Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12730 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 498/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Ancora NOME COGNOME nato a SQUINZANO il 23/10/1952 avverso l’ordinanza del 12/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze con provvedimento del 12 dicembre 2024 rigettava le istanze di detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà presentate nell’interesse di NOME COGNOME detenuto in esecuzione della pena di anni undici di reclusione, con fine pena al 28 marzo 2028.
Il provvedimento di cumulo assorbe due sentenze: 1) sentenza della Corte di Appello di Lecce del 12.07.2012 di condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso commesso fino al marzo 2000; 2) sentenza della Corte di Appello di Lecce del 18.11.2020 di condanna alla pena di anni 11 di reclusione per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione ed impiego di denaro di provenienza illecita articolo 648 ter c.p. aggravati ex art. 7 legge 203/1991, commessi sino al 2003.
La pena Ł stata poi rideterminata in anni 11 complessivi con ordinanza ex art. 671 c.p.p. del 12.07.2012 della Corte di Appello di Lecce.
Il Tribunale di sorveglianza rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, in quanto premature, poichØ riteneva necessario rispettare il principio di gradualità delle misure alternative.
Il detenuto, infatti, non aveva ancora usufruito dei permessi premio che gli erano stati concessi; egli, inoltre, Ł sottoposto ad un procedimento, per accertare l’avvenuta remissione del debito di alcune obbligazioni, che non Ł stato ancora definito;il giudice di sorveglianza ha ritenuto che fosse preferibile attendere la definizione di tale giudizio e ha aggiunto, infine, che il detenuto aveva ricoperto un ruolo di spicco nell’associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita: ciò che rendeva necessario rispettare un principio di graduale apertura verso l’esterno.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il detenuto articolando un unico motivo di doglianza, afferente al vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 4-bis O.P.
La difesa si duole del rigetto che ha interessato il ricorrente perchØ egli negli ultimi anni ha sempre mantenuto una condotta carceraria regolare, come attestato dalla documentazione depositata: il documento di osservazione comportamentale di sintesi, infatti, testimonia che egli ha partecipato all’opera di rieducazione e ha beneficiato sempre e per ogni semestre della liberazione anticipata.
La difesa sottolinea che il provvedimento impugnato non tiene conto che i fatti oggetto di reato sono cessati dal 01/01/2023 e non prende in considerazione nemmeno i fatti positivi e i comportamenti post delitto ma si limita a fornire una narrazione di quanto accaduto.
Il ricorso si incentra sull’assenza di motivazione da parte del Tribunale di sorveglianza nella parte in cui avrebbe dovuto spiegare in maniera piø precisa il motivo per il quale ha ritenuto non pronto l’Ancora ad accedere alle misure alternative alla detenzione. Il giudice, infatti, ha omesso di motivare sul pericolo di recidiva, sulla connessione soggettiva e oggettiva con ambienti criminali e sulla pericolosità sociale che ove sussistente legittimerebbe il rigetto delle suddette istanze.
3. Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213 – 01).
La fattispecie, analogamente al caso in esame, era relativa a detenuto condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e collegato, secondo le informazioni di polizia, ad una pericolosa associazione per delinquere di stampo mafioso.
Nel medesimo senso questa Corte ha statuito che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01).
Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati a cui si deve dare continuità, in quanto, pur facendo espresso riferimento a tutti gli elementi di osservazione, complessivamente positivi, che lo riguardano, ha ritenuto che, proprio in ragione della gravità dei reati per i quali il detenuto sta espiando la pena detentiva e per il ruolo ricoperto, sia opportuna una graduale apertura verso l’esterno, proprio per testare nel concreto la effettività del processo di reinserimento.
Il provvedimento fa riferimento anche ad un ulteriore aspetto che riguarda il fatto che trattasi di detenuto per reati ostativi.
Secondo un principio espresso da questa Corte, il condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia” che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l’assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 286347 – 01).
Il provvedimento impugnato fa cenno anche a tale aspetto, adeguandosi a tale principio, rilevando come sulla scorta delle informazioni della guardia di finanza non sia possibile affermare che egli si trovi nella impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili e come, dunque, sia opportuno attendere la definizione del procedimento per remissione del debito.
2. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME