Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12745 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12745 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MINTURNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso presentato da COGNOME NOME; per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla scelta COGNOME misura e inammissibilità nel resto, in riferimento alla posizione di COGNOME NOME; per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in riferimento alle posizioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME. uditi i difensori:
l’avvocato NOME COGNOME insiste per raccoglimento dei motivi di ricorso l’avvocato NOME COGNOME insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata l’avvocato NOME COGNOME insiste per raccoglimento dei motivi di ricorso l’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento
l’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen., con provvedimento impugnato ha parzialmente accolto l’appello cautelare proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli avverso l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 13.12.2022, con cui erano state disattese le più ampie richieste COGNOME Procura ed era stata applicata, nei confronti di NOME COGNOME, la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed im e del divieto di esercitare l’attività professionale di commercialista per la durata di m dodici, nonché, nei confronti di NOME COGNOME, la misura interdittiva del diviet esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per la durata di mesi dodici
Nell’accogliere l’appello, il Tribunale ha disposto la misura COGNOME custodia cautelare carcere nei confronti di COGNOME, in relazione alle imputazioni provvisorie contenute nei cap 1, 2 (limitatamente alle condotte contestate a decorrere dal 1.1.2018), da 3 ad 8, nonché 10,11,12,15,17,18; ha disposto, altresì, la misura degli arresti duniciliari nei confr di COGNOME con riguardo ai capi 1,2 (limitatamente alle condotte contestate a decorrere dal 1.1.2018), 4 e 14; ha applicato due ulteriori misure cautelari – gli arresti domici – nei confronti di altri due indagati, NOME e NOME COGNOME, in relazione a tut imputazioni loro rispettivamente ascritte.
L’esecuzione delle nuove o diverse misure disposte è stata subordinata alla definitività del provvedimento, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. pen.
L’appello del pubblico ministero non ha trovato accoglimento riguardo alle ulterior richieste relative ad altri due coindagati: NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME
Il quadro di gravità indiziaria nei confronti di tutti gli indagati era stato ricon sussistente già dal provvedimento genetico, che non aveva applicato tutte le misure cautelari richieste, unicamente valutando l’insussistenza delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen., poi parzialmente riviste dal Riesame, nel senso già indic:ato, in sede di giudizi su appello del pubblico ministero.
Molto sinteticamente, per comprendere il contesto di indagini all’interno del COGNOME si sono sviluppate le misure cautelari di interesse del Collegio, si evidenzia che esse sorgono da un procedimento penale con al centro plurime condotte qualificate in termini di bancarotta fraudolenta distrattiva, consumate nell’ambito di diverse procedure fallimentari, riguardanti una serie di realtà aziendali, distinte tra loro quanto ad ogg sociale e soggetti che si sono occupati COGNOME loro gestione: il fallimento “RAGIONE_SOCIALE. del 2 Marzo 2021; il fallimento “RAGIONE_SOCIALE“-RAGIONE_SOCIALE, del 17.11.2020; il fallimento “RAGIONE_SOCIALE” sRAGIONE_SOCIALE. del 3.5.2021; il fallimento “RAGIONE_SOCIALE del 12.5.2017; il fallimento “RAGIONE_SOCIALE” sRAGIONE_SOCIALE. del 7.11.2020.
Il “punto di contatto” tra le condotte contestate, individuato dai provvedimenti cautela e dalle indagini, è rappresentato dall’azione, nella gestione di ciascuna delle suddett
società, di NOME COGNOMECOGNOME dottore commercialista in Napoli: l’indagato, in analoga a quanto emerso in un altro procedimento penale per cui è stata già esercitata l’azione penale, secondo l’ipotesi di accusa, avrebbe supportato gli interessi illec dell’imprenditore in crisi di volta in volta coinvolto nei reati, fornendo il proprio con alla spoliazione del patrimonio societario e alla sottrazione delle scritture conta garantendo in molti casi la collaborazione di NOME COGNOME, uomo di sua fiducia, come “prestanome”, in modo da schermare l’imprenditore dalle eventuali responsabilità penali; COGNOME, per tale ragione, avrebbe anche gestito la contabilità aziendale, sottraendola, poi agli organi COGNOME curatela fallimentare, in modo che quest’ultimi non potessero ricostrui la situazione patrimoniale nell’interesse del ceto creditorio.
I filoni di indagine individuati nei provvedimenti cautelari, ed in particolare in quell Tribunale del Riesame oggi impugnato, sono quattro e riguardano esercizi aziendali anche molto conosciuti COGNOME città di Napoli.
