Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6550 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6550 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a Taranto il 19/06/1982;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto del 13/11/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto le richieste di affidamento in prova e di semilibertà avanzate da NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di cui all’ordine di esecuzione n.378/2023 S.I.E.P. del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen insistendo per il suo annullamento.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 47, 48 e 50 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza nel rigettare le istanze sopra indicate; al riguardo egli osserva, anzitutto, che l’ordinanza ha omesso di considerare la relazione comportamentale aggiornata del 23 settembre 2024 avente contenuto assolutamente positivo e nella quale si dava atto della regolare fruizione di permessi premio da parte sua, nonché dell’encomio da lui ricevuto per avere salvato la vita, il giorno 5 luglio 2024, ad un altro detenuto che stava tentando di suicidarsi.
2.2. Inoltre, NOME COGNOME evidenzia che il Tribunale di sorveglianza ha richiamato, in modo del tutto generico, i precedenti penali risultanti a suo carico, senza valutarne la effettiva gravità ed argomentare rispetto alla loro ostatività per la concessione delle misure alternative da lui invocate. Con riferimento ai procedimenti pendenti, poi, il ricorrente deduce che per essi deve valere la presunzione di non colpevolezza e che, in ogni caso, potrebbe intervenire la rimessione della querela da parte delle persone offese.
Infine, quanto alla opportunità lavorativa prospettata, il detenuto lamenta il fatto che essa sia stata considerata inidonea a causa dei precedenti penali risultanti a carico del datore di lavoro, nonostante la concretezza della stessa sia confermata dalla Questura di Taranto.
Con provvedimento del 2 gennaio 2025 è stata respinta la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore trattandosi di procedimento disciplinato dall’art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Come è noto attraverso la misura alternativa ex art. 47 Ord. pen. l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
2.1. Ciò posto, si rileva che l’ordinanza impugnata – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha ritenuto necessaria una prosecuzione dell’osservazione inframuraria tenuto conto dei numerosi precedenti penali, delle numerosissime pendenze risultanti a carico del detenuto e della assenza di una valida opportunità lavorativa in considerazione della inidoneità di quella prospettata in ragione dei precedenti penali risultanti del datore di lavoro.
2.2. In sostanza, l’ordinanza impugnata, tenuto anche conto che il gruppo di osservazione aveva suggerito la detenzione domiciliare (peraltro non richiesta dal condannato, il quale non censura la mancata concessione di tale misura alternativa alla detenzione) con il divieto di utilizzo di mezzi informatici in considerazione della natura di gran parte delle pendenze (truffe commesse ‘on lineg, ha considerato l’affidamento misura, allo stato, troppo ampia, apparendo necessaria una ulteriore sperimentazione graduale della affidabilità esterna del detenuto mediante l’esperienza dei permessi premio, mentre ha escluso la concedibilità della semilibertà per il negativo tenore delle informazioni di polizia relativamente al datore di lavoro.
Quanto poi alla lamentata mancata valutazione della relazione aggiornata del settembre 2024, nemmeno il ricorrente deduce che con essa il gruppo di osservazione avesse auspicato la concessione dell’affidamento in prova.
2.3. Ne consegue che il condannato, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, poiché vorrebbe pervenire a differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo, per respingere le richieste di affidamento in prova e di semilibertà.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.