Misure Alternative: No al Ricorso in Cassazione Basato su Valutazioni di Merito
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un pilastro del sistema penale orientato alla rieducazione del condannato. Tuttavia, la loro concessione è subordinata a una rigorosa valutazione del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12062/2024) ribadisce un principio fondamentale: il ricorso contro il diniego di tali benefici non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti, ma deve limitarsi a denunciare vizi di legittimità.
I Fatti del Caso: La Richiesta Respinta dal Tribunale di Sorveglianza
Il caso ha origine dal ricorso di una donna condannata, la quale si era vista negare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, contestualmente, la detenzione domiciliare. Il tribunale aveva motivato la sua decisione sottolineando come le misure alternative richieste fossero inadeguate a contenere il concreto pericolo di recidiva.
La valutazione si basava su elementi specifici: i precedenti penali della donna, le pendenze giudiziarie a suo carico e, soprattutto, l’assenza di un’attività lavorativa o di un percorso di risocializzazione già avviato. In sostanza, mancava un progetto concreto che potesse sostenere un percorso di reinserimento e allontanare il rischio di commissione di nuovi reati.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per questioni di merito
La condannata ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un’omessa valutazione di presunti elementi a suo favore da parte del Tribunale di Sorveglianza. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Il punto centrale della decisione è la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione non serve a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove o delle circostanze di fatto, attività propria dei primi due gradi di giudizio. Il suo scopo è, invece, quello di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha evidenziato errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento del Tribunale di Sorveglianza. Al contrario, si è limitata a sollecitare una rilettura degli elementi processuali, proponendo una propria interpretazione alternativa, operazione non consentita in sede di legittimità.
Le motivazioni: Il Pericolo di Recidiva e l’Assenza di un Progetto di Reinserimento
La Corte ha confermato che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza era adeguata e priva di vizi logici. La valutazione del pericolo di recidiva era stata condotta correttamente, basandosi su dati oggettivi come i precedenti penali e le informazioni fornite dalle forze dell’ordine. L’assenza di un’attività lavorativa o di altre iniziative di reinserimento sociale è stata considerata un fattore cruciale, poiché indica la mancanza delle condizioni basilari per il successo di una misura come l’affidamento in prova, che presuppone un percorso attivo di risocializzazione.
Le conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza
Questa ordinanza riafferma con chiarezza i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure alternative. Per ottenere un esito favorevole, non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di sorveglianza. È necessario, invece, dimostrare che quella valutazione è viziata da un errore di diritto o da una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. In mancanza di tali vizi, il ricorso che si limita a proporre una diversa interpretazione dei fatti viene dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava apprezzamenti di merito, cioè una nuova valutazione dei fatti, anziché denunciare violazioni di legge o vizi di motivazione. Questo tipo di riesame non è consentito nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per negare le misure alternative?
Il Tribunale ha negato le misure alternative in ragione dell’inidoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai precedenti penali, dalle pendenze a carico della richiedente e dall’assenza di un’attività lavorativa o comunque risocializzante.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del proponente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudiz legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è com manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha confermato l’ordinanza opposta che aveva respint istanza di affidamento in prova (con la contemporanea ammissione della condannata a detenzione domiciliare), in ragione della inidoneità della più ampia fra le alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai precedenti pena pendenze risultanti a carico di NOME COGNOME e dalla assenza di una attività la o comunque risocializzante;
Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, la ricorrente non si confr in modo specifico, limitandosi a predicare l’omessa valutazione di elementi favor invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano che – anche base delle informazioni fornite dall’autorità di polizia – ha accertato l’insussist condizioni per la misura alternativa di cui all’art.47 Ord. pen.;
Considerato, quindi, che la ricorrente propone una lettura alternativa del medesi materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legitti
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e c ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremil favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.