Misure Alternative: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un momento cruciale nel percorso di esecuzione della pena. Tuttavia, per ottenerle è necessario dimostrare la sussistenza di precisi requisiti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso presentato senza solide basi giuridiche e probatorie sia destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato in via definitiva, si era visto rigettare dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di accedere a misure alternative al carcere. Contro questa decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali:
1. Difetto di notifica: Sosteneva di non aver ricevuto la notifica per un’udienza cruciale, alla quale era presente solo un difensore d’ufficio.
2. Travisamento della prova: Lamentava che gli accertamenti sul suo domicilio fossero stati eseguiti in un luogo diverso dalla sua effettiva residenza.
3. Sussistenza di un’attività lavorativa: Affermava di avere un’occupazione stabile, elemento non adeguatamente valutato dal Tribunale.
L’Analisi della Corte sulle misure alternative e i motivi del ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, giudicandoli tutti manifestamente infondati e, di conseguenza, dichiarando il ricorso inammissibile.
### Sulla Notifica dell’Udienza
Il primo motivo è stato respinto dopo un’attenta ricostruzione processuale. Gli atti hanno dimostrato che la notifica del decreto di fissazione dell’udienza iniziale era stata regolarmente inviata al difensore di fiducia. Le successive udienze, frutto di rinvii, si erano svolte sempre alla presenza di un avvocato delegato dallo stesso difensore. Solo all’ultima udienza era presente un difensore d’ufficio. La Corte ha ritenuto la catena di notifiche e presenze pienamente valida, smentendo la doglianza del ricorrente.
### Sull’Accertamento del Domicilio
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. Una nota del Commissariato di Polizia attestava che i controlli erano stati effettuati proprio all’indirizzo indicato dal condannato. In quel luogo, dove insistevano circa venti abitazioni, alcuni presenti avevano riferito che l’uomo vi aveva abitato in passato, ma si era trasferito da anni in una località sconosciuta. La prova, quindi, non era stata travisata, ma confermava l’assenza di un domicilio stabile e verificabile.
### Sulla Prospettiva Lavorativa
Infine, il terzo motivo è stato considerato generico e manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la prospettiva lavorativa non era stata dimostrata con il necessario grado di certezza. La documentazione prodotta a sostegno era successiva all’istanza originaria e non vi era prova che fosse mai stata presentata al Tribunale di Sorveglianza per una valutazione di merito. Una semplice affermazione, non supportata da prove concrete e tempestive, non è sufficiente a fondare un ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma deve limitarsi a denunciare vizi di legittimità. In questo caso, i vizi lamentati erano insussistenti. La Corte ha ribadito che la regolarità delle notifiche al difensore garantisce il diritto di difesa e che i rinvii disposti in udienza non necessitano di una nuova notifica personale all’imputato. Inoltre, ha evidenziato come le affermazioni del ricorrente debbano essere supportate da prove concrete e non da generiche asserzioni. L’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per le misure alternative, come un domicilio stabile e un’attività lavorativa, grava sul condannato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la via del ricorso per Cassazione deve essere percorsa con serietà e rigore. Proporre motivi di impugnazione generici, non documentati o palesemente infondati non solo non porta al risultato sperato, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte in modo temerario. Per i professionisti e i loro assistiti, la lezione è chiara: ogni istanza e ogni impugnazione devono essere meticolosamente preparate e fondate su elementi probatori certi e argomentazioni giuridiche solide.
Un rinvio d’udienza disposto in presenza del difensore necessita di una nuova notifica all’imputato?
No, secondo la ricostruzione della Corte, se l’udienza viene rinviata in presenza del difensore (di fiducia o delegato), non è necessaria una nuova notifica personale all’imputato, poiché il diritto di difesa si considera garantito dalla presenza del legale.
Cosa accade se un accertamento di polizia smentisce il domicilio dichiarato dal condannato?
Se un accertamento ufficiale, come una nota di un commissariato di polizia, conferma che il condannato non abita più all’indirizzo indicato e risulta di fatto irreperibile, questo elemento viene valutato negativamente dal giudice e può contribuire al rigetto dell’istanza di misure alternative.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione documenti a sostegno di un’attività lavorativa?
No, la documentazione a sostegno di una richiesta deve essere presentata al giudice di merito (in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza). La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile anche perché la documentazione era successiva all’istanza e non vi era prova che fosse stata sottoposta alla valutazione del primo giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23305 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze di misure alterna detenzione;
ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con il quale la Difesa si duole mancata notifica per l’udienza del 13/02/2024, è manifestamente infondato: l’esame d atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, ha conse accertare che la notifica del decreto di fissazione (per l’udienza del 12/09/2023) regolarmente notificato all’AVV_NOTAIO; l’udienza 12/09/2023, svoltasi alla pres altro difensore per delega dell’AVV_NOTAIO, è stata rinviata al 05/12/2023; l’ del 05/12/2023, sempre alla presenza di altro difensore per delega dell’AVV_NOTAIO veniva rinviata al 13/02/2024; a tale ultima udienza era presente un difensore d’uff rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia travisamento de prova per essere stati effettuati accertamenti in luogo diverso dalla reside condannato, è del pari inammissibile in quanto manifestamente infondato: come emerge dalla nota del Commissariato PS di Torre Annunziata del 23/08/2023 risulta c l’accertamento sul domicilio indicato da COGNOME era stata effettuata regolarmente in INDIRIZZO INDIRIZZO ; nella nota si legge “A tale indirizzo insistono 20 abitazioni indipendenti e alcuni astanti riferivano che l’COGNOME aveva effettiv abitato lì in passato ma si era trasferito da diversi anni senza sapere indicare località”;
ritenuto infine che il terzo motivo, con cui la Difesa ribadisce l’effettivo svolgime attività lavorativa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, è generico e manifestamente infondato in non risulta dimostrata con il necessario grado di certezza la prospettiva lavorativa altresì che la documentazione allegata al ricorso è successiva all’istanza, né il r afferma di averla posta in visione al Tribunale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in fav della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024