Il primo filone è quello afferente al fallimento COGNOME “RAGIONE_SOCIALE“, che gestiva l’a del noto esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE“.
Il secondo filone investigativo, più consistente per numero di imputazioni e di soggett coinvolti, nonché per la complessità degli accertamenti compiuti, ha ad oggetto la gestione del consorzio RAGIONE_SOCIALE da parte dei fratelli COGNOME. Il consorzio, secondo quanto si ricava dai complessi provvedimenti cautelari, è stato gestito come veicolo per distrarre i corrispettivi provenienti dalle stazioni appaltanti in favore delle conso “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, riconducibili agli indagati COGNOMECOGNOME in qu contesto, sarebbero state individuate molte operazioni dolose dirette a causare il fallimento del consorzio, in particolare decifrando come distrattive le operazioni assunzione di obbligazioni effettuate anche in un periodo in cui si era già verificat dissesto, e come distrattivi anche i tentativi di pagamento delle consorziate non gravitant nell’orbita dei COGNOME, attuati mediante l’emissione di cambiali e di altri titoli di rimasti, per la maggior parte, impagati. In questo modo, sarebbero state drenate liquidità verso le imprese consorziate dai fratelli COGNOME e rinviati i dovuti pagamenti in fav delle altre partecipanti al RAGIONE_SOCIALE (oggetto di contestazione sono anche i pagamenti andati a buon fine, a titolo di bancarotta preferenziale).
Hanno proposto ricorso avverso l’ordinanza d’appello cautelare citata gli indagati COGNOME, COGNOME e COGNOME (entrambi), mediante i rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso di NOME COGNOME, proposto dall’AVV_NOTAIO, si compone di due distinti moti di censura.
3.1. Con la prima ragione difensiva si denuncia, sotto il solo profilo delle esigen cautelari, la mancanza dei presupposti di attualità e concretezza del pericolo d reiterazione del reato, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso tra l’applicazio
COGNOME misura e la consumazione dei reati, risalenti al più ad oli:re due anni prima fallimenti al centro delle contestazioni di reato sono collocati nel periodo temporale ch va dal 2017 al 2022; la misura cautelare genetica è datata 13.12.2022).
Si evidenzia, inoltre, che, secondo un condivisibile e consolidato orientamento COGNOME Corte di cassazione, ai fini COGNOME valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitt bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all’epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza, la COGNOME anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell’indagato, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen collocandosi fuori COGNOME sua sfera volitiva (si cita la pronuncia Sez. 5, n. 50969 7/11/2019, COGNOME, Rv. 278046).
Sotto tale aspetto, dunque, le condotte contestate, diversamente da quanto affermato dall’ordinanza impugnata (a pag. 119), devono essere retrodatate rispetto alla collocazione temporale del fallimento, poiché le azioni materiali commesse nella gestione societaria fraudolenta sono avvenute certamente anni prima delle date delle dichiarazioni dei singoli fallimenti.
Non potrebbe assumere rilievo – diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato – il fallimento, datato ottobre 2022, COGNOME società RAGIONE_SOCIALE, esclusa dal perimetro delle contestazioni mosse all’indagato nel procedimento ed a cui si è fatto solo generico riferimento nel provvedimento impugnato, senza indicazione temporale delle condotte illecite collegabili (tantomeno potrebbe assumere valenza significativa il mancato pagamento dei debiti erariali, che riguarda egualmente annualità molto antecedenti al fallimento RAGIONE_SOCIALE).
Si sottolinea, infine, che l’indagato non ha assunto ruoli gestori in altre società, in e successiva ai fatti oggetto delle contestazioni, tanto più che da dicembre 2022 era già in atto nei suoi confronti la misura interdittiva inizialmente disposta con l’ordina genetica.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l’illogica applicazione COGNOME misur custodiale carceraria, in sostituzione di quella interdittiva decisa dal GIP, anche c riguardo alla contestata inidoneità di altre e meno afflittive misure atte a conten l’eventuale pericolo cautelare – in particolare gli arresti domiciliari con prescriz eventualmente da disporsi congiuntamente alla misura interdittiva.
La difesa deduce la scarsa significatività di un episodio di trasgressione COGNOME misur interdittiva, collocato dal Riesame al periodo agosto 2020-agosto 2021 e rapportato erroneamente alle date dei fallimenti, COGNOME avrebbe dovuto essere messo in relazione, temporalmente, alle condotte vere e proprie commesse, retrodatandolo ad una data precedente a quella di applicazione delle misure interdittive. Si eccepisce, altresì, scarso rilievo COGNOME circostanza che alcune delle condotte contestate siano state
commesse tramite “internet banking” e da remoto – ragione utilizzata dal provvedimento impugnato per sostenere l’indispensabilità dell’applicazione COGNOME custodia in carcere visto che tutte le società per le quali egli potrebbe operare risultano fallite e non pi mercato.
