza) puntualmente descritta, con riferimento ad ogni singolo indagato – ai fini dell’apprezzamento del contributo consapevole e volontario arrecato – nella sua dinamica esecutiva che ha visto il coinvolgimento di tutti gli odierni ricorrenti. Il Tribunale – quantomeno nei confronti di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME – ha preso quindi in considerazione, in modo del tutto legittimo, un solo parametro fattuale (modalità di commissione del reato) ritenuto comune in eguale misura per tutti i concorrenti, senza tener conto di ulteriori e diversi parametri caratterizzati da spunti più strettamente soggettivizzanti ed individualizzanti (peraltro, va detto che, nei confronti di COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME e COGNOME, il Tribunale ha considerato, oltre alle intrinseche modalità della condotta, anche gli allarmanti i precedenti penali e giudiziari a loro carico, senza tuttavia giungere a conclusioni differenti rispetto agli altri coindagati).
Sotto questo aspetto la motivazione, nella descrizione dei presupposti di applicazione del parametro di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen. appare pertanto adeguato e corretto e, come tale, incensurabile in questa sede.
2.3. In relazione ai profili più squisitamente di merito della motivazione in riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, evidenzia il Collegio come il provvedimento impugnato appaia del tutto congruo, privo di vizi logicogiuridici ed ampiamente giustificativo a fondare la valutazione del concreto pericolo di reiterazione del reato.
Il terzo motivo è solo parzialmente sovrapponibile a tutti i ricorsi.
3.1. Sotto un primo profilo, tutti i ricorrenti, con il terzo motivo d rispettivi ricorsi, lamentano violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla ritenuta proporzionalità tra le ritenute esigenze cautelari e le misure coercitive applicate.
Le difese affermano che la motivazione in ordine ai criteri di scelta delle misure e alla valutazione di idoneità delle stesse rispetto al contenimento delle esigenze cautelari risulterebbe meramente apparente, risolvendosi in una vuota formula di stile che si limita, in modo del tutto apodittico, ad affermare
l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Genova e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, omettendo di valutare i diversi contributi oggettivi e soggettivi nonché il differente grado di coinvolgimento dei singoli indagati nella vicenda processuale, così sottraendosi alla necessaria valutazione individualizzante che la materia cautelare impone.
La motivazione sarebbe, peraltro, illogica e contraddittoria, posto che la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Genova, insiste proprio nella città teatro dei fatti oggetto di contestazione. Parimenti irragionevole risulterebbe l’imposizione dell’obbligo di permanenza notturna presso l’abitazione nonostante i fatti di cui al capo di incolpazione non risultino essere stati commessi in orario notturno, in relazione al quale il giudice dell’appello non dedica neppure una riga di motivazione, sottraendosi così al proprio obbligo motivazionale. In tale carente contesto argomentativo – a detta dei ricorrenti non è dato intendere come l’obbligo di permanere presso il domicilio dalle 20:00 alle 06:00 possa costituire concreto argine alla possibilità di reiterazione del reato. In particolare, dalla lettura del provvedimento impugnato non puoi evincersi alcuna ragione (esplicita o implicita) per cui il divieto di allontanar dal Comune di Genova dovrebbe soddisfare l’esigenza di controllo in funzione deterrente, nulla aggiungendo in termini di concreta cautela in aggiunta alla presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
Analogo vuoto argomentativo si riscontrerebbe rispetto alla decisione di applicare congiuntamente l’ulteriore misura dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria e quindi nella forma più pervasiva possibile, con conseguente assoluta carenza motivazionale in ordine ai criteri di scelta delle misure e alla valutazione di idoneità rispetto al contenimento del pericolo di reiterazione di delitti della medesima specie.
L’imposizione cumulativa delle due misure apparirebbe, a giudizio della difesa, immotivata ed illogica nonché assunta in violazione dei princìpi di idoneità e minor sacrificio di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
3.2. Sotto un secondo profilo, la sola difesa dei ricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME ha eccepito la violazione di legge in relazione all’applicazione congiunta delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
3.3. Passando ad esaminare per primo quest’ultimo profilo, ritiene il Collegio come la censura sia fondata e, conseguentemente, meritevole di accoglimento.
