Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50081 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50081 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n.a Serre il DATA_NASCITA
NOME l’ordinanza del Tribunale di Salerno in data 24/7/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’a comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibili ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno rigettava l’appello propos nell’interesse di COGNOME NOME NOME NOME provvedimento del Gup del locale Tribunale ch data 30/6/2023 aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari applica
prevenuto con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza in relazione ai delitt truffa continuata ed aggravata al fine di conseguire erogazioni pubbliche, autoriciclag emissione di fatture per operazioni inesistenti, fatti per i quali l’imputato riportava co alla pena di anni tre, giorni venti di reclusione ed euro 4.334,00 di multa con sentenza il 7/3/2023 in esito a giudizio abbreviato.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, quale ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 125, 274, 275 cod.proc.pen. con riguardo alla rit sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e all’asserita adeguatezza della misura dell’obbligo dimora nel Comune di residenza. Secondo il difensore l’ordinanza impugnata ha disatteso le doglianze difensive in punto di sussistenza di esigenze cautelari con motivazione apodittica quanto non evidenzia fatti concreti dai quali desumere l’effettiva pericolosità dell’imput non ha operato alcuna distinzione fra il ricorrente e il figlio NOME. Lamenta in parti che l’ordinanza impugnata non ha considerato che il COGNOME aveva reciso i rapporti co coimputati già dal 2018 e che non risultano elementi dai quali desumere l’attualità d condotte delittuose; ha, inoltre, trascurato la corretta osservanza della misura autodeten e la disposta confisca dei beni dell’imputato, misura che lo ha privato di quote societa incarichi di amministrazione suscettibili di agevolare la recidivanza. Siffatti elementi no stati criticamente valutati con conseguente elusione dell’obbligo di motivazione.
Il difensore aggiunge con riguardo all’adeguatezza della misura imposta che l’ordinanza impugnata si è discostata dall’insegnamento di legittimità secondo cui il pericol reiterazione non può essere automaticamente desunto dal carattere dei reati contestati e dall loro protrazione, richiedendosi l’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissi di nuovi reati, probabili e non meramente ipotetiche. I giudici della cautela hanno, altres tutto trascurato lo stato di incensuratezza del prevenuto e il consistente lasso tempo intercorso dalle condotte ascritte;
2.2 la violazione degli artt. 283, comma 3, 274 e 275 cod.proc.pen. con riguardo all ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura dell’obbligo di dim con l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di quotidiana informazione alla P.g. degli orar luoghi di reperibilità dell’imputato. Secondo il difensore il provvedimento impugnato spiega le ragioni che giustificano l’adozione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni aggiuntive a carico del rico in violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza che presidiano il sistema cautel
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte. I Tribunale distrettuale ha disatteso il gravame difensivo argomentando che gli element valorizzati dalla difesa e relativi al decorso del tempo e alla durata del regime custodiale
già stati valorizzati dal Gup per addivenire alla sostituzione della misura autodetentiva l’obbligo di dimora corredato da prescrizioni. Il difensore assume la svalutazione di eleme quali l’incensuratezza del prevenuto che il collegio ha, invero, considerato adducendo ch trattasi di elemento recessivo rispetto alla gravità dei fatti contestati in relazione a intervenuta condanna in primo grado, i quali per la protrazione RAGIONE_SOCIALE condotte delittuo l’accurata programmazione e la predisposizione di apparati esecutivi anche societari attestano una spiccata intensità del dolo e una significativa propensione a delinquere.
1.1 Deve a detto proposito osservarsi che l’intervenuta, seppur non definitiva, condanna a carico del ricorrente per gli addebiti ascrittigli non comporta di per se l’elisione RAGIONE_SOCIALE e cautelari poste a fondamento del provvedimento impositivo soprattutto ove si consideri che a, differenza di quanto sostiene la difesa, il tempo trascorso dalla commissione del reato de essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., parte del giudice che emette l’ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trasco dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenz ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione RAGIONE_SOCIALE originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, R 278999-01; n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 – 01), giudizio già effettuato dal primo giudice nel senso del mero affievolimento del rischio di reiterazione e convalidato dal coll cautelare con motivazione esente da criticità logiche.
1.2 Quanto al requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, le cod. proc. pen. lo stesso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, non è equiparab all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da part giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative stregua di un’analisi della fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizza della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza ( in tal senso Sez. 5, n. 115 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769- 01; n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991-01). L’attualità identifica, dunque, la proiezione futura del rischio di recidivanza sulla b concreti elementi prognostici desumibili dalle concrete modalità del fatto e dagli indic personologici, parametri adeguatamente valutati dal Tribunale cautelare.
Né la misura ablativa disposta con la sentenza di condanna comporta in via automatica l’elisione della ritenuta esigenza in quanto, come già evidenziato dal Gip nel provvediment genetico, l’ampio e articolato piano criminoso posto in essere dal prevenuto si inserisce in
contesto ambientale che ne ha agevolato la realizzazione, non inciso dalla disposta confisca suscettibile di innescare ricadute devianti.
Quanto alla proporzionalità della misura con particolare riguardo alle prescrizi imposte si tratta di profilo non devoluto con l’atto di appello sicché il secondo mot precluso. I giudici del riesame in assenza di specifiche censure sul punto non erano, infa tenuti ad argomentare al riguardo sebbene l’ordinanza impugnata si sia fatta carico giustificare l’inadeguatezza della misura dell’obbligo di presentazione richiesto in sed gravame, avuto riguardo all’intensità del rischio di reiterazione ex art. 274 l cod.proc.pen.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 1 dicembre 2023
La Presidente estensore