Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17491 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 19/07/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova e, in subordine, di detenzione domiciliare e semilibertà proposte da NOME COGNOME COGNOME in espiazione della pena inflittagli dalla Corte di appello di Pale.rmo con sentenza pronunciata dal 24 giugno 2021 (anni due e mesi quattro di reclusione per due evasioni commesse il 30 settembre 2020 e 1’1 ottobre 2020).
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto inammissibili e, comunque, infondate le richieste in questione perché il condannato aveva omesso di indicare una residenza o un domicilio ove eseguire le misure alternative richiesta rendendone in tal modo impossibile l’esecuzione; inoltre, per la stessa ragione non era stata possibile espletare l’indagine socio- familiare dell’UEPE.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per MEZZO dell’AVV_NOTAIO quale sostituto processuale del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, 678 cod. proc. pen., 47, 47-ter comma 1-bis e 50 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione.
Al riguardo osserva che le norme sopra indicate non richiedono a pena di inammissibilità l’indicazione di una residenza o di un domicilio per l’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione e che, comunque, risulta priva di fondamento l’affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui detta omissione era prova anche della mancanza di una reale volontà di risocializzazione del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente deve ricordarsi che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez. U., Sentenza n.40517 del 28/4/2016 , Rv. 267627 , Taysir).
Ciò posto, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate, anche se deve disporsi la parziale rettifica della motivazione della ordinanza impugnata a norma dell’art.619 del codice di rito.
2.1. Il Tribunale di sorveglianza ha fondato la decisione di inammissibilità (ed anche di infondatezza nel merito) sulla scorta di un unico e fondamentale elemento, e cioè la mancata indicazione di una residenza o di un domicilio da parte del condannato, da cui ha desunto la impossibilità della esecuzione di una misura alternativa e comunque la mancanza della relazione dell’UEPE indispensabile per la conoscenza della situazione socio familiare del condannato, nonché l’assenza di un serio processo di revisione critica.
2.2. Sulla scorta di detto elemento la decisione sulla richiesta di misure alternative era stata di inammissibilità e, in ogni caso, di infondatezza nel merito; orbene, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che la mancata indicazione della residenza e del domicilio non consente l’esecuzione della misura ed impedisce la conoscenza della situazione socio familiare del condannato si tratta di una decisione che si allinea ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la mancanza di una stabile residenza non consente il necessario supporto ed il costante controllo del servizio sociale e del Magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali, postulando detto beneficio un contatto diretto fra la persona fisica dell’interessato ed il servizio sociale cui, per legge, ai sens dell’art. 47, comma nono, Ord. pen., compete di controllare la condotta del soggetto e di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale (Sez. 1, Sentenza n.27347 del 17/05/2019, dep. 2020, Rv. 276198 – 01; Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, Rv. 192363).
Il ricorrente (che non contesta la mancata indicazione di una residenza o di un domicilio da parte sua) sostiene che le norme da lui richiamate non prevedono, a pena di inammissibilità l’indicazione di un domicilio o di una residenza, nella richiesta di misure alternative alla detenzione.
Tanto chiarito, appare evidente come il Tribunale di sorveglianza abbia giudicato sulla base di quanto dedotto dallo stesso condannato: infatti, la valutazione di altre informazioni su condotta o svolgimento del lavoro non hatzizt fatto parte della decisione censurata, la quale si era arrestata alla constatazione del difetto di un presupposto ineliminabile e preliminare per la concessione di una misura alternativa alla detenzione.
Il ricorso deve dunque essere respinto poiché l’ordinanza impugnata ha comunque ritenuto le istanze anche infondate nel merito per le ragioni sopra
indicate e, in tal senso, deve quindi disporsi la correzione della motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art.619 del codice di rito, escludendo la inammissibilità delle richieste di NOME COGNOME.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024.