Si denuncia, infine, disparità ed illogicità valutativa COGNOME motivazione del provvedimen impugnato quanto alla posizione del coindagato COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME meno gravosa misura degli arresti domiciliari, nonostante la più spiccata pericolosità persona desumibile dalle stesse argomentazioni dell’ordinanza del Riesame.
Il ricorso di NOME COGNOME, proposto dall’AVV_NOTAIO, eccepisce due motivi d contrarietà rispetto al provvedimento impugnato, entrambi attinenti al solo profilo del esigenze cautelari.
4.1. Il primo argomento difensivo denuncia manchevolezze valutative ed illogicità motivazionali quanto ai presupposti di adeguatezza e proporzionalità COGNOME misura degli arresti domiciliari, applicata in aggravamento al ricorrente, in dissonanza rispetto a giurisprudenza di legittimità.
In particolare, si evidenzia come non si sia tenuto conto del suo ruolo di mero esecutore di comodo delle direttive del coindagato COGNOME, senza alcuna capacità decisionale e, quindi, con un livello di pericolosità personale non rilevante; sarebbero sta sostanzialmente omesse, altresì, le ragioni in base alle quali l’ordinanza ha ritenuto ch non potesse essere disposta la misura interdittiva meno afflittiva, inizialmente applica nei suoi confronti.
4.2. La seconda censura denuncia vizio di violazione di legge (artt. 274 e 292 cod. proc. pen.) e di illogicità COGNOME motivazione del provvedimento impugnato, che, contravvenendo ai canoni di esatta verifica dei presupposti di attualità e concretezza del pericolo reiterazione del reato, non ha considerato la lunga distanza temporale tra l’applicazione COGNOME misura e le condotte contestate al ricorrente, risalenti ad un periodo di ben ol due anni precedente. L’epoca del fallimento non può costituire, peraltro, il parametro temporale cui agganciare il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari (si cita richiamata pronuncia di questa Sezione “COGNOME“, al centro del ricorso anche del coindagato COGNOME), né può supplire a tale mancanza di un requisito essenziale il ricorso all’argomento COGNOME “gravità” dei reati, come invece proposto dal Riesame.
Anche COGNOME rappresenta la tesi secondo cui non potrebbero assumere rilievo diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato – il fallimento, datato ottobre 2022, COGNOME società RAGIONE_SOCIALE, esclusa dal perimetro delle contestazioni mosse all’indagato nel procedimento e cui si è fatto solo generico riferimento, senza indicazion temporale delle condotte illecite collegabili (tantomeno potrebbe assumere valenza significative il mancato pagamento dei debiti erariali, che riguarda egualmente annualità molto antecedenti al fallimento RAGIONE_SOCIALE).
NOME e NOME COGNOME propongono un unico atto di ricorso, tramite l’AVV_NOTAIO, con cui evidenziano tre distinti piani di critica nei confronti dell’ordin resa all’esito dell’appello cautelare.
5.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso contestano, sotto il profilo del vi motivazione apparente, l’epoca COGNOME decozione del consorzio RAGIONE_SOCIALE, di cui gli indagati erano i reali gestori secondo la prospettazione delle indagini, e la natura distrattiva pagamenti effettuati in favore delle società riconducibili ai COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE la difesa, la misura interdittiva antimafia applicata al RAGIONE_SOCIALE nel novembre 2018 ha rappresentato il vero ed unico fattore causale decisivo COGNOME crisi d’impresa, come aveva esposto anche la consulenza tecnica di parte, gli esiti COGNOME COGNOME sono stat illogicamente non considerati dal Riesame: prima COGNOME interdittiva antimafia nessun indicatore di decozione si era manifestato.
Nel secondo motivo, più specificamente si evidenzia che i pagamenti ritenuti distrattiv nelle contestazioni provvisorie, perché effettuati alle società riconducibili ai RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), in realtà, sono tutti giustificat: da attività ist del RAGIONE_SOCIALE, il che rende inutile il riferimento alla giurisprudenza in tema di bancaro distrattiva prefallimentare, COGNOME al più si sarebbe dovuto ragionare in termini configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, ove vi sia prova del fatto ch fallita abbia pagato versando già in stato di decozione.
