Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33820 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di misure alternative di cui agli artt. 47, 50 e 47-ter Ord. pen., nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso SIEP n. 28/2022 (comprensivo secondo l’intestazione del provvedimento impugnato – di quelle irrogate per reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 629, comma secondo, cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 10, 12 legge n. 497 del 1975).
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando con un unico, articolato, motivo di seguito riassunto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., plu vizi.
Si deduce violazione degli artt. 47, 47-ter, 50 Ord. pen., nonché degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per inosservanza di norme processuali e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità.
2.1. In primo luogo, si eccepisce che il Tribunale non ha tenuto in considerazione il contenuto della memoria, fatta pervenire a mezzo p. e. c., in data 11 dicembre 2023, con relativi allegati, richiamata in udienza, nella quale si riassumevano le conclusioni poi riportate, oralmente, dal difensore in sede di discussione.
Si rileva che il ricorrente non è mai stato condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., mentre ha riportato condanna soltanto per il reato di estorsione, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., e che tale precisazione era contenuta nella memoria, secondo il ricorrente del tutto pretermessa dal Tribunale.
Inoltre, si rimarca che il provvedimento riporta l’indicazione di un fine pena errato, come da provvedimento di rettifica del Pubblico ministero di Campobasso, del 21 ottobre 2023, allegato alla memoria prodotta al Tribunale, documento trascurato nella motivazione.
2.2. In secondo luogo, si eccepisce vizio di motivazione, circa il contenuto dell’informativa della RAGIONE_SOCIALE, nonché omessa motivazione in relazione alla condotta inframuraria e agli altri dati emersi in sede di istruttoria.
NOME, detenuto dal 2020, ha espiato la condanna riportata per l’unico reato ostativo (estorsione aggravata dal metodo camorristico) tanto che il Magistrato di sorveglianza aveva, già in data 24 gennaio 2022, scorporato la
relativa pena, risultando in espiazione soltanto la residua sanzione per reato comune (art. 73 TU Stup.).
Questi, durante il regime intramurario, ha tenuto un comportamento ineccepibile e ha avviato il processo di revisione critica del proprio passato.
Si evidenzia che il Tribunale ha rimarcato che la nota dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE evidenzia i gravi pregiudizi di cui NOME è gravato, sfociati in sentenze di condanna, si valorizza il ruolo apicale, rivestito nella struttura camorristic denominata RAGIONE_SOCIALE, nonché il tentativo di evasione dalla struttura ospedaliera dove si trovava ricoverato, la sottrazione volontaria all’ordine di carcerazione, tanto che questi è stato latitante per un considerevole arco di tempo.
Si tratta di circostanze che sarebbero smentite, secondo il ricorrente, dal provvedimento di rettifica della Procura di Campobasso, in cui si chiarisce che NOME non ha mai riportato condanne per il delitto di cui all’ad 416-bis cod. pen., ma soltanto una condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Nessuna motivazione risulta, poi, rispetto alla produzione documentale depositata in allegato alla descritta memoria difensiva.
Da tale produzione emergerebbe che NOME non è parente del capoRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, né ha fatto parte del RAGIONE_SOCIALE omonimo, come risulta dalle dichiarazioni rese davanti al Giudice per le indagini preliminari, nell’ambito di altro procedimento penale.
Si segnala, inoltre, che NOME non ha ancora riportato condanna passata in giudicato con riferimento ai tentativi di evasione dall’ospedale e alla volontaria sottrazione all’ordine di carcerazione.
Sarebbero stato, poi, ignorati provvedimenti cautelari che confermano come non vi siano rischi attuali, tenuto conto che NOME, collocato agli arresti domiciliari in Agropoli con l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli prodotta, ha rispettato le prescrizioni fino all’esecuzione del titolo in questione avvenuta nel dicembre 2020.
Infine, si osserva che il citato provvedimento di rettifica ridimensiona la situazione complessiva del condannato e sconfessa il contenuto della nota della Tenenza di RAGIONE_SOCIALE.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.11 primo aspetto devoluto è infondato.
L’omessa considerazione della memoria e dei documenti allegati non integra il vizio di mancanza di motivazione denunciato dal ricorrente posto che la tardiva presentazione dell’atto difensivo, fatto pervenire al Tribunale di sorveglianza oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen., ha esonerato l’Autorità giudiziaria procedente dall’obbligo di prenderne cognizione e di esprimere valutazioni al riguardo.
Questa Corte ha già affermato, in termini qui condivisi, che nel rito dell’esecuzione penale, riferibile anche al procedimento celebrato dagli organi della giurisdizione di sorveglianza per il rinvio operato dall’art. 678 cod. proc pen. alle disposizioni di cui all’art. 666 cod. proc. pen., che, a sua volta, rimanda all’art. 127 cod. proc. pen., il giudice non deve tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedente l’udienza (Sez. 3, n. 39777 del 28/09/2010, COGNOME, Rv. 248768; Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, COGNOME, Rv. 248711).
