Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20694 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20694 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha negato a NOME COGNOME l’applicazione delle misure alternative a detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, d detenzione domiciliare.
Il giudizio prognostico sfavorevole in punto di pericolosità è stato fond sulla «particolare gravità dei reati commessi», sul carico pendente per il di bancarotta, e l’ostatività della condanna per il reato di cui all’art. 74 309 del 1990.
Ha posto altresì in risalto la mancata allegazione, da parte del condanna di documentazione utile a sostegno dell’istanza, fatto salvo che per l’indica del domicilio presso cui eseguire le misure, coincidente con quello ove l’ist sta espiando la pena in regime di arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo – con un unico, articolato motivo – la violazione de artt. 47 e 47-ter della I. n. 354 del 1975 (Ord. pen.), dell’art. 74, comma 6 DPR 309/90, e mancanza e illogicità della motivazione.
Il ricorrente deduce che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittim ampiamente citata nel ricorso – il generico rinvio operato dall’art. 4-bis Ord. pen. all’art. 74 DPR 309 del 1990, ai fini dell’esclusione dai ben penitenziari, non riguarda anche la fattispecie di cui al comma 6 del medesim articolo, costituendo quest’ultima una ipotesi autonoma di reato e non u mera ipotesi attenuata, stante il richiamo, in essa contenuto, ai commi 1 dell’art. 416 cod. pen.
Lamenta l’erroneità dell’affermazione contenuta nel provvedimento secondo la quale egli non avrebbe prodotto alcuna documentazione utile a sostegno della domanda di detenzione domiciliare, avendo indicato il domicili ove la misura doveva essere eseguita, unitamente alla dichiarazione disponibilità da parte della propria compagna, con ciò dimostrando l’idoneità domicilio stesso.
Sarebbe, inoltre, stata del tutto negletta la circostanza che la difesa tempestivamente depositato, sin dal passaggio in giudicato della sentenza n mese di luglio 2022, l’istanza di liberazione anticipata relativa a sei seme pena espiata, per un periodo totale, ove interamente concesso, di nove mes ponendo in risalto che – qualora l’istanza di liberazione anticipata fosse decisa in tempo utile per la trattazione del procedimento di cui si trat
residuo di pena da prendere in considerazione ai fini della valutaz dell’ammissibilità delle invocate misure, sarebbe stato inferiore.
La posizione del ricorrente sarebbe, infine, stata sperequata rispe quella del fratello condanNOME per lo stesso reato e al quale è stato con l’accesso alla misura della detenzione domiciliare da parte dello s Tribunale di sorveglianza di Roma.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, è intervenuto requisitoria scritta depositata in data 15 dicembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso ques Corte ha depositato la requisitoria in data 15 dicembre 2023, oltre il te del quindicesimo giorno antecedente l’udienza camerale, previsto dall’art. comma 1, cod. proc. pen.
Poiché il rispetto di tale termine è posto per soddisfare le esige funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell’udien le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memori fino al quinto giorno antecedente, l’intervento della Pubblica accusa considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi con questa sede.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
La base argonnentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reietti della misura tanto dell’affidamento in prova, quanto della detenz domiciliare evidenzia i lamentati profili d’illogicità e erroneità.
2.1. Appare utile premettere che, attraverso la misura alterna dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso a una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confront condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionev prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura altern (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprude questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concess della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condan precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggett
compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficient che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffa processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 d 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevo la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espi deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/199 Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, 1970 dell’11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell’anali della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione no può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condanNOME e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recup sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspe cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602). Si è inolt precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, po essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregres condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di v attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiar l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 d 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione d personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avvia (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).
Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività d carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dove compiere ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., in relazione all’art. 96 d.P.R. 30 g 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur no prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irroga pena in espiazione (quale punto di partenza dell’analisi della personalità soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condanNOME attraverso l’indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all’esigenza di accertare l’assenza di indicazioni negative ed anche l’evenienza di elementi positivi tal consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione d pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602) – può fare ragionata applicazione del
principio di gradualità nell’iter finalizzato alla concessione, al conte puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.
In tal senso si deve ribadire (nell’alveo di una consolidata elaborazione, cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari Rv. 264037; Sez. 1, n. 1506 del 6/3/2003, COGNOME, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condanNOME a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quan rilevi l’emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e l svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitud del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commes siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o del verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.
2.2. Principi analoghi sottendono al giudizio prognostico in punto di detenzione domiciliare; pertinente si reputa l’arresto secondo cui «In tema adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattam individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispec concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza» (Sez. 1, n. 775 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).
2.3. Da ultimo va richiamato il principio espresso in sede di legittimi secondo cui «l’esclusione dai benefici penitenziari, operata dall’art. 4-bis I. n. 354 del 1975, non riguarda l’ipotesi di condanna per il delitto di associazi finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope costitui commettere fatti di lieve entità, in quanto per effetto del richiamo, effett dall’art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, all’art. 416 cod. pen. intendersi non limitato al solo regime sanzioNOMErio – si applica la st disciplina stabilita per quest’ultima fattispecie. (Sez 1, n. 6830 del 28/01/2 Zhou, Rv. 266240 e, sebbene per fini diversi, Sez. U, n. 34475 del 30/03/2011, COGNOME, Rv. 250351).
Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corre applicazione, in primo luogo perché ha erroneamente ritenuto ostativa la condanna per il reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
In secondo luogo è del tutto assente nel provvedimento la valutazione personologica del condanNOME, mentre il Tribunale di sorveglianza ha concentrato, in via esclusiva, la sua attenzione sulla condanna per il delitt
cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, più in generale, sulle preced condanne.
Il Giudice specializzato, in definitiva, ha fondato il provvedimento di riget sul solo argomento della gravità dei reati commessi, facendo di essi una considerazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della decisione, senz una adeguata verifica di diversi altri fattori riguardanti l’evoluzione personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata.
Per tali ragioni il provvedimento impugNOME dev’essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso, il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente