Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48882 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48882 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di NOME diretta a ottenere la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ovvero la detenzione domiciliare, in relazione alla pena di anni uno, mesi uno e giorni sei di reclusione di cui al provv. n. Siep 5533/2020, per omessa indicazione di domicilio presso il quale eseguire le misure alternative.
· Rilevato che avverso l’ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione del dettato normativo circa la previsione di cui agli artt. 656 cod. proc. pen, 47, 47-ter Ord. pen., sollevando, preliminarmente, questione di illegittimità costituzionale degli artt. 581, comma 1-ter e comma 1-quater, cod. proc. pen. come introdotti dall’art. 33 del d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022, per contrasto con gli artt. 3 24, 27, 111 Cost., o, in subordine, dell’art. 89, comma 3, d. Igs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 2, 24, 27, 111 Cost., 6 e 7 CEDU.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto che il rigetto della richiesta fonda sulla mancanza di dati circa il luogo ove dovevano essere eseguite le misure alternative richieste, quanto al luogo stabile o all’abitazione ove svolgere, eventualmente, i controlli del soggetto anche da parte del servizio sociale, in caso di affidamento in prova.
Rilevato che risulta esaminata dal Tribunale di sorveglianza anche la documentazione prodotta in sede di merito e che il provvedimento censurato, con motivazione ineccepibile, perché immune da illogicità manifesta, dunque, non censurabile in questa sede, specifica che non è indicato il domicilio del condannato “ai fini dell’esecuzione dei benefici”.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale proposta, posto che questa attiene alla fattispecie di cui all’art. 581 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede, come requisito di ammissibilità dell’appello nei processi con imputato assente, l’elezione di domicilio dell’imputato (comma 1-ter) e il deposito di uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente al provvedimento impugnando (comma 1-quater), incentrando l’intera censura sulla questione di compatibilità costituzionale della norma citata nonché, soffermandosi, in particolare sull’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. e sull’asserito restringimento che, a suo dire, la stessa porrebbe al diritto ad impugnare dell’imputato assente rispetto ad altri soggetti del processo (il Pubblico ministero, la parte civile), tematica del tutti irrilevante rispetto alla decisione in oggetto.
Ritenuto, infatti, che la doglianza secondo cui l’introduzione di tali norme stravolgerebbe il sistema delle impugnazioni, a cominciare dalla legittimazione all’impugnazione disciplinata dall’art. 571 cod. proc. pen., appare non connotata
da concreta specificità e pertinenza censoria rispetto al caso al vaglio, a prescindere dalla sua, eventuale, fondatezza.
Considerato, infatti, che nel caso di specie l’assenza dell’indicazione del domicilio viene valutata dal Tribunale di sorveglianza, ad altro fine, cioè quello dell’inidoneità della richiesta di misura alternativa per impossibilità di puntuale esecuzione della misura anche dell’affidamento in prova, oltre che di quella della detenzione domiciliare.
Rilevato, infine, che la seconda eccezione di illegittimità costituzionale, proposta in subordine (cfr. p. 6 del ricorso), risulta soltanto enunciata con il ricorso e non illustrata, né sotto il profilo della pertinenza e rilevanza, né quanto alla sua fondatezza.
Considerato che segue l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
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