La difesa evidenzia, a tal riguardo, come tutta la motivazione dell’ordinanza d’appello s muova in una logica dubitativa, che smentisce l’esistenza di una effettiva gravità indiziaria dell’ipotesi, pur ritenuta, di bancarotta fraudolenta distrattiva; lo Tribunale sembra accedere, in diversi passaggi motivazionali (si cita pag. 102), all configurabilità di condotte di bancarotta preferenziale, piuttosto: ciononostante, del tu illogicamente e contraddittoriamente, continua a classificare i pagamenti effettuat nell’alveo COGNOME bancarotta distrattiva.
Nella stessa linea di critica, i ricorrenti evidenziano che sarebbe :smentita, in ogni ca anche la contestazione provvisoria di bancarotta preferenziale, poiché le società a loro riconducibili non sono state affatto favorite nei pagamenti (sono rimaste insolute l cambiali emesse nei confronti COGNOME società RAGIONE_SOCIALE e sono state solo parzialmente pagate quelle emesse nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, al pari di altre consorziate, c hanno ricevuto una percentuale di pagamento del credito, anzi, superiore a quella percepita dalle imprese dei COGNOME).
Si contesta, altresì, l’erroneità dell’argomento utilizzato dal Tribunale e costi dall’assenza COGNOME contabilità di commessa/cantiere, che non doveva essere tenuta dal RAGIONE_SOCIALE, ma dalle singole società consorziate, sicchè non vi sono carenze COGNOME documentazione contabile artatamente predisposte per non consentire la ricostruzione
del flusso di pagamenti; anzi, la documentazione trovata è esattamente tutta quella alla cui tenuta il RAGIONE_SOCIALE, COGNOME ente/generai contractor, era obbligato.
La difesa lamenta omessa motivazione quanto alle deduzioni con le quali era stato rappresentato che il consorzio non poteva ontologicamente icommettere condotte distrattive, atteso che, in base ad un meccanismo automatico e riscontrabile, era necessariamente obbligato al rispetto delle norme previste dalla legge n. 136 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5.2. Il terzo motivo denuncia nullità dell’ordinanza impugnata per vizio di motivazion meramente apparente quanto alla sussistenza delle esigenze caute lari ed alla scelta COGNOME misura in concreto disposta.
Il Riesame, con motivazione apodittica, ancora l’attualità e la conc:retezza del pericolo reiterazione del reato ad una asserita possibilità di mantenimento di quella rete d rapporti e contatti necessari a perpetrare condotte funzionali agli scopi fraudolenti, senz preoccuparsi di specificare in concreto quali siano le “reti di rapporti” ed i “cont indispensabili”. Anche il richiamo, peraltro perplesso, all’essere gli indag amministratori di fatto del RAGIONE_SOCIALE (altro ente operante nel medesimo settore degli RAGIONE_SOCIALE) non incide sulla carente esposizione dei presupposti c:autelari, dal momento che è lo stesso provvedimento impugnato che, a pag. 150, ammette come la guardia di finanza delegata alle indagini abbia escluso la presenza di indicatori di anomalie gestionali di tale RAGIONE_SOCIALE.
Il pericolo di reiterazione del reato è stato costruito, in sintesi, secondo la difesa ragioni di stile e in modo quasi immaginario.
Quanto alla scelta COGNOME misura, si ritrova soltanto un argomento comparativo con il coindagato COGNOME: il provvedimento d’appello segnala che, per graduazione, applicherà gli arresti domiciliari al ricorrente, considerato che nei confronti del vero artef “mente” delle condotte illecite, è stata disposta la misura COGNOME custodia in carcere.
5.3. I difensori degli indagati (AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO) hanno depositato motivi aggiunti, con documentazione allegata, con i quali ribadiscono l’esistenza di gravi vizi motivazionali del provvedimento impugnato, sia riguardo all sussistenza delle esigenze cautelari, data la risalenza dei reati (valutato il tempo commissione delle condotte distrattive e non la data del fallimento del RAGIONE_SOCIALE, fallimento in ogni caso risalente a circa tre anni prima dell’applicazione COGNOME misura).
Inoltre, si evidenzia vizio di motivazione quanto alla stessa sussistenza COGNOME gravità d reato, valorizzata ai fini dell’individuazione delle esigenze cautelari, senza aver ten conto COGNOME gravità del danno apportato al ceto creditorio; un danno minimo, se si tiene a mente che risulta accertato e portato a conoscenza del curatore un attivo patrimoniale di 18 milioni di euro, in grado di annullare quasi del tutto le conseguenze dannose per creditori
Il Sostituto Procuratore Generale COGNOME Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla scelta dell misura per NOME COGNOME, con inammissibilità nel resto del ricorso; l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata nei confronti di NOME ed NOME COGNOME; il rige del ricorso di NOME COGNOME.
