Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45210 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45210 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 31/03/1976
avverso l’ordinanza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la concessione delle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione all’esecuzione della pena ancora da scontare, per effetto di una condanna, con sentenza del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2017, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 5, e 80, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 3 ottobre 2014.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione.
Rileva che il Tribunale non ha correttamente quantificato il residuo di pena detentiva da scontare (consistente in soli venticinque giorni), che, rigettandosi finanche l’ammissione alla detenzione domiciliare, non è stata considerata l’incensuratezza di COGNOME negli ultimi dieci anni, e che nel procedimento penale pendente a suo carico non si era formata la prova del coinvolgimento in reati.
Con memoria in data 13 ottobre 2024, il difensore del ricorrente, allegando documentazione (provvedimenti relativi all’esecuzione e alla revoca di misure cautelari) di cui chiede l’acquisizione, insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi infondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Va anzitutto osservato che la produzione di nuova documentazione richiesta dal difensore non è consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, afferisce a questioni che, come quelle relative all’esatta determinazione della pena da espiare (già rappresentate nel ricorso), non rilevano, ai fini della presente decisione, in ordine alla correttezza dello scrutinio di merito delle condizioni per l’ammissione del ricorrente alle richieste misure alternative alla detenzione.
Invero, tale scrutinio è incentrato su una valutazione attuale fondata sull’esame complessivo degli elementi di conoscenza acquisiti sulla personalità del condannato, che possano consentire di ravvisare un iter di rivisitazione critica già avviato e di formulare una ragionevole prognosi sull’utile esperimento della misura (fra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020. M., Rv. 277924,- 01).
Tale valutazione ben può prendere in considerazione non solo i reati per cui è stata irrogata la pena da porre in esecuzione, ma anche quelli addebitati in altri procedimenti anche in corso, specialmente se tali fatti sono sopraggiunti ai primi.
Al riguardo, il Tribunale ha svolto appropriate considerazioni nel senso di una prognosi ‘negativa, ponendo in evidenza fatti ripetuti nel tempo indicativi di un radicamento delle manifestazioni criminali, anche in ambito associativo mafioso, per come fra l’altro attestato dall’adozione di diverse misure cautelari, fino al 2020.
Le doglianze mosse dalla difesa, oltre a proporre gli inconducenti rilievi sulla corretta determinazione della pena da espiare, introducono generiche affermazioni circa la fondatezza delle accuse in sede cautelare richiamate nel provvedimento, escludendo in termini meramente assertivi la sottoposizione a misure cautelari.
Di talché, si tratta di critiche che non possono smentire, in sede di scrutinio di legittimità, la correttezza del percorso motivazionale al quale si rivolgono.
Dalle considerazioni che precedono deriva, pertanto, il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/11/2024.