Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12479 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza proposta dal detenuto NOME COGNOME per ottenere la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 ord. pen., e affermava che «il fine pena» era «ostativo anche ad un’eventuale applicazione d’ufficio della detenzione domiciliare che peraltro in concreto non risulterebbe adeguata neanche con la precauzione del cd braccialetto elettronico atteso che tale dispositivo di sicurezza non ha impedito all’uomo di commettere ulteriori reati».
Il difensore di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi, chiedendo l’annullamento della menzionata ordinanza.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che il Tribunale di sorveglianza si è basato su dati errati e ha reso motivazione illogica: nel ritenere che «il fine pena» fosse ostativo alla concessione della detenzione domiciliare, mentre esso era inferiore ai due anni, come emergeva anche dall’ordinanza del 17 aprile 2023, di concessione di liberazione anticipata; nell’affermare che COGNOME, durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, aveva commesso dei reati, mentre in realtà il reato contestatogli era soltanto uno, e il relativo processo è ancora pendente in appello; nell’omettere di specificare quale fosse il «particolare significativo» che, secondo la stessa ordinanza, sarebbe emerso dalla relazione dell’UEPEE; nel basarsi sulla ritenuta insufficienza della relazione di sintesi del carcere di Rebibbia circa gli esi della presa in carico di COGNOME da parte del Serd, invece di rinviare ad altra udienza per ottenere una relazione più precisa e dettagliata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce mancanza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di detenzione domiciliare avanzata con istanza integrativa del 13 aprile 2023.
Il difensore dell’interessato ha presentato atto conclusionale con il quale insiste per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata: : “
• COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono entrambi infondati.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha indicato una serie di carichi pendenti a carico di COGNOME, e ha posto in luce che, dopo un periodo di detenzione, egli ha ricominciato a delinquere nel 2020, sicché risultano a suo carico un preoccupante numero di furti tentati e di evasioni tra il 2020 e il 2021.
Tali elementi sono sufficienti a giustificare, in relazione a qualsiasi misura alternativa, il giudizio di non affidabilità di COGNOME espresso dal Tribunale sorveglianza.
Essi sono idonei, per la loro imponente significatività, a determinare il superamento dei rilievi difensivi riguardanti l ‘ erroneità di ulteriori indicazioni contenute nell ‘ ordinanza impugnata circa aspetti specifici delle pendenze a carico del detenuto.
Anche la censura relativa alla mancanza di motivazione circa la domanda integrativa di detenzione domiciliare è superata, perché in realtà il Tribunale di sorveglianza, pur non facendo riferimento a tale domanda, ha espressamente affermato, con osservazione plausibile non contestata in modo specifico, che detto beneficio, in concreto, non può essere concesso neppure con l ‘ adozione del braccialetto elettronico, perché nel passato il dispositivo di sicurezza non ha impedito all ‘uomo di commettere ulteriori reati.
E, in presenza della richiamata motivazione assorbente e non illogica sulla negazione, in concreto, della possibilità di concedere la detenzione domiciliare, resta priva di carattere decisivo ogni censura relativa alla determinazione della pena residua da espiare.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q.
u., z COGNOME COGNOME Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 2 ·ED cy) COGNOME E o o. COGNOME rocessuali. rc co COGNOME 4 . 7) COGNOME Così deciso in Roma, 21 novembre 2023. a (. 2 ( a i ; 3 -gr.