Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37094 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37094 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava le istanze di applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, presentate nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 01 marzo 2021, per reati di cui agli artt. 23 legge 110 del 1975, 697 e 648 cod. pen., commessi nel 2020.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale osservava come l’istante fosse gravato da precedenti in materia di stupefacenti commessi nell’anno 2014, nonché da carichi pendenti per ricettazione e violazione del codice della strada, anch’essi risalenti all’anno 2014; rilevava anche come il COGNOME si trovasse attualmente in stato di custodia cautelare in carcere perché tratto in arresto in data 29/12/2023 per detenzione illecita di stupefacenti.
Alla luce di tali dati, i giudici di merito pervenivano alla conclusione che il condanNOME non avesse intrapreso un processo di revisione critica del proprio tm passato e presentasse un marcato pericolo di recidiva, sì da risultareArjUcate misure inadeguate a contenere il rischio di reiterazione criminosa.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando sei motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., essendo la decisione impugnata sorretta da motivazione apparente: ed invero, quest’ultima risulta fondata solo sulle precedenti condanne, peraltro per fatti risalenti nel tempo, nonché sul carico pendente per detenzione illecita di stupefacenti commessa il 29 novembre 2023, sebbene tale procedimento non sia ancora approdato nemmeno al giudizio di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata con particolare riferimento al travisamento della prova, per essere il Tribunale pervenuto a un giudizio di pericolosità sociale dell’odierno ricorrente e rischio di recidivanza delittuosa, senza acquisire, come normativamente previsto, la relazione comportamentale dell’UEPE.
2.3. Con il terzo motivo il condanNOME eccepisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento della prova, per avere i giudici
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di merito sostenuto la mancanza di revisione critica, sebbene il condanNOME abbia manifestato il suo sincero ravvedimento, ammettendo le proprie responsabilità fin dall’udienza di convalida dell’arresto.
2.4. Con il quarto e il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 47 commi 2 e 7 ord. pen. e vizio di motivazione laddove si sostiene che l’affidamento in prova può essere concesso allorquando sia idoneo a contribuire alla rieducazione del reo egl assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva.
2.5. Con il sesto e ultimo motivo denuncia violazione dell’art. 47 ter comma 1 bis ord. pen. con riferimento al diniego del beneficio della detenzione domiciliare, nonostante la presenza di plurimi elementi favorevoli al suo reinserimento sociale del condanNOME, quali la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, l’intervenuto ravvedimento nell’immediatezza del fatto contestato, il non allarmante curriculum criminale, la non gravità del reato (detenzione illegale di un’arma), la non particolare entità della condanna, di appena anni 1 e mesi 10 di reclusione, la giovane età e le degradate condizioni socio economiche (appartenenza ad etnia rom).
Il Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato.
Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la decisione di rigetto delle istanze sulla base di osservazioni pienamente indicate nell’ordinanza, pervenendo a un giudizio che rappresenta ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l’inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condanNOME e a fronteggiare le esigenze di prevenzione.
Il testo indica in modo plausibile, come elementi negativi concorrenti, le precedenti condanne, l’intervenuta carcerazione a seguito di arresto in flagranza per detenzione illecita di stupefacente e l’assenza di una riflessione critica delle proprie condotte devianti.
Alla luce dei suddetti dati, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non possa formularsi un giudizio prognostico favorevole di prevenzione del rischio di recidiva.
Gli argomenti utilizzati dal Tribunale di sorveglianza per spiegare il rigetto delle istanze di ammissione ai benefici invocati richieste rispettano il principio
stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
Il giudice a quo ha valorizzato, in un giudizio unitario, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedimentali, i trascorsi criminali del ricorrente, nonché il recente arresto per altro delitto in materia di stupefacenti, ritenendo detto ultimo episodio sintomatico dell’assenza di una rivisitazione critica degli agiti delittuosi.
In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qulunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo.
L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 07/06/2024