Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26752 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate a nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. E’ pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condanNOME, essendo indispensabile, ai fini della valutazione sia dell’adeguatezza del beneficio alla risocializzazione del condanNOME sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi. Non può richiedersi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, NOME, Rv. 277924; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174).
1.2. L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli illustrati principi. Nell’ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla concessione dei benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto il condanNOME non meritevole della concessione della detenzione domiciliare per la concreta inidoneità del beneficio ad impedire la commissione di nuovi fatti illeciti, ragionevolmente apprezzando come sintomatica proprio la condotta più recente desunta dalle pendenze penali e dai pregiudizi di polizia. A fronte di tale prognosi sulla pericolosità sociale decisamente negativa, del mancato avvio di un serio processo di revisione critica e dell’inidoneità del domicilio ove scontare la detenzione se concessa, ha considerato irrilevante la mancata predisposizione della relazione di sintesi, la cui mancanza non preclude il rigetto dell’invocato beneficio, ritenendo prevalenti altre ragioni ostative a cominciare, come anticipato, dalla prognosi sul pericolo di recidivanza desunto da diversi ed affidabili elementi fattuali.
1.3. A tali argomentazioni, logiche e coerenti oltre che fondate su atti specificamente indicati, il ricorrente ne oppone altre prospettate come più plausibili attraverso una rilettura delle emergenze probatorie, operazione quest’ultima pacificamente non consentita in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.