Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/~e le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 10 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, con riferimento alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania del 30 novembre 2023.
Il Tribunale di sorveglianza ha formulato una prognosi di attuale e residua pericolosità sociale del condannato, desunta dalla particolare gravità del reato commesso a novembre 2021 (possesso al fine di spaccio 2,260 kg di marijuana), della reiterazione in data 2 dicembre 2022 del medesimo reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (mentre si trovava in regime di detenzione domiciliare) e dalle negative informazioni di Polizia, dalle quali si evinceva che lo stesso, in sede di arresti domiciliari, era stato denunciato per evasione.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47 Ord. pen. e 27 Cost., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato le richieste in forza di una dedotta pericolosità sociale del condannato, senza il supporto di alcuna relazione dell’UEPE.
In sostanza, il giudice di merito avrebbe rigettato le richieste di applicazione di misure alternative alla detenzione solo in forza della gravità del reato accertato dal giudice della cognizione e in forza della sussistenza di due mere denunce.
Nel ricorso, infine, si evidenzia che il Tribunale di sorveglianza, nel momento in cui ha affermato che il detenuto non disponeva di alcuna attività lavorativa, avrebbe offerto una motivazione illogica, posto che lo stesso è in stato detentivo dal 4 novembre 2022; secondo il ricorrente, inoltre, se il Tribunale di sorveglianza avesse acquisito la relazione di sintesi dell’UEPE avrebbe potuto accertare che il condannato, nel mese di dicembre 2022, aveva stabilito il suo domicilio presso l’abitazione della madre e che, quindi, era stato mantenuto dalla stessa durante il periodo di detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto evidenziare che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, n possono, essi soltanto, assumere decisivo rilievo in senso negativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924).
Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, poi, data l’ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha valutato correttamente tutti gli elementi, avendo omesso di acquisire la relazione dell’UEPE e, quindi, avendo fornito sul punto una motivazione incongrua ed erronea nel momento in cui ha formulato un giudizio prognostico non adeguato in relazione al comportamento serbato dal condannato e ai presupposti fondanti l’attribuzione della misura alternativa richiesta.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha rigettato l’istanza in forza dell pericolosità sociale del condannato ritenuto, tale da non consentire una prognosi positiva, senza analizzare quanto dedotto nella relazione dell’UEPE.
Così facendo, il Tribunale di sorveglianza ha espresso un giudizio lacunoso e contraddittorio sulla mancanza di segni indicativi dell’avvio di un percorso di reinserimento sociale.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 05/07/2024