Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43098 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43098 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale o di detenz domiciliare avanzate da NOME COGNOMECOGNOME in relazione alla pena espianda pari ad anni uno, mesi cinque, giorni quindici di reclusione, per i reati di cui agli D.Lvo 159/2011, 23 L. 110/1975, 697 cod. pen., 73 c. 1 e 4 D.p.R. 309/90.
1.1. Osservava il Tribunale come l’istante fosse stato attinto da mis cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bolzano in data 21/07/2021 per i reati tentata violenza privata, tentata estorsione, estorsione, lesioni aggravate dall’ armi e resistenza a p.u., fatti per i quali ha riportato, il 02/03/2022, cond primo grado alla pena di anni cinque, e mesi sei di reclusione ed € 4.000 di multa attualmente pendente l’appello); richiamate ancora la relazione del SERD di Bolzano del 24/01/2023 – che non aveva potuto elaborare un progetto terapeutico stante del COGNOME-, nonché l’informativa della Questura di Bolzano del 15/09/2022 – inerente notizia reato a carico del predetto per i reati di cui agli artt. 73 D.p.R. 309/90 e 36 pen.-, concludeva il Tribunale di Bolzano per l’impossibilità di effettuare una progn positiva di astensione dai reati nei confronti del COGNOME, da ritenersi no meritevole della concessione di alcun beneficio penitenziario.
NOME COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 47 O.P. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale di Bolzano si sia unicamente, per respingere le istanze del COGNOME, sulle sue recenti pendenze, senza considerare il percorso riabilitativo presso il RAGIONE_SOCIALE e presso il RAGIONE_SOCIALE, che denota lo sforzo del condannato ai fini di reinserimento sociale.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIOCOGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chi declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezz
1.1. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei li massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativ occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognosti favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e
prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono ess inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l’opportunit trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione – c motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente cer , oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio c facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell’esistenza presupposti relativi all’emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Second costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non pote prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misu alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprat riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è s inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o me i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che renda possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (vedi 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/1 ricorrente COGNOME).
Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussisten elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affi mento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passa l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiar condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospett risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924).
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici giudizio sull’idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie m alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).
2. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato.
Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di esclud l’applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giustificativo pr mende, correttamente incentrato sulla constatazione, emersa dagli atti esaminat dell’assenza di significativi progressi trattamentali e di un adeguato process revisione critica del proprio passato deviante.
Il ricorso non si misura con l’ordito motivazionale del provvedimento oggetto di censura, limitandosi a richiamare, in modo peraltro inconferente, alcune pronunce di questa Corte di legittimità, senza tuttavia ancorarle al caso concreto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/06/2023