Su richiesta di alcuni dei ricorrenti, è stata ammessa la trattazione orale dei ricors
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi degli indagati sono parzialmente fondati, per le ragioni che si indicheranno seguito, sicchè l’ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli sezione del Riesame, perché rinnovi il giudizio.
Il ricorso di NOME COGNOME, proposto unicamente in relazione al tema delle esigenze cautelari, evidenzia profili di illegittimità del provvedimento del riesame, che meritano essere condivisi, quanto alla scelta COGNOME misura COGNOME custodia in carcere, indicata d Tribunale COGNOME unico presidio a tutela delle rilevate esigenze di contenere il pericolo reiterazione del reato.
2.1. Anzitutto il Collegio premette che non può ritenersi formate il giudicato cautelar come invece evidenzia il Procuratore Generale.
La situazione concretamente realizzatasi nel presente procedimento può essere così sintetizzata: il pubblico ministero e l’indagato hanno proposto appello, ciascun deducendo profili di illegittimità dell’ordinanza genetica emessa dal GIP presso i Tribunale di Napoli del 13.12.2022, applicativa delle misure interdittive del divieto esercitare l’attività professionale e del divieto di esercitare uffici direttivi di giuridiche ed imprese per 12 mesi in relazione a tutti i reati ascritti ad NOME COGNOME.
I due procedimenti di impugnazione cautelare hanno seguito strade diverse, non essendo stati riuniti dinanzi al tribunale.
L’appello del pubblico ministero, che lamentava la scelta COGNOME misura cautelare interdittiva in luogo di quella, richiesta, COGNOME custodia cautelare in carcere, è sf nell’ordinanza avverso cui è proposto ricorso dinanzi al Collegio; l’appello dell’indaga (con cui si denunciava, tra l’altro, l’insussistenza delle esigenze cautelari e dei requ di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza) è stato definito in separ procedimento, con ordinanza n. 1441/2023, le cui motivazioni sono state depositate il 26.5.2023.
Il provvedimento impugnato ha tenuto conto delle vicende procedimentali suddette e, pur dando atto COGNOME sostanziale convergenza COGNOME gran parte delle eccezioni proposte dalla difesa di COGNOME con quelle dell’impugnazione già decisa, ha escluso espressamente
il consolidarsi di una preclusione endoprocessuale rispetto all’appello del pubblic ministero, il COGNOME pure aveva avuto modo, in quella procedura, di anticipare la gran parte degli argomenti convogliati nella propria impugnazione cautelare; il Riesame segnala la distanza del devolutum, in particolare, tra i due procedimenti di appello.
In ogni caso, anche ponendo mente alle eccezioni sollevate dall’appello cautelare di COGNOME, puntualmente riportate in nota nel provvedimento impugnato, balzano evidenti all’attenzione alcuni dati; anzitutto, vi è diversità di soggetto proponente l’appello, nella procedura in esame, è il pubblico ministero e non (anche) lo stesso indagato; inoltre, nell’appello presentato da quest’ultimo e già deciso, si sono dedotte ragio differenti da quelle svolte da COGNOME nel ricorso oggi all’esame del Collegio, inve attinenti: a) all’attualità delle esigenze cautelari in considerazione dell’effettiva epo commissione delle condotte di bancarotta contestate; b) alla gravità del pericolo cautelare di reiterazione del reato ed alla individuazione COGNOME misura prescelta.
Tali condizioni sono sufficienti a far ritenere insussistente qualsiasi preclusi endoprocedimentale o, di più, un vero e proprio “giudicato cautelare”.
La preclusione, invero, costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, costruito come serie ordinata di atti normativarnente coordinati tra loro, a comporre un’unica fattispecie complessa a formazione successiva, nella COGNOME ciascuno degli atti è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo scansioni funzionali predefinite, anche se variabili.
Le diverse forme di preclusione costituiscono, di fondo, un impedimento all’esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell’inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere ed in quest’ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata COGNOME conseguenza COGNOME consumazione del potere.
Tuttavia, in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche COGNOMEoni deducibili, ma soltanto le COGNOMEoni dedotte (ed effettivamente decise) implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265858, che si richiama a Sez. U, n. 11 del 817/1994, COGNOME, Rv. 198213; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235908; vedi anche Sez. 4, n. 32929 del 4/6/2009, COGNOME, Rv. 244976; Sez. U, n. 18339 del 31/3/2004, COGNOME, Rv. 227359).
