Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5049 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale dii sorveglianza di Bari ha rigettato sia l’istanza volta alla concessione dell’affidamen1:o in prova, sia quella avente ad oggetto la semilibertà, che erano state proposte da NOME COGNOMECOGNOME soggetto detenuto – con fine pena fissato al 29/09/2026 – in espiazione tanto della pena di anni dieci di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello d Bari del 27/09/2017, quanto della pena di mesi otto di reclusione, di cui alla sentenza della medesima Corte del 14/10/2021, emessa in relazione ai delitti di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di detenzione e porto d’armi da sparo in luogo pubblico, nonché estorsione aggravata, porto d’arma, lesioni personali e danneggiamento, commessi fra il 2013 e il 2016.
1.1. Quanto al diniego dell’invocato affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale ha valorizzato il nutrito curriculum delinquenziale dell’istante e la gravità degli addebiti per i quali sono intervenute le sentenze di condanna, reputandoli significativi di una elevata pericolosità sociale, desunta anche dalle negative informazioni fornite dall’autorità di pubblica sicurezza; i giudici di merit pertanto, pur dando atto della positiva valutazione effettuata dall’equipe dell’istituto, oltre che della serietà dell’attività di volontariato proposta, h ritenuto prematura l’ammissione del condannato all’ampia misura alternativa invocata, stimando necessario un più lungo periodo di sperimentazione in esternato graduale, con la concessione di permessi premio, dei quali il richiedente non ha ancora mai beneficiato, oltre che con la concessione cli eventuali misure di tenore maggiormente contenitivo.
1.2. In merito all’istanza di semilibertà, i giudici di sorveglianza hanno rilevat la non equiparabilità dell’attività proposta ad una attività lavorativa, sottolinean anche la necessità dell’avvio di un percorso di sperimentazione extramuraria, secondo il principio di gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in ragione della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, derivante dalla totale difformità tra quanto richiesto, dedotto ed eccepito dalla difesa quanto motivato dal Tribunale di sorveglianza di Bari, anche con riferimento al
giudizio prognostico inerente al detenuto. Nello specifico, il ricorrente si duole che i giudici di merito, nel rigettare tutte le istanze di ammissione alle misu alternative richieste, abbiano fondato il proprio convincimento sui soli trascorsi criminali, peraltro risalenti nel tempo. Si è omesso di considerare, invece, tutti gl elementi favorevoli alla formulazione di un giudizio prognostico positivo, quanto all’esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva; non sono state adeguatamente considerate, in particolare, la volontà di reinserimento sociale, la serietà dell’attività di volontariato proposta, nonché le conclusioni trasfuse nell relazione di sintesi redatta dall’istituto penitenziario, circa la regolarità d condotta carceraria tenuta dal condannato e l’opportunità dell’apertura al beneficio premiale, mai concessa dal Magistrato di sorveglianza.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e totale carenza di motivazione, per ciò che attiene alla richiesta di semilibertà ex art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354, essendosi i Tribunale trincerato dietro una motivazione laconica e, dunque, solo apparente.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., stante la erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente critica l’omesso confronto con gli elementi positivi addotti dalla difesa nel corso dell’udienza, che conducono alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole alla prova; in particolare, si segnalano il contegno carcerario del detenuto, i dati dell’osservazione personologica e le positive emergenze da questa evidenziate. Si osserva come l’eccepito vizio si traduca, altresì, nella violazione dell’art. 27 della Costituzio che individua la detenzione come extrema ratio, rispetto a tutte le altre forme di esecuzione della pena, in considerazione della finalità rieducativa e risocializzante cui quest’ultima deve tendere.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L’ordinanza motiva adeguatamente, facendo riferimento da un lato alla gravità dei reati commessi dal soggetto e, dall’altro, al mancato compimento di un percorso trattamentale e rieducativo atto a consentire l’accesso ad una misura alternativa. A ciò si aggiunge la considerazione del nutrito curriculum delinquenziale del soggetto ed il fine pena non prossimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le censure difensive, sebbene formalmente articolate in plurimi motivi, presentano una evidente connotazione comune e ben si prestano, pertanto, ad una trattazione unitaria.
2.1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, nel respingere le istanze volte all’ottenimento delle due misure alternative dell’affidamento in prova e della semilibertà, ha fondato sostanzialmente il proprio convincimento soltanto sul curriculum criminale – ritenuto di particolare valenza negativa – dell’odierno ricorrente. Nulla è detto, però, circa la deduzione difensiva incentrata sulla risalente collocazione temporale dei reati inseriti nella biografia criminale de condannato (trattasi di condanne commesse in un arco temporale che si estende dal 2001 al 2013).
2.2. Circa il profilo della attualità della pericolosità, inoltre, non risul segnalati, nell’incarto processuale, “precedenti di polizia”, né viene evidenziata la presenza di carichi pendenti. Nel provvedimento impugnato, infatti, vengono solo genericamente richiamate alcune (non meglio precisate) note trasmesse dalla Polizia di Stato, che fanno riferimento alla commissione di “molti reati” e indicano vagamente la sussistenza di una pericolosità sociale del soggetto “connessa presumibilmente a collegamenti con la criminalità organizzata”. Emerge, quindi, una valutazione di tipo meramente ipotetico e congetturale, non ancorata a elementi di tenore oggettivo.
2.3. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, dà atto del positivo percors trattamentale e della “serietà” della proposta di volontariato, per poi giungere, però, a stimare prematura una misura ad ampio raggio come l’affidamento in prova al servizio sociale; siffatto giudizio viene formulato sulla base dell “necessità di preservare la società dal pericolo di reiterazione di reati”. Tal valutazione è però semplicemente affermata in maniera apodittica, senza che venga delineato un concreto substrato contenutistico e senza che l’asserzione vada a saldarsi a elementi concretamente apprezzabili. Non è chiarito, dunque, da quali elementi sintomatici possa evincersi la sussistenza, con il carattere della attualità, di detto pericolo. Il tema della attualizzazione della pericolosità, del resto, ris viepiù rilevante, a fronte sia della suddetta risalente collocazione temporale dei reati commessi dal condannato, sia della espressione di un parere positivo, da parte della Equipe di istituto.
2.4. Con riferimento al diniego della semilibertà, la considerazione circa la non equipollenza dell’attività di volontariato ad un’attività di lavoro non tiene cont dei consolidati principi di diritto fissati da questa Corte, che ha da tempo chiari come l’esistenza delle condizioni atte a consentire la risocializzazione del condannato, oltre che il suo graduale reinserimento, possano essere riscontrate
anche allorquando venga svolta una attività lavorativa non retribuita (Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009, COGNOME, Rv. 245724; Sez. 1, n. 11299 del 21/12/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218581; Sez. 1, n. 5561 del 03/10/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209223). Trattasi, comunque, di doglianza da ritenersi assorbita, stante la fondatezza del motivo concernente la mancata concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2023.