3.3.1. Va in proposito evidenziato come, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, l’applicazione cumulativa di misure cautelari può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che, al di fuori delle ipotesi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali (tra le quali l’art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen.), non sono ammissibili né l’imposizione “aggiuntiva” di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, né l’applicazione “congiunta” di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili (Sez. U, n. 29907 del 30/05/2006, COGNOME, Rv. 234138 – 01, seguìte da Sez. 2, n. 641 del 29/09/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 221151 – 01; Sez. 1, n. 42891 del 21/10/2009, COGNOME, Rv. 245554 – 01; Sez. 2, n. 30900 del 08/09/2020, COGNOME, Rv. 280003 – 01; Sez. 2, n. 43178 del 31/10/2024, COGNOME., Rv. 287192 – 01, non massimata sul punto). Ciò in ossequio ai principi di stretta legalità, tassatività e tipicità, specie in una materia – qu quella delle misure cautelari – che ha un significativo impatto sulla libertà personale.
Orbene, l’applicazione congiunta di due distinte misure cautelari tra quelle di cui agli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen. è prevista, ai sensi dell’art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo «qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a)», tra i quali evidentemente non rientra il reato di cui all’art. 635, terzo comma, cod. pen., quale ritenuto ne confronti degli odierni ricorrenti in sede di appello cautelare personale.
Dunque, il Tribunale del riesame non poteva applicare ai sunnominati ricorrenti in modo congiunto e cumulativo l’obbligo di dimora (con permanenza domiciliare notturna) nel Comune di Genova e quello di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.
3.3.2. Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di illegittim applicazione cumulativa dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il rinvio al giudice del merito cautelare non s necessario, atteso che la Corte di cassazione può correggere il provvedimento impugnato, eliminando l’obbligo di presentazione di cui all’art. 282 cod. proc. pen., ossia la misura meno grave in ragione del criterio di progressività che ispira il sistema delle misure cautelari (Sez. 1, n. 42891/2009, cit., Rv. 245554 – 01, con riferimento all’applicazione congiunta dell’obbligo di dimora e del divieto di espatrio; nello stesso sostanziale senso, Sez. 2, n. 43178/2024, cit.).
3.4. Eliminata la “seconda” misura cautelare nei confronti di tutti gli indagati (dovendosi estendere, ex art. 587 comma 1, cod. proc. pen., il motivo di ricorso ritenuto fondato proposto solo da taluni ricorrenti anche a tutti gli alt ricorrenti – concorrenti nel medesimo reato e che hanno proposto un ricorso
ritenuto inammissibile – avuto riguardo alla natura non esclusivamente personale della censura), rimane da valutare l’operato giudizio di congruità della misura cautelare dell’obbligo di dimora (con imposizione di permanenza domiciliare notturna) nel territorio del Comune di Genova rispetto ai fatti ritenuti che il Tribunale ha definito come “deprecabili” e che, sebbene non abbiano prodotto devastazione, “si sono comunque rivelati di notevole impatto sulla collettività”.
Anche sul punto, tuttavia, il provvedimento impugnato appare ampiamente giustificato e, come tale, incensurabile nella presente sede di legittimità, nella parte in cui ha ritenuto la misura de qua (coercitiva non detentiva) “… avuto riguardo all’entità dei fatti e alla personalità degli indaga rispetto(sa) del principio di proporzionalità” non precludendo agli stessi “… di dedicarsi alle rispettive occupazioni di studio o lavoro”, assicurando nel contempo (anche avuto riguardo alla disposta permanenza domiciliare notturna) “un adeguato controllo in funzione deterrente rispetto a future occasioni di reato”, ed essendo tutti i ricorrenti residenti/domiciliato ovvero stabilmente dimoranti nel territorio del Comune di Genova.
4. Da qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’applicazione, nei confronti – come detto – di tutti gli indagat ricorrenti, della misura cautelare dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, misura che elimina con declaratoria di inammissibilità nel resto dei ricorsi proposti. Va dichiarata la cessazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. Va infine ordinato alla cancelleria di effettuare l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. nonché di dare corso agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, misura che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Dichiara la cessazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2026
Il Presidente estensore