Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19824 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19824 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Latina il 21/01/1981
avverso l’ordinanza del 7/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Perugia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l ‘ istanza diretta ad ottenere, nell ‘ interesse di NOME COGNOME, la misura alternativa dell ‘ affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare, in relazione alla pena in esecuzione per condanna relativa a reato di cui all ‘ art. 628 comma primo e terzo cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto dalla difesa, avv. ANOME COGNOME ( inosservanza o errata applicazione dell ‘ art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione con travisamento della prova, quanto agli esiti dell ‘ istruttoria) è inammissibile, in quanto costituito da doglianze versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate perché lamentano asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato (v. p. 3).
Ritenuto , infatti, che la motivazione, diffusa e immune da vizi logici, fonda non sulla mancata ammissione dei fatti, ma sui contenuti della relazione
negativa dei Carabinieri di Latina e della Guardia di finanza del 5 novembre 2024, quanto alla riscontrata inidoneità dell ‘ attività lavorativa proposta, nonché sull ‘assenza anche di un principio di re visione critica con riferimento al delitto di rapina, risultanze istruttorie valutate complessivamente, in uno all ‘ assenza di iniziative risarcitorie verso la persona offesa del delitto per il quale è in esecuzione la pena.
Rilevato , dunque, che è stato riconosciuto incidente, sul giudizio necessario ai fini della concessione della misura, il comportamento del condannato, diretto alla banalizzazione delle condotte gravi che, invece, in sede di cognizione, sono state acclarate, dato valorizzato dal Tribunale non ritenendolo, di per sé, ostativo all’ammissione alle misure alternative, ma considerando questo comportamento, successivo al reato, assieme alle altre emergenze, ai fini di reputare, con ragionamento immune da vizi, come l’evoluzione della personalità, dopo il fatto, non possa essere conducente a una prognosi di ottimale reinserimento sociale.
Ritenuto che, anche sotto tale aspetto, la motivazione resiste al lamentato travisamento delle risultanze istruttorie (in particolare della relazione UEPE allegata al ricorso per l ‘ autosufficienza).
Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025