Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31974 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31974 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VILLA D’ALME’ il 16/07/1965
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Brescia il 15 aprile 2025, che veniva presentato nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla pena che il condannato doveva scontare. Con tale ordinanza veniva respinte le richieste di concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richieste congiuntamente.
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in tre doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell’ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di NOME COGNOME che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali.
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Ritenuto, ulteriormente, che il ricorso di COGNOME si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata, il principio secondo cui, per valutare il comportamento di un soggetto che beneficia di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei suoi comportamenti, che deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell’istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Brescia si esprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il Tribunale di sorveglianza di Brescia valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di NOME COGNOME su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appariva rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, pur non potendosi prescindere dalla «natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni
negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.