Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 118 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 118 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/07/2022 del TRIB. LIBERTA di POTENZA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 codice di rito, il Tribunale di Potenza ha confermato l’ordinanza con la quale il GIP presso quel Tribunale aveva applicato a COGNOME NOME la misura della custodia domiciliare per il reato di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione da assunzione di oppiacei e metadone (nella specie, il predetto è accusato di essersi posto alla guida nel descritto stato alterazione, invadendo l’opposta corsia di marcia e cagionando per colpa specifica la morte del soggetto trasportato sull’auto sopraggiungente dalla direzione opposta).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell’indagato, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al mantenimento e alla scelta della misura, che si assume in spregio ai principi di proporzionalità e adeguatezza. La difesa rileva che l’indagato è soggetto incensurato che ha tenuto un comportamento collaborativo e al quale è stata ritirata la patente di guida. Nel valutare la sussistenza dell’esigenza special-preventiva, il Tribunale non ha tenuto conto di dette circostanze e ha ricostruito la pericolosità del NOME senza argomentare sulla attualità del pericolo e sul criterio di scelta della misura ai sensi dell’art. 275, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con o conseguente statuizione.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Il tema devoluto è limitato alla valutazione delle esigenze cautelari e ai criteri scelta della misura, alla luce del disposto di cui all’art. 275, cod. proc. pen., essendo contestata la gravità indiziaria. Orbene, la valutazione sul quadro cautelare si è tradotta in un ridimensionamento di quello ritenuto nell’ordinanza genetica, avendo escluso il Tribunale il pericolo di inquinamento probatorio e ravvisato, di contro, solo quello di reiterazione criminosa alla stregua della violazione, da parte del NOME, delle più basilari regole cautelari sia scritte che di buon senso. Da queste, quel giudice ha desunto una personalità del soggetto incline alla consumazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede e un elevato livello d pericolo, non attenuato dal solo ritiro della patente di guida e dalla frattura dell’an riportata a seguito dell’impatto, ritenendo improbabile che un soggetto che ha
contravvenuto a una pluralità di regole cautelari possa astenersi dal reiterare analoghe condotte sol perché privo del titolo abilitativo alla guida.
Il motivo è fondato, limitatamente al profilo riguardante i criteri di scelta de misura cautelare.
Infatti, quanto alla sussistenza dell’esigenza special-preventiva, la motivazione censurata è coerente con i principi di matrice giurisprudenziale, considerato che, ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei re prevista dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito personalità dell’indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti – non necessariamente aventi natura processuale – in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l’incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l’analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente (sez. 5, n. 5644 del 25/9/2014, /ov, Rv. 264212; sez. 3, n. 36330 del 7/6/2019, COGNOME, Rv. 277613). Inoltre, alla pregressa incensuratezza dell’indagato va riconosciuta valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condott in concreto tenuta (sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016, COGNOME, Rv. 267956).
Quanto, poi, al requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, e non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma è iundicativo di una continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata l potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei ris che la misura è chiamata a realizzare (sez. 2, n. 6593 del 25/1/2022, COGNOME, Rv. 282767; sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, COGNOME, Rv. 282991).
La ordinanza impugnata, invece, è del tutto silente sulla valutazione operata in ordine alla scelta della misura.
Sul punto, deve rilevarsi come sia lo stesso principio di proporzionalità, al pari d quello di adeguatezza, a fungere da parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (sez. 2, n. 10383 del 18/2/2022, Gallo, Rv. 282758).
E, COGNOME deve COGNOME aggiungersi, NOME la COGNOME valutazione COGNOME in COGNOME ordine COGNOME alla COGNOME “proporzionalità” della misura implica l’apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (sez. 2, n. 797 del 3712/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470; n. 19559 del 25/2/2020, Amico, Rv. 279475).
L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata limitatamente al criterio di scelta della misura, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame sul punto che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al criterio di scelta della misura, con rinvio al Tribunale Potenza per nuovo esame.
Deciso il 13 dicembre 20222.