Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 24 gennaio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto tutte le richieste di misure alternative alla detenzione, affermando che, avendo egli stesso dichiarato di avere commesso il delitto a causa delle proprie difficoltà economiche e non avendo rappresentato né opportunità lavorative né progetti di reinserimento sociale, appare probabile la sua ricaduta nel delitto, se scarcerato, e ritenendo non provata una effettiva presa di coscienza del disvalore delle proprie azioni, stante la sua recente partecipazione ad una rivolta carceraria;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio dell motivazione perché questa sarebbe fondata sulla mera letturEi dell’informativa di polizia che, pur negando un suo inserimento in una consorteria mafiosa, non esclude che egli possa avere collegamenti con questa, nonché fondata sul fatto che egli avrebbe partecipato ad una rivolta in carcere, stabilendo così una errata consequenzialità logica tra un’informativa in sé contraddittoria e la concedibilità di una *misura alternativa alla detenzione, e tra tale concedibilità ed una sanzione irrogata, ma poi sospesa ai sensi dell’art. 80, comma 1, d.P.R. n. 230/2000, sul presupposto della possibile astensione da altri comportamenti scorretti, astensione poi verificatasi;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugNOME, che si fonda sul pericolo di recidivanza, dedotto non dalla pregressa condotta scorretta intrannuraria né dalle ipotesi formulate nell’informativa di polizia, ma dalla mancanza di opportunità lavorative e di un progetto di reinserimento sociale, idonee per evitare che il ricorrente possa ricadere nel delitto per far fronte alle non superate difficoltà economiche;
il ricorso non si confronta neppure con la ritenuta necessità di una più graduale progressione trattamentale, con ammissione ad esperienze premiali, al momento ancora mai attuate, mentre questa Corte ha sempre affermato che «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il
reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213).
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Così deciso il 06 giugno 2024