Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7360 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 07/09/1991
avverso l’ordinanza emessa il 14/11/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 14 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia GLYPH respingeva GLYPH l’istanza di concessione dei GLYPH benefici GLYPH penitenziari dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti congiuntamente da NOME COGNOME
Tali misure alternative erano state richieste congiuntamente da NOME COGNOME in relazione alla pena di un anno, dieci mesi e venticinque giorni di reclusione, che gli era stata irrogata con sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cremona il 6 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 29 novembre 2019.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, con richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del progetto rieducativo proposto nell’interesse del condannato, che veniva valutato negativamente sulla base della sola informativa trasmessa dai Carabinieri della Stazione di Travagliato il 20 maggio 2024, nonostante fosse trascorso un lasso di tempo consistente dal deposito dell’istanza di concessione delle misure alternative controverse.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
Osserva il Collegio che il ricorso proposto da NOME COGNOME non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti fattuali per la concessione dei benefici penitenziari dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza
di Brescia in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di NOME, che correlava al progetto rieducativo posto a sostegno dell’istanza di concessione dei benefici penitenziari della detenzione domiciliare e dell’affidamento in prova al servizio sociale oggetto di vaglio giurisdizionale.
Si evidenziava, in proposito, che, dall’informativa trasmessa dai Carabinieri della Stazione di Travagliato il 20 maggio 2024, emergeva che nel domicilio eletto, indicato in Torbole Casaglia, in INDIRIZZO – indicato nella sua istanza di concessione delle misure alternative in esame, risultavano risiedere soggetti con cui il ricorrente non intratteneva rapporti; mentre, il ricorrente risultava domiciliato in INDIRIZZO dello stesso Comune bresciano.
Si evidenziava, al contempo, che NOME COGNOME che, secondo l’istante, avrebbe dovuto ospitarlo, aveva dichiarato ai Carabinieri della Stazione di Travagliato, incaricati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia di compiere le verifiche del caso, di non essere assolutamente disposto ad accoglierlo presso la sua abitazione. Si riferiva, in particolare, a pagina 2 del provvedimento impugnato che COGNOME, debitamente compulsato, rispondeva «di non avere più rapporti con NOME da anni e di non essere assolutamente disposto ad ospitarlo».
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti del ricorrente su una valutazione complessiva della progetto rieducativo allegato alle istanze di concessione dei benefici penitenziari della detenzione domiciliare e dell’affidamento in prova al servizio sociale, ritenuto, per le ragioni esposte, inadeguato.
Non può, in proposito, non rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti, pienamente rispettato nel caso di Makdad, il principio secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di rieducazione concretamente seguito dall’istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di
Brescia, si esprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 240306 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2025.