Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23559 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Belgio il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 22/11/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa il giorno 22 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME COGNOME e ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare formulata ai sensi dell’art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., per la entità della pena residua superiore ad anni due.
In particolare, la richiesta ex art.47 Ord. pen. è stata rigettata in considerazione delle condanne inflitte in primo grado a NOME COGNOME (una a quattro anni di reclusione per violazione della legge armi commessa nel 2018 ed una alla pena di anni sette, mesi nove e giorni dieci di reclusione per concorso in furto aggravato, associazione di stampo mafioso e violazione della legge stupefacenti) per le quali gli erano stati concessi gli arresti domiciliari presso l RAGIONE_SOCIALE di Sonico (Brescia). Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non potere concedere la più ampia fra le misure alternative alla detenzione proprio in considerazione del particolare allarme sociale dei reati per i quali il condannato si trovava in misura cautelare.
Avverso la predetta ordinanza NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art.47 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell’affidamento ed osserva che il Tribunale di sorveglianza ha respinto la relativa istanza dando rilievo unicamente ai due procedimenti pendenti sopra indicati, senza invece tenere conto del positivo andamento del programma terapeutico che egli stava svolgendo presso la comunità RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art.47-ter Ord. pen. ed il relativo vizio motivazione rispetto alla declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare. Al riguardo il ricorrente rileva che il difensore aveva chiesto al
Tribunale di sorveglianza un rinvio del procedimento per attendere l’esito delle istanze di riconoscimento di un periodo di fungibilità e di riduzione della pena per liberazione anticipata che, qualora accolte, avrebbero portato la pena residua a meno di due anni con la conseguente ammissibilità della domanda di detenzione domiciliare ai sensi del citato art.47-ter, comma 1-bis; negando tale rinvio il Tribunale ha così interrotto, immotivatamente, il positivo processo di recupero che il condannato stava seguendo in comunità 4
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, deve essere respinto.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché il Tribunale di sorveglianza non era tenuto a rinviare il procedimento in attesa dell’esito delle richieste di fungibilità e di liberazione anticipata avanzate dal condannato, dovendo deliberare allo stato degli atti.
Quanto alle censure contenute nel primo motivo deve ricordarsi che, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 – , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 – 01).
3.1. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dal tipo di reato commesso e dalla assenza (o non completamento) di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza,
completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.
3.2. Posto in astratto quanto sopra deve notarsi, con riferimento al caso esame, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcun vizio di violazione di legge e di motivazione.
Infatti, COGNOME l’ordinanza impugnata ha osservato – mediante argomentazione congrua ed esente da vizi logici – che non era possibile formulare una prognosi di non recidivanza in favore di NOME COGNOME, dando particolare rilievo ai reati commessi successivamente a quello oggetto della richiesta la misura alternativa e per i quali erano già intervenute condanne in primo grado, nonché per la scarsa frequentazione dell’odierno ricorrente con il Ser.D. di Gongorzola che, per tale ragione, non aveva potuto esprimere un giudizio di idoneità del programma terapeutico presso la sopra indicata comunità, iniziato solo due mesi prima del provvedimento impugnato. Sulla base di tali elementi il Tribunale di sorveglianza, in modo non manifestamente illogico, ha considerato la più ampia fra le misure alternative alla detenzione non idonea a prevenire il rischio di recidiva nei confronti del condannato.
3.3. Si tratta, all’evidenza, di una valutazione di fatto, espressa in modo compiuto e logico, mentre COGNOME l’impugnazione -pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione COGNOME vorrebbe in realtà pervenire ad una non consentita lettura alternativa degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere lea sua istanza di affidamento in prova.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.