Misure alternative alla detenzione: la gravità dei reati giustifica un percorso graduale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36561/2024, ha affrontato un tema cruciale nell’ambito dell’esecuzione della pena: la concessione delle misure alternative alla detenzione. Il caso in esame chiarisce che, di fronte a reati di estrema gravità e a una spiccata pericolosità sociale, il giudice può legittimamente negare benefici come l’affidamento in prova e la semilibertà, privilegiando un approccio più cauto e graduale basato sui permessi premio.
I Fatti del Caso
Un detenuto, condannato per ben 16 episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti (di cui uno commesso in concorso con un soggetto appartenente a un’associazione mafiosa), si era visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza le richieste di detenzione domiciliare, affidamento in prova e semilibertà.
Il Tribunale aveva motivato la sua decisione sulla base di due elementi principali:
1. La gravità estrema dei delitti commessi, indicativa di una significativa capacità a delinquere.
2. La necessità di un percorso graduale di reinserimento, da avviare con una sperimentazione esterna tramite i permessi premio, al fine di monitorare con prudenza il profilo personologico del condannato e valutare concretamente il rischio di ricaduta.
In sostanza, secondo i giudici di sorveglianza, concedere subito una misura alternativa ampia sarebbe stato prematuro e rischioso.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa del detenuto ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, lamentando principalmente una violazione di legge e una motivazione contraddittoria. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe:
– Trascurato elementi positivi emersi durante la detenzione, come la relazione di sintesi e il parere favorevole al percorso rieducativo.
– Evocato in modo generico e apodittico (cioè senza una reale dimostrazione) la necessità di un approccio graduale.
– Omesso di valutare specificamente l’idoneità della semilibertà, misura pensata proprio per favorire un graduale reinserimento sociale.
Le Motivazioni della Cassazione sulle misure alternative alla detenzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Le motivazioni della Suprema Corte si basano su principi consolidati in materia di esecuzione penale.
I giudici hanno innanzitutto sottolineato come il Tribunale abbia correttamente ricostruito il “vissuto criminale” del detenuto. La reiterazione di reati gravi per un lungo periodo, culminata in condotte connesse alla criminalità organizzata, costituisce un parametro indispensabile per il giudizio prognostico sulla sua affidabilità.
La tesi difensiva, secondo cui la gravità dei reati passati non dovrebbe pesare eccessivamente sulla valutazione attuale, è stata definita “irricevibile”. Al contrario, proprio in casi come questo, il punto di partenza dell’analisi deve essere la profonda inclinazione a violare la legge dimostrata in passato.
Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il Tribunale non ha ignorato gli elementi positivi del percorso carcerario, ma li ha correttamente bilanciati con la storia criminale del soggetto. La scelta di procedere con cautela non è una svalutazione del percorso rieducativo, ma una prudente valutazione del rischio. È legittimo, e anzi doveroso, per il giudice ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione attraverso benefici più contenuti, come i permessi premio, prima di concedere misure alternative alla detenzione più ampie. Questo approccio permette di avere conferme concrete sull’effettiva volontà del condannato di rispettare le regole.
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento, secondo cui il giudice di sorveglianza, anche in presenza di elementi positivi, può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione, specialmente se il reato è sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e di contiguità con ambienti criminali di alto livello.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle misure alternative non è un automatismo, ma il risultato di una complessa valutazione discrezionale del giudice. La gravità dei reati e la pericolosità sociale del condannato sono fattori determinanti che possono legittimamente portare a un diniego dei benefici più ampi, in favore di un percorso di reinserimento più cauto e graduale. La finalità rieducativa della pena deve essere bilanciata con l’esigenza di tutela della collettività, e un approccio graduale, che parta dai permessi premio, rappresenta uno strumento adeguato per raggiungere questo equilibrio.
Quando possono essere negate le misure alternative alla detenzione?
Possono essere negate quando la gravità dei reati commessi e il vissuto criminale del condannato suggeriscono un’elevata pericolosità sociale. In questi casi, il giudice può ritenere necessario un percorso di reinserimento più graduale, iniziando con benefici più limitati come i permessi premio.
Il comportamento positivo del detenuto in carcere è sufficiente per ottenere l’affidamento in prova o la semilibertà?
Secondo la sentenza, il comportamento positivo è un elemento importante ma non necessariamente sufficiente. Il giudice deve bilanciarlo con la gravità dei crimini passati e il rischio di recidiva. Può essere richiesto un ulteriore periodo di osservazione per confermare l’affidabilità del condannato.
