Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1861 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1861 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Lecce udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto l’istanza di XXXXXXXXXXXXX rivolta alla concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare in relazione all’espiazione della pena di anni quattro di reclusione, inflitta dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Lecce con sentenza del 9 aprile 2023, irrevocabile dal 25 maggio 2023, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, 697 cod. pen., commessi nel mese di febbraio del 2023, con fine pena al 17 novembre 2026.
Il Tribunale di sorveglianza ha reputato ostativi alla concessione dei benefici la gravità dei reati commessi e la recente consumazione, l’assenza di un’ipotesi trattamentale favorevole all’affidamento in prova, la situazione tossicologica complessa del detenuto, il pregresso esito fallimentare di un percorso terapeutico in ambito comunitario, l’omessa formulazione di una proposta di affidamento terapeutico residenziale o ambulatoriale, concludendo per una prognosi sfavorevole di affidabilità e non recidivanza.
Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, formulando un unico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce che il Tribunale di sorveglianza ha travisato il contenuto delle relazioni provenienti dal Ser.D. competente e dall’equipe di osservazione e trattamento.
Evidenzia che la relazione comportamentale, dato atto di regolare condotta inframuraria e della presenza di positive risorse all’esterno, sia familiari che lavorative, ha concluso favorevolmente per la concessione di permessi premio e di una misura alternativa con obbligo di frequenza del Ser.D. territoriale.
Rileva che il Ser.D. competente, pur segnalando una condizione diagnostica complessa, ha ritenuto utile l’avvio di un percorso di tipo ambulatoriale.
Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di considerare la documentata prospettiva lavorativa.
Lamenta infine che il Tribunale ha disatteso la richiesta subordinata di concessione della detenzione domiciliare sulla scorta di un generico pericolo di recidivanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente si duole di un’inadeguata valutazione dei dati positivi enucleabili dalla relazione di sintesi trasmessa dalla struttura penitenziaria ospitante al Tribunale di sorveglianza.
Sulla doglianza occorre innanzitutto rammentare che «in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non Ł, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma Ł tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01)
Ciò premesso, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione le risultanze della relazione penitenziaria, delle relazioni dei Carabinieri e del Ser.D competenti per territorio, sinteticamente riportate nel provvedimento impugnato.
Il Tribunale Ł pervenuto nondimeno al diniego dei benefici invocati dal condannato, avendo riguardo alla gravità dei fatti commessi, alla recente consumazione, al tenore non confortante delle informazioni acquisite.
Dalla stessa prospettazione in ricorso si arguisce come gli operatori penitenziari abbiano segnalato l’opportunità di una previa sperimentazione all’esterno della condotta del detenuto tramite la concessione di permessi premio, pur pronunciandosi nel contempo favorevolmente a una misura alternativa con obbligo di frequenza del Ser.D. territoriale.
I giudici della sorveglianza hanno inferito dalle informazioni degli operatori penitenziari un’indicazione di gradualità, traendo argomenti anche dalle informazioni del Ser.D., che danno conto di un quadro tossicologico complesso, non ancora compiutamente definito, già contrassegnato dal fallimento di un pregresso percorso terapeutico.
La decisione, immune da vizi logico-giuridici e coerente rispetto al sistema delle misure alternative, Ł conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, secondo cui «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 – 01).
Il criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, sebbene non costituisca una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative, cui Ł ispirato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, COGNOME, Rv. 212794; v. anche le conformi Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, COGNOME, Rv. 224029;).
Le valutazioni del Tribunale di sorveglianza in ordine all’inaffidabilità del detenuto e la prognosi sfavorevole di non recidivanza valgono a giustificare il diniego, oltre che della misura piø ampia, della detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata, in ragione della
ritenuta inidoneità ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati, risultando peraltro dal provvedimento impugnato che al ricorrente il 10 gennaio 2024 erano revocati gli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. in ragione dell’esito negativo dell’esperienza terapeutica in corso presso la comunità ospitante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.