Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48856 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48856 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN FRATELLO il DATA_NASCITA/195:7
avverso l’ordinanza del 30/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 30 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l’istanza di applicazione delle misure alternative dell’affidamen prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare avanzata d COGNOME NOMENOME NOME quanto, dalle informazioni dei Carabinieri era emerso
che, benché formalmente residente in Italia, ella viveva in Spagna e non avev dato indicazioni sulla data del suo rientro in Italia.
Avverso tale ordinanza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 161 cod. proc. pe degli artt. 111 e 117 Cost. e dell’art. 6 CEDU, in quanto la ricorrente non avre mai avuto notizia dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio av al Tribunale di sorveglianza e neppure dell’avvio dell’istruttoria per la concess delle misure alternative richieste. L’avviso era infatti stato notificato ex ar comma 4, cod. proc pen. al difensore di fiducia, il quale non avrebbe avvertito la ricorrente. Poiché COGNOME aveva la residenza in Italia in luogo idoneo a ricevere la notifica, quella effettuata presso difensore di fiducia sarebbe null momento della tentata notifica, la ricorrente si trovava in Spagna per una vacanz sicché il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la mancata comparizione in udienza era frutto di una libera scelta, ovvero fosse imputabile alla mancata conoscen del procedimento.
2.2. Con il COGNOME motivo si deduce il vizio di motivazione in quanto dall informazioni dei Carabinieri il Tribunale aveva erroneamente dedotto la volontà d COGNOME di sottrarsi all’esecuzione della pena. In realtà, la ricorrente, che a momento della notifica si trovava in vacanza all’estero, vive abitualmente in Ita presso l’indirizzo di residenza, e non appena era rientrata dalla vacanza si recata dai Carabinieri per avere informazioni.
Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Occorre innanzitutto rilevare che nel procedimento di sorveglianza, l’art 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che il condannato che non sia detenuto ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio la domanda con cui richiede una misura alternativa alla detenzione, a pena d inammissibilità.
Trattasi di previsione avente la finalità di rendere più spedito il procedime di sorveglianza, assicurando la disponibilità di un domicilio certo presso il q
procedere alle notifiche, e di evitare, conseguentemente, la possibilità di improp sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione (Sez. 11, n. 18775 d 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 – 01, in motivazione).
Nel caso in esame risulta che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udi avanti al Tribunale di sorveglianza, per la trattazione dell’istanza di concess delle misure alternative, era stata effettuata presso il domicilio dichiarato ricorrente, ma questa non era stata rinvenuta. Pertanto, correttamente, la noti è stata eseguita presso il difensore di fiducia, COGNOME quanto prescritto dal 161, comma 4, cod. proc. pen.
Inoltre, risulta, per stessa ammissione della ricorrente, che ella, ment trovava all’estero, era stata contattata dai Carabinieri in relazione alla noti un atto giudiziario. Anche volendo dare credito alla affermazione di COGNOME COGNOME COGNOME in tale circostanza i Carabinieri non l’avevano informata sul contenu di tale atto, ciò era comunque sufficiente perché ella si attivasse per assu informazioni presso il difensore di fiducia, costituendo suo preciso onere tene informata in ordine ad un procedimento che, oltre tutto, era stato attivato istanza della stessa. Tanto più che un tale comportamento era ben possibile e eseguibile COGNOME la normale diligenza, dal momento che – come affermato dalla stessa COGNOME – ella era rientrata in Italia nel mese di aprile 2023, e dunque ben prima dello svolgimento dell’udienza avanti al Tribunale di sorveglianza avvenuto il 30 giugno 2023.
3. Il COGNOME motivo è inammissibile.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carce dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizi elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost dicembre 1997, n. 377).
Ai finì della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata ir la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalit soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamen serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenz indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano u giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo recidiva. (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174).
In applicazione di tali principi, il Tribunale di sorveglianza, in modo del t logico e coerente, ha valutato negativamente il comportamento tenuto da COGNOMECOGNOME la quale, pur dopo aver presentato istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione, si è allontanata dall’Italia e, benché cont dai Carabinieri, non aveva fornito informazioni sul suo rientro, in tal mo sottraendosi all’esecuzione della condanna.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento d spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricors senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Cort cost. n. 186 del 13/06/2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.