Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27512 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA in ROMANIA
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOMENOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
Lette le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per il ricorrente, pervenute in data 27 maggio 2024, con le quali, nel ribadire i motivi di ricorso, ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Prima sezione di questa Corte di cassazione, con sentenza del 7 giugno 2023 ha annullato con rinvio l’ordinanza del 17 novembre 2022 del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della semilibertà, nei confronti di COGNOME NOME con riferimento alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione alla quale era stato condanNOME.
La sentenza rescindente ha chiarito che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del riget dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep.2020, M., Rv. 277924).
L’ordinanza del Tribunale, oggetto di annullamento, pur avendo evidenziato l’avvio di un processo critico e di un percorso rieducativo, di una progettualità congrua del condanNOME e del suo corretto comportamento carcerario, non aveva considerato la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che non configura una ragione ostativa all’accoglimento della misura alternativa alla detenzione richiesta la mancata ammissione degli addebiti.
A seguito dell’annullamento con rinvio il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 11 gennaio 2024, depositata in data 16 gennaio 2024, ha nuovamente rigettato l’istanza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente attraverso il difensore di fiducia articolando i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all’art.623 lett. a) cod. proc. pen.
In sede di rinvio la Prima sezione di questa Corte aveva indicato al giudice del rescissorio uno specifico accertamento: ” valutare se il condanNOME abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale.”
Il Tribunale non si è confrontato con il tema introdotto dal giudizio rescindente, in violazione dell’art.623 lett. a) cod. proc. pen.
3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge avuto riguardo all’art.471.354/75.
Con riferimento all’art. 47 Ord. pen., il Tribunale di sorveglianza continua ad omettere di considerare le risultanze positive contenute nel fascicolo, valorizzando la “opportunità” e non la necessità di permanenza in carcere suggerita dalla casa Circondariale di Cosenza, limitandosi a sottolineare la gravità del fatto.
In violazione dell’art. 47, comma 3-bis Ord. pen. l’ordinanza non avrebbe attivato i suoi poteri istruttori al fine di ottenere la relazione di sintesi aggiorn della Casa circondariale di Messina in ordine al comportamento serbato dal
condanNOME, limitandosi a ravvisare l’assenza di una relazione di sintesi aggiornata da considerarsi rilevante ai fini della decisione.
3.3. Con il terzo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 48, 50 Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza offre una motivazione apparente nel rigettare la richiesta di applicazione della misura alternativa della semilibertà, utilizzando le stesse argomentazioni spese per negare l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.11 primo e il secondo motivo risultano manifestamente infondati non confrontandosi con il contenuto dell’ordinanza impugnata.
1.1. In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all’interpretazione ivi data alle questioni di diritto. (Sez.6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738).
1.2. Il Tribunale di sorveglianza, con motivazione immune da vizi, ha chiarito che (p.3):
in sede di rinvio la difesa ha evidenziato che non permane l’attualità della proposta lavorativa in favore del detenuto e che lo stesso non dispone di un domicilio o di un alloggio per un’eventuale misura alternativa.
Quindi, nel prosieguo della motivazione, il giudice del rescissorio ha considerato decisiva questa “ulteriore emergenza” per cui ” il detenuto allo stato non vanta alcuna offerta lavorativa, né dispone di una stabile dimora.”
1.3. L’ordinanza impugnata ha quindi correttamente considerato i due elementi sopravvenuti, che il ricorrente ha completamente trascurato nel ricorso, che impediscono in via pregiudiziale di valutare la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
In particolare, la ragione ostativa principale risiede nella mancanza di una stabile dimora che consenta al condanNOME di lasciare l’istituto di detenzione.
Il terzo motivo risulta infondato.
2.1. Contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso, l’ordinanza impugnata ha motivato anche in relazione al mancato accoglimento della ric:hiesta subordinata della concessione della semilibertà.
La mancanza, infatti, di un’attività lavorativa è preclusiva alla concessione della misura della semilibertà.
La giurisprudenza di questa Corte, nel delineare le differenze esistenti tra la semilibertà e l’affidamento in prova al servizio sociale ha evidenziato che la disponibilità di una attività lavorativa è elemento che ha una rilevanza soltanto marginale ed eventuale ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale a differenza di quanto previsto per la semilibertà, sicché la relativa mancanza non può da sola precludere l’applicazione dell’istituto in questione (Sez. 1, n. 2422 del 23/03/1999, COGNOME, Rv. 213865).
2.2. Le circostanze sopravvenute indicate dalla difesa, quali l’assenza di una stabile dimora e di un’offerta lavorativa, risultano quindi ostative quanto all’accesso delle misure alternative alla detenzione richieste.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 10 giugno 2024
Il consijjere estensore
Il Presidente