Nel caso di specie, non può dirsi che si sia cristallizzata una preclusione processuale né, tantomeno, che si sia formato il presupposto coesistente di tale preclusione, vale a dire il giudicato cautelare, poiché quanto “dedotto” dal ricorrente nel separato procedimento
di appello cautelare non equivale a quanto deducibile ed effettivamente dedotto nel presente ricorso, per opporsi all’impugnazione cautelare del pubblico ministero che – si badi – ha dato luogo alla decisione di aggravamento COGNOME misura cautelare nei suoi confronti. Decisione cui si ricollega, ragionevolmente, una capacità dell’indagato reazione alla situazione cautelare “nuova”, attraverso l’esposizione di diverse ragion utili a contrastare la scelta di applicare la custodia cautelare in carcere.
2.2. Tanto premesso, venendo all’esame del contenuto del ricorso, il primo motivo di censura sollevato non può essere accolto perché infondato.
In linea generale, è bene ricordare che, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, la giurisprudenza di legittimità, dopo un periodo di assestamento che ha visto qualche diversità di accenti interpretativi, si è allineata nel ril:enere che, in t misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’ar comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice COGNOME caut una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua un’analisi accurata COGNOME fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativ COGNOME condotta, COGNOME personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non poteva esser disgiunta da quella COGNOME gravità delle condotte evidenziata dalle modalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputati nel gestire l’attività ille
In definitiva, ciò che è richiesto al giudice è di prevedere, in termini di alta probab che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione prossima, ancorchè non imminente, per compiere ulteriori delitti COGNOME stessa specie, e la relativa progn comporta la valutazione, attraverso la disamina COGNOME fattispecie concreta, dell permanenza COGNOME situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il COGNOME si procede; nelle ipotesi in cui tale prelimi valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sussistenza dell’esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiter attualizzata al momento COGNOME decisione e idonei a dar conto COGNOME continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base COGNOME vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero COGNOME pres di elementi indicativi dell’effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione 5, n. 12618 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269533; vedi anche Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566).
Avuto riguardo specificamente al pericolo di reiterazione nel reato di bancarotta fraudolenta, altresì, il Collegio intende senza dubbio ribadire l’orientamento evocato dall difesa, e sinora incontrastato, secondo cui, ai fini COGNOME valul:azione delle esige cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva prefallimenta tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all’epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la COGNOME, anche se determina i momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell’indagato, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuor COGNOME sua sfera volitiva (Sez. 5, n. 50969 del 7/11/2019, COGNOME, Rv. 278046; Sez. 5, n 9280 del 14/10/2014, dep. 2015, Cassina, Rv. 263586; Sez. 5, r. 11633 del 8/2/2012, COGNOME Stronati, Rv. 242308).
Se COGNOME sono i parametri generali ai quali orientare la valutazione di attualità pericolo cautelare concretamente ritenuto sussistente, nel caso di specie, i provvedimento impugnato si sottrae alle censure difensive poiché ha dato ampiamente, e puntigliosamente, conto delle molteplici condizioni concrete alla base COGNOME valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, nonché dei fattori di contesto quelli attinenti alle attitudini personali del ricorrente che rendono certa l’attualità pericolo. Inoltre, si è chiarito come le condotte di reato siano state valut correttamente nel loro tempo di realizzazione e non già avuto riguardo alla consumazione dei delitti di bancarotta fraudolenta, coincidente con la dichiarazione giudiziale fallimento.
In COGNOME particolare, si sono evidenziati, COGNOME tra COGNOME l’altro: COGNOME l’estrema COGNOME gravità dell’agire complessivamente contestato, con un considerevole numero di fallimenti che il ricorrente ha concorso a determinare, grazie all’uso spregiudicato ed illecito delle sue competenze e capacità professionali di commercialista; la personalità adusa a tali condotte, vista pendenza di altri procedimenti per reati analoghi commessi in circostanze omogenee a quelle oggetto di contestazione nel presente procedimento; le caratteristiche, tracotant e seriali, del suo agire e la sua peculiare abilità nel servirsi di una serie di per “prestanome”, disposte sistematicamente a ricoprire il ruolo formale di amministratori e ad eseguire le direttive del ricorrente.
