Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45948 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ENNA il 14/08/1974
avverso l’ordinanza del 08/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza dell’8 maggio 2024 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME, con fine pena 2 dicembre 2025, volta ad ottenere alternativamente la concessione dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare, ovvero della semilibertà.
Avverso detta ordinanza propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza.
2.1 Con l’unico motivo di ricorso lamenta la mancanza, ovvero illogicità della motivazione in relazione all’art. 47 ter della L. 354/1975.
Il ricorrente precisava che l’istanza non era volta ad ottenere anche l’affidamento in prova, nonostante il tenore del provvedimento.
L’unica ragione su cui era fondato il rigetto erano i precedenti penali del ricorrente; la motivazione, inoltre, partiva dall’erroneo presupposto che fosse stata chiesta anche la misura dell’affidamento in prova che, al contrario, non era stato chiesto.
Il provvedimento impugnato non avrebbe dato rilievo alla condotta intramuraria positiva, limitandosi a rilevare come non fosse stato ancora iniziato il percorso di revisione critica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo di doglianza riguarda valutazioni in fatto già compiutamente operate dal giudice a quo e sorrette da adeguata motivazione.
I precedenti penali, le iscrizioni recenti e la relazione negativa degli operatori hanno costituito le ragioni per il diniego della concessione della misura alternativa, quale forma di manifestazione di una discrezionalità che è propria del Tribunale di sorveglianza, anche nell’ottica della gradualità nella concessione delle misure extra murarie.
Secondo un costante orientamento di questa Corte, che qui si tende richiamare e ribadire, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. (Sez. 1 – , n. 22443 del 17/01/2019 Rv. 276213)
YA.
Se dunque è ammissibile una gradualità laddove ci siano segnali positivi, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile una gradualità laddove non ci siano elementi di positiva valutazione, come nel caso in esame.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024