Misure Alternative: Quando il Ricorso in Cassazione è Ritenuto Inammissibile
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un momento cruciale nel percorso di esecuzione della pena, mirando al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, non sempre le istanze vengono accolte e il successivo ricorso può rivelarsi un percorso complesso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità in materia, sottolineando quando un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un individuo condannato aveva presentato un’istanza al Tribunale di Sorveglianza per essere ammesso alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà. Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato la richiesta.
Contro questa decisione, il difensore del condannato ha proposto ricorso in Cassazione, articolandolo su tre motivi principali. Due di questi lamentavano un vizio di motivazione per la mancata valutazione positiva della disponibilità di un’offerta di lavoro. Il terzo motivo, più in generale, sosteneva l’insufficienza dei precedenti penali a giustificare un diniego così drastico.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Misure Alternative
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulle Misure Alternative è Stato Respinsito
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura del suo giudizio. La Corte ha spiegato che i motivi del ricorso non si confrontavano adeguatamente con la struttura complessiva della motivazione del Tribunale di Sorveglianza. Il rigetto, infatti, non si basava su un singolo elemento, ma su una valutazione globale e composita che teneva conto di due fattori principali:
1. Il rischio di recidiva: Il Tribunale aveva desunto un concreto pericolo che il soggetto potesse commettere nuovi reati, basandosi non solo sui precedenti penali ma anche sulle pendenze giudiziarie a suo carico.
2. L’insufficienza del percorso di revisione critica: Il periodo di osservazione della personalità del condannato è stato ritenuto insufficiente, sia in termini di durata temporale, sia perché non era emerso un effettivo inizio di un percorso di riflessione critica sul proprio passato criminale.
Secondo la Cassazione, il ricorso si limitava a sollecitare una “lettura alternativa” degli elementi di fatto (come la valorizzazione dell’offerta di lavoro a discapito degli altri elementi negativi), un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. Il ruolo della Corte non è quello di riesaminare il merito della vicenda e sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma solo di verificare la presenza di vizi di legge o di motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie. Poiché i motivi del ricorso non evidenziavano tali vizi ma chiedevano, in sostanza, un nuovo giudizio sui fatti, sono stati giudicati inammissibili.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per avere successo, un ricorso avverso il diniego di misure alternative non può limitarsi a proporre una diversa interpretazione degli elementi favorevoli al condannato. È invece necessario attaccare la coerenza logica e giuridica del ragionamento del Tribunale di Sorveglianza, dimostrando dove esso sia viziato o carente.
La decisione sottolinea come una valutazione complessiva negativa, fondata su più elementi convergenti come il rischio di recidiva e una personalità non ancora stabilizzata, sia difficilmente scalfibile se l’impugnazione si concentra solo su uno degli aspetti, senza demolire l’impianto argomentativo nel suo complesso.
Perché la richiesta di misure alternative è stata inizialmente respinta dal Tribunale di Sorveglianza?
La richiesta è stata respinta sulla base di una valutazione complessiva che ha considerato sia il rischio di recidiva, desunto da precedenti e pendenze, sia l’insufficienza del periodo di osservazione della personalità del soggetto, ritenuto troppo breve e privo di un’effettiva revisione critica del suo passato.
Su quali basi la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non si confrontavano pienamente con la motivazione del provvedimento impugnato e si limitavano a sollecitare una rilettura alternativa degli elementi di fatto, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36372 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36372 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 19.3.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato un’istanza di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà;
Rilevato che il ricorso è articolato in tre motivi, due dei quali stigmatizzano il vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione del rilievo positivo della disponibilità di un lavoro, mentre il terzo motivo evidenzia in generale la insufficienza dei precedenti penali ai fini del rigetto della richiesta di misura alternativa;
Osservato, in proposito, che i tre motivi di ricorso non si confrontano pienamente con la motivazione del rigetto della richiesta, la quale si fonda complessivamente sia sul rischio di recidiva, desunto da precedenti e pendenze, sia sulla insufficienza del periodo di osservazione della personalità del soggetto, tanto in termini temporali che di avvio di revisione critica;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso si limita a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso H11.9.2025