Sebbene l’inosservanza del termine previsto dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. non sia assistita dalla previsione della sanzione della nullità, stabilit soltanto in relazione alle disposizioni dei commi 1, 3 e 4, deve ritenersi egualmente inficiata da nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. la memoria tardiva per violazione del diritto al contraddittorio.
In ogni caso, deve rilevarsi che lo stesso difensore ha esposto di aver illustrato oralmente, nel corso dell’udienza celebrata dinanzi al Tribunale di sorveglianza, tutte le argomentazioni contenute nella memoria depositata, sicché dal punto di vista delle conclusioni ivi svolte, queste sono, comunque, pervenute nella cognizione del Tribunale dinanzi al quale il ricorrente ha potuto svolgere le proprie difese.
1.2.11 secondo aspetto devoluto attiene, in sostanza, al dedotto travisamento di fonti istruttorie (nota della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e sentenza di condanna per estorsione aggravata dall’art. 416-bis.1).
L’esame degli atti, puntualmente indicati dalla difesa, in definitiva, consente di evidenziare che la nota dei RAGIONE_SOCIALE del 30 ottobre 2023, indica i precedenti penali del ricorrente (rapina, estorsione aggravata, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di arma comune da sparo, evasione, resistenza, associazione a delinquere), nonché descrive il condannato come soggetto “vicino” al RAGIONE_SOCIALE camorristico denominato RAGIONE_SOCIALE, indicato come attivo, all’attualità, nell’area di Napoli est. Inoltre, la no indica COGNOME come “inserito effettivamente nell’organigramma del RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE” (facendo riferimento a dispositivo reso non indicato come definitivo) operante nell’area vesuviana e ne descrive le evasioni commesse dall’ospedale ove era ricoverato in regime di arresti domiciliari e, dal
luogo di detenzione domiciliare ove, una volta rintracciato, tentava la fuga a piedi.
La sentenza per estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., attesta poi, che la contestazione della condotta per la quale il ricorrente ha riportato condanna, consiste nell’aver, assieme ad un complice, estorto somme di danaro, presentandosi sul cantiere di una ditta di costruzioni, affermando di appartenere al RAGIONE_SOCIALE.
Risulta, dunque, indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del condannato, in relazione all’esigenza di accertare – non soltanto l’assenza di indicazioni negative, bensì – anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01).
In tale prospettiva, il Tribunale di sorveglianza è legittimato ad acquisire informazioni da qualsiasi fonte e, quindi, anche dagli organi di polizia, informazioni valutabili all’unica condizione che le medesime non si limitino ad argomentazioni del tutto generiche, ma riferiscano circostanze specifiche, sicché la valutazione del giudice abbia precisi elementi di fatto da esaminare (Sez. 1, n. 5223 del 28/09/1999, Sergio, Rv. 214431 – 01), per modo che, in tale evenienza, il Tribunale di sorveglianza non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del soggetto richiedente, qualora le risultanze
documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279581 – 01).
Sicché, ai fini propri del giudizio che deve svolgere il Tribunale, non è necessario che determinati fatti, reputati espressione di pericolosità e di non meritevolezza delle misure alternative, siano stati oggetto di condanna definitiva.
2.1.Ciò premesso, si osserva che, nella specie, il Tribunale motiva, solo in parte, tenendo conto dell’inserimento di COGNOME – non accertato con sentenza definitiva – in sodalizi camorristici, ma, specificamente, valorizzando anche le condotte recenti di evasione e di sottrazione alla cattura, peraltro non “attaccate” dal ricorrente con specifici argomenti contrari, se non quello del mancato accertamento definitivo della responsabilità per evasione.
Il richiamo operato ad accertamenti definitivi, invero, non è decisivo posto che, ai fini del giudizio di meritevolezza delle misure alternative, da parte del Tribunale, è sufficiente l’esame delle condotte come risultano, specificamente, descritte dagli organi di polizia e dagli organi preposti all’osservazione.
2.2. Inoltre, la mancata valutazione del documento prodotto, riguardante la rettifica dell’ordine di esecuzione (con precisazione che la sentenza di condanna definitiva per reato ostativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., non si riferis condanna per partecipazione al reato associativo ma al reato di estorsione aggravato ai sensi dell’art 416-bis.1 cod. pen.) è deduzione che denuncia un travisamento per omissione non decisivo.
In primo luogo, l’ordinanza censurata espone che la pena per il reato ostativo è stata espiata, quindi a tale condanna per reato ostativo, inserita nel titolo in esecuzione, non attribuisce, sotto questo aspetto, alcuna valenza rispetto alla decisione adottata.
In secondo luogo, si è già detto che la ritenuta partecipazione del COGNOME ad associazione camorristica è solo uno dei dati valutati dal Tribunale. E tale dato, peraltro non è smentito dal contenuto degli accertamenti di polizia, dai quali emerge non la condanna definitiva, ma comunque, la vicinanza del COGNOME alla criminalità organizzata, come conferma la condanna definitiva per estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. attuata proprio attraverso il richiamo all’apparRAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle o spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
t GLYPH Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ì Srocessua I i.
Così deciso, in data 21 maggio 2024 n GLYPH Il Consigliere estensore