Perché il Tribunale ha privilegiato i permessi premio rispetto alle misure alternative alla detenzione più ampie?
Il Tribunale ha privilegiato un approccio prudente e graduale. A fronte di 16 condotte di spaccio, di cui una in concorso con un soggetto legato alla mafia, ha ritenuto che una sperimentazione esterna attraverso i permessi premio fosse il primo passo necessario per monitorare il profilo del condannato e verificare il rischio di ricaduta, prima di concedere misure più ampie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova e di semilibertà avanzate da NOME COGNOME.
Il Tribunale ha ritenuto che fosse necessario procedere con gradualità prima di disporre una misura alternativa alla detenzione mediante una prima sperimentazione all’esterno a mezzo delle esperienze dei permessi premio, avuto riguardo alla gravità estrema dei delitti commessi (16 condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti, una delle quali commesse in concorso con soggetto inserito in un’associazione mafiosa) e alla necessità di procedere con prudenza alla verifica e al monitoraggio del profilo personologico del condannato e del rischio di ricaduta nell’illecito.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME. Denuncia con un primo motivo la violazione dell’art. 47 ord. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.). Il Tribunale di sorveglianza aveva trascurato l’esame degli elementi che integravano i presupposti per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale (la positiva relazione di sintesi e il parere positivo formulato nella prospettiva delle opportunità rieducative) e aveva evocato rischi ed esigenze di gradualità in maniera del tutto apodittica.
Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 50 ord. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.). Il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di valutare l’idoneità della richiesta misura della semilibertà, istituto proprio pensato per favorire il graduale reinserimento nella società.
Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso, perché il provvedimento è motivato in maniera congrua e adeguata. Il difensore ha insistito nel ricorso depositando memoria con allegate le sentenze in relazione alle quali si richiede la riabilitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
I motivi proposti dal ricorrente sono analogamente strutturati e ipotizzano parallelamente la violazione degli artt. 47 e 50 ord. pen. e l’omessa o contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’affidamento in prova ai servizi sociali e per la semilibertà. Essi possono essere congiuntamente esaminati anche perché attaccano la motivazione nella parte in cui valuta gli elementi relativi alla personalità del detenuto, ai suoi precedenti penali e al comportamento tenuto durante l’espiazione della pena e che conclude congiuntamente su entrambe le richieste per l’insussistenza dei presupposti per la concessione di entrambe le misure alternative.
La difesa sostiene che il richiamo ai precedenti penali sia apodittico e che non viene spiegata la ragione per la quale le misure sarebbero inidonee a soddisfare le finalità di rieducazione e di prevenzione; in particolare per la semilibertà non si dà conto dei motivi per i quali tale misura non possa realizzare la gradualità alla quale il Tribunale di sorveglianza attribuisce particolare rilevanza.
Tali argomenti sono infondati.
Il provvedimento impugnato ricostruisce compiutamente il vissuto del detenuto alla luce dei numerosi reati di cui si è reso responsabile e pone il dato
della reiterazione degli illeciti che si estende per lungo tempo e che lo ha condotto a comportamenti sempre più gravi, come parametro indispensabile per saggiare quale sia il percorso rieducativo proporzionato idoneo a frenare una tale inclinazione a violare la legge.
Irricevibile è pertanto la tesi difensiva secondo la quale la gravità dei reati pochi elementi possa offrire ai fini di un giudizio prognostico; e tanto singolare tale tesi appare nel caso di specie dove il Tribunale di sorveglianza doveva comunque prendere le mosse da ben 16 condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti, una delle quali commesse in concorso con un soggetto inserito in un’associazione mafiosa.
Peraltro il Tribunale di sorveglianza non ha affatto preternnesso o svalutato gli esiti positivi del percorso di rieducazione già avviato, ma si è correttamente fatto carico di compararli con il vissuto criminale del detenuto e ha congruamente motivato in ordine all’esigenza di proseguire un prudente periodo di osservazione per verificare se per il tramite di permessi premio ed altri più circoscritti benefici fosse possibile avere conferme sulla sua affidabilità rispetto alle più ampie misure alternative richieste, per le quali è necessaria una solida prognosi in ordine alla sua effettiva volontà e capacità di dare ossequio alle connesse prescrizioni.
Si tratta di una valutazione di merito, congruamente motivata e insindacabile in cassazione proprio perché conforme al già ripetutamente affermato principio per il quale «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213-01).
3. Il ricorso deve essere quindi respinto e la sua reiezione importa, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese gocessuali.
Così deciso, il 12 luglio 2024 Il Co -sigliere estensore
Il Presidente