Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 373 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 373 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 03/02/1987
Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 16/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 16 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l’istanza di concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, presentata da NOME COGNOME giustificando il respingimento della misura alternativa invocata sui suoi pregiudizi penali e sull’assenza di prospettive lavorative adeguate a favorire il reinserimento sociale del condannato.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del percorso rieducativo intrapreso con esiti positivi dal condannato, trascurando, al contempo, di considerare la disponibilità ad assumere il ricorrente dichiarata da NOME COGNOME.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesto da NOME COGNOME faceva riferimento alla sua condizione di soggetto pregiudicato e all’assenza di prospettive lavorative adeguate a favorire il reinserimento sociale del condannato.
In questa cornice, deve osservarsi che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, la gravità dei reati commessi dal condannato, salvo che non sia connotata da un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo di giudizio, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione della pericolosità sociale dell’istante, essendo indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contesto prognostico ispirato al principio di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n.50026
del 04/06/2018, A., Rv. 274513 – 01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, COGNOME Rv. 250231 – 01).
Deve, invero, rilevarsi che, nel caso di specie, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Roma un’adeguata verifica sull’idoneità trattamentale della misura alternativa alla detenzione richiesta da COGNOME rappresentate dalla detenzione domiciliare -, attraverso un vaglio complessivo della sua personalità, del percorso rieducativo intrapreso dopo l’inizio dell’esecuzione della pena e delle prospettive lavorative del condannato. Tale verifica giurisdizionale, peraltro, si imponeva alla luce degli elementi positivi introdotti dalla difesa del ricorrente, che, con le memorie dell’8 febbraio 2023, aveva depositato la dichiarazione di disponibilità di NOME COGNOME ad assumere lavorativamente il condannato presso la sua ditta individuale.
Ne discende che il provvedimento impugnato, sul piano motivazionale, non appare fondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità di NOME COGNOME tenendo presente che le misure alternative alla detenzione non presuppongono una completa emenda e una totale esclusione della pericolosità sociale, che, invece, costituiscono l’obiettivo del processo di rieducazione, ma postulano, più limitatamente, l’esistenza di elementi positivi dai quali si possa desumere l’intrapresa del percorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento sociale del condannato; elementi positivi che, laddove introdotti nell’intesse del ricorrente, come nel caso di COGNOME, devono essere esaminati analiticamente dal tribunale di sorveglianza, che deve dare conto, sia positivamente sia negativamente, delle prospettive di reinserimento sociale connesse da tali elementi.
Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte, alla quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non si conformava, secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, pur non «potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 01).
Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con A4 t ) rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà /
essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati nel paragrafo precedente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
” GLYPH Così deciso il 27 ottobre 2023.