Tale gravità di comportamenti, continuativamente realizzati per un periodo di tempo considerevole di quasi cinque anni, ha indotto i giudici del riesame, i quali si sono anc richiamati all’ordinanza genetica, a ritenere la concretezza del pericolo di recidivanza e ha contribuito a sostenere la sussistenza del requisito dell’attualità, in quella valutaz bilanciata del pericolo cautelare che si è già esposta.
Soprattutto, nel caso di specie, non ha pregio l’argomento COGNOME retrodatazione degli att ai quali rapportare detta attualità, poiché se è vero che la realizzazione di essi non de corrispondere al momento COGNOME dichiarazione di fallimento, nondimeno essi non sono
così distanti nel tempo da sostenere le ragioni COGNOME difesa. Più volte, infatti, si è chi nell’ordinanza impugnata, il carattere estremamente recente COGNOME gran parte delle condotte materiali contestate al ricorrente, comunque agganciate a tempi non distanti dalle dichiarazioni di fallimento delle società coinvolte nelle contestazi (complessivamente recenti; si richiama l’esposizione in fatto, quanto alle singole date d accertamento formale dello stato di decozione di ciascuna).
Infine, l’obiezione collegata al cenno, che la motivazione del provvedimento impugnato dedica ad un fallimento non al centro COGNOME misurai cautelare (quello COGNOME società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, è irrilevante: il Riesame ha utilizzato tale notizia, presente in atti, per colorare il negativo sulla personalità del ricorrente, ancora una volta nell’ottica di dar vita a qu valutazione prognostica complessa in cui si esprime la verifica Ci attualità del pericol cautelare; e non per estendere il campo COGNOME contestazione.
2.3. E’ fondata, invece, l’obiezione del ricorrente riguardo alla scelta COGNOME misura de custodia cautelare in carcere, in aggravamento di quella già disposta dal GIP nei suoi confronti, a dimensione solo interdittiva.
Nonostante le molte parole che il provvedimento del Riesame riserva alla spiegazione COGNOME necessità di aggravare la misura interdittiva, ritenuta insufficiente e violata ricorrente (anche se su questo punto specifico vi è contestazione da parte COGNOME difesa, che, tuttavia, non è stata sufficientemente esplorata), rimane senza reale giustificazion la scelta di applicare il più grave tra gli strumenti di contenimento del pericolo cautel In altre parole, il precipitato di un’esposizione dedicata interamente a rappresentar l’estrema gravità delle condotte ipotizzate a carico del ricorrente, composta di molt dettagli, ripetitivi di quanto già esposto riguardo alla sussistenza delle esigenze cautela si risolve in un contenuto sostanzialmente inadeguato ad assolvere al compito di garanzia affidato dall’art. 274 cod. proc. pen. al presidio motivazionale, rispetto ad una opzione così gravosa per la libertà personale.
Soprattutto, vi è un salto logico tra la rilevata inadeguatezza COGNOME misura interdittiva disposta dal GIP, ed applicata, e la necessità di sostituirla cor quella COGNOME custo cautelare in carcere, sulla COGNOME l’ordinanza impugnata sostanzialmente glissa, dando per scontato che il punto d’arrivo ineluttabile, del suo discorrere COGNOME gravità del reato, possa che essere il massimo presidio cautelare. Si dimentica, così, di spiegare compiutamente perché, a contenere il pericolo di reiterazione criminosa, non possa essere sufficiente la misura degli arresti domiciliari: non può formare ostacolo ad essa invero, il rilievo che il ricorrente ha commesso le condotte contestategli anche attravers strumenti di homebanking, poiché la sottoposizione agli obblighi che accompagnano gli arresti domiciliari dovrebbe determinare l’azzeramento del rischio di comunicazioni con terzi e di utilizzo, quindi, di tali modalità operative per continuare a commettere i re Sul punto, quindi, è necessaria un’integrazione motivazionale da parte del giudice dell’appello cautelare, che, abbandonando lo schema poco utile di ripercorrere
continuamente i caratteri concreti che hanno caratterizzato l’agire dell’indagat caricandoli di aggettivazioni negative, si concentri sulla spiegazione netta delle ragi reali COGNOME eventuale scelta di una delle diverse misure cautelari previste dal codice rito, vieppiù se si dovesse optare per una misura custodiale e, in specie, per quel carceraria, COGNOME COGNOME non è superfluo richiamare la natura, non di facciata, di presid di extrema ratio che l’ordinamento le riconosce.
Il ricorso di NOME COGNOME è parzialmente fondato.
