Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10538 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi del ricorso siano manifestamente infondati, in quanto essi deducono una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, nella decisione sulla concessione o meno di una misura alternativa, il Tribunale d sorveglianza è tenuto a valutare la idoneità del programma di reinserimento sociale, e nel caso in esame, a fronte di un programma poco strutturato, che prevedeva una attività lavorativa, o di volontariato, presso una parrocchia per sole quattro ore a settimana, in modo non illogico l ordinanza impugnata ha ritenuto che tale programma, unito alla insufficienza del percorso di revisione critica (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924) ed alla valutazione di gravità ed allarme sociale dei reati commessi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 de 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), non desse garanzie adeguate di reinserimento sociale del condannato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.