Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46635 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANT’AGATA DECOGNOME il 01/11/1983
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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-· GLYPH Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza formulata da NOME COGNOME condannato a pena detentiva, per ottenere misure alternative alla detenzione.
Il difensore dell’istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l’annullamento della citata ordinanza. Il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., deduce violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza. La difesa afferma che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l’istanza, non ha tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e non ha considerato gli elementi favorevoli al condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404-01).
1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno.
Nella cornice di un iter motivazionale ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza, nell’esercizio legittimo ed esclusivo del potere di valutazione delle rilevanze istruttorie, ha rigettato l’istanza, ponendo in luce la sussistenza di una serie di elementi sfavorevoli alla concessione di misure alternative alla detenzione.
In particolare, l’ordinanza nota che la prosecuzione della espiazione della pena in misura alternativa è troppo anticipata, rilevando, fra l’altro: dubbi su una
completa revisione critica in termini di consapevolezza di quanto commesso; assenza di elementi attestanti un risarcimento del danno o un’attenzione per la vittima del reato; la presenza di un progetto di sostegno poco circostanziato; l’assenza di sperimentazioni esterne temporanee.
Il Tribunale di sorveglianza afferma, plausibilmente, che, in un’ottica di gradualità del percorso rieducativo, occorre procedere oltre con l’osservazione in restrizione e compiere sperimentazioni temporanee esterne, prima di concedere una misura alternativa alla detenzione.
La motivazione resa espone con chiarezza ragionamenti convincenti. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme giuridiche, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso per cassazione espone critiche generiche, ripetitive delle questioni già adeguatamente trattate dal giudice del merito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 26 settembre 2024.