3.1. Il primo argomento difensivo lamenta – in estrema sintesi – l’insussistenza d presupposto dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, affidandosi a rag sovrapponibili a quelle del coindagato COGNOMECOGNOME sicchè la soluzione deve essere in linea con quanto già chiarito al par. 2.2. – da intendersi qui richiamato – ed il motivo, pert deve essere ritenuto infondato.
3.2. Il secondo profilo di illegittimità eccepito coglie un aspetto di effettiva debo dell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato.
Si tratta di un deficit di giustificazione COGNOME scelta di una misura cautelare come qu degli arresti domiciliari, che, per quanto non così gravosa come quella COGNOME custodia i carcere, tuttavia rappresenta comunque il gradino a questa immediatamente precedente, nell’escursione afflittiva disegnata dal legislatore.
Il provvedimento del Riesame non fa riferimento in alcun modo all’inidoneità a raggiungere lo scopo di tutela delle esigenze cautelari collegate al pericolo di reiterazi criminosa attraverso altre e diverse misure, meno pesanti nelle loro ricadute sulla libert personale del ricorrente.
Non si è tenuto conto, effettivamente, così come rappresentato nel ricorso, COGNOME peculiarità del contributo concorsuale ipotizzato a suo carico, caratterizzato da un agir “servente” rispetto al coindagato COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME il “prestanome” preferit quello più utilizzato, un uomo “di fiducia”, ma pur sempre un soggetto eterodiretto.
Tale ruolo non è stato valorizzato nel valutare l’adeguatezza COGNOME misura degli arrest domiciliari in luogo COGNOME misura interdittiva già disposta con l’ordinanza geneti nonostante la funzionalizzazione di tale tipologia di presidio cautelare proprio ad impedir la reiterazione di condotte quali quelle contestate al ricorrente. La motivazione d provvedimento impugnato, al riguardo, è apodittica e, in alcuni passaggi, anche manifestamente illogica, come quando fa riferimento al fatto che egli si era prestato ad assumere cariche in sostituzione di COGNOME COGNOME COGNOME era sottoposto alla misura interdittiva in altro procedimento: un particolare che supporta il convinciment dell’inidoneità COGNOME misura interdittiva nei confronti di COGNOME ma non giustifica la decis di aggravamento nei riguardi di COGNOMECOGNOME
Il ricorso di NOME ed NOME COGNOME è fondato.
4.1. I primi due motivi di censura, dedicati alla gravità indiziaria, nonostante scont una formulazione a tratti rivalutativa degli elementi di fatto posti alla base provvedimento impugnato, tuttavia, si confrontano con un’ordinanza che ricostruisce il quadro di indizi a carico dei ricorrenti in modo diffuso, pieno di particolar ciononostante, apodittico ed inidoneo a rappresentare una adeguata base applicativa COGNOME misura cautelare disposta.
Al netto delle osservazioni relative all’epoca COGNOME decozione del consorzio RAGIONE_SOCIALE, infatti, il provvedimento del Riesame non organizza in modo logico gli elementi di indagine, molteplici, ai quali si richiama e si limita ad elencarli con riferimenti fa estremamente puntuali ma che vengono poi non collegati tra loro, bensì semplicemente indicati assertivamente come dimostrativi COGNOME sussistenza COGNOME gravità indiziaria de due ricorrenti per i reati loro contestati. Non si comprende, però, quali siano le condot materiali, concrete da costoro realizzate che li pongano quali autori dell’ipotizzat complesso meccanismo volontariamente depauperativo del consorzio, né tantomeno se si tratti di condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva o preferenzial eventualmente, se si possano ipotizzare entrambi i reati, in relazione a segmenti delle condotte realizzate.
Il Riesame si basa prevalentemente su di un criterio che trae il convincimento del quadro indiziario individualizzante dalla considerazione degli effetti vantaggiosi, per le società dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – che partecipavano al RAGIONE_SOCIALE “rispetto alle altre”, con un evidente rimando a dinamiche di pagamenti preferenziali, delle condotte che poi comunque vengono valutate come distratl:ive. Ma, al di là COGNOME qualificazione giuridica ambigua, è la stessa attribuibilità dei reati agli indagati a sve forme assertive ed insufficienti, ancorchè apparentemente ricche di particolari in fatto In sintesi, manca, a monte, l’abbinamento delle condotte agli autori, sul piano dell gravità indiziaria.
4.2. L’accoglimento dei motivi sulla gravità indiziaria determina l’assorbimento COGNOME terz censura, dedicata a contestare le esigenze cautelari e la tipologia di misura prescelta.
5. In conclusione, l’ordinanza deve essere impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del Riesame
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del Riesame.
Così deciso il 6 dicembre 2023.