Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/ceRtite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 24 ottobre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e ha rigettato la richiesta di applicazione della differente misura dell’affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen., relativamente alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 13 luglio 2023.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47, comma 3-bis, Ord. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché, relativamente alla misura alternativa dell’affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente rigettato la richiesta in maniera apodittica, senza considerare che vi era prova del fatto che il condannato avesse serbato un buon comportamento inframurario, avendo lo stesso partecipato all’opera di rieducazione, svolto attività lavorativa e frequentato corsi scolastici.
Nel ricorso, poi, si contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza, contrariamente a quanto stabilito dal legislatore, ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore periodo di monitoraggio del detenuto ai fini della concessione della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all’affidamento in prova in casi particolari ma valido – stante l’identità di ratio e di presupposti – per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, COGNOME, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, COGNOME, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
In tal senso, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244322).
Pertanto, il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con l’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la personalità del condannato, vista la natura dei precedenti penali e dei carichi pendenti, richiedeva un ulteriore periodo di monitoraggio, non bastando a tal fine il fatto che lo stesso avesse già usufruito di diversi benefici.